Cassazione: valide tutte le notifiche al sostituto nominato dal giudice
È da ritenersi ‘legittima’ la notificazione all’avvocato nominato dal giudice in
sostituzione di quello di fiducia, il quale si è assentato in udienza,
di tutte le comunicazioni sulla difesa dell’imputato fino a quando
l’avvocato incaricato dal cliente “non dichiari di riassumere
personalmente” i diritti a lui riservati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45561, con cui ha
respinto l’eccezione di nullità della notifica del verbale di udienza
che non era arrivata a nessuno dei difensori di fiducia dell’imputato.
In particolare, in sentenza si legge che “Qualora il difensore di fiducia dell’imputato non compaia
all’udienza e venga sostituito ai sensi dell’art. 97 quarto comma del c.p.p., il
nuovo difensore nominato dal giudice ha la qualifica di sostituto al
quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 c.p.p., e
conseguentemente assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa
fino a quando il difensore di fiducia non dichiari di riassumere
personalmente, dalla data della comunicazione, l’effettivo esercizio di
tali diritti e doveri; pertanto, fino all’adempimento di tale onere,
l’avviso di fissazione del dibattimento e, in genere, ogni
comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell’imputato
spettano esclusivamente al sostituto”.