Cassazione Vs Equitalia, niente pignoramento del conto corrente intestato al defunto o ai suoi eredi
La suprema corte di cassazione, con una recente sentenza, ha osservato che Equitalia non può procedere al pignoramento della quota del conto corrente bancario del debitore esecutato nel caso in cui la massa ereditaria sia comprensiva di altri beni.
Questo è ciò che emerge dalla sentenza n. 6809 del 19 marzo 2013 che la Corte ha emesso trattando un caso in cui il Concessionario della riscossione pignorava l’attivo esistente presso l’Istituto di credito e intestati al defunto.
Tali beni erano dei tre figli (eredi dell’uomo) di cui uno di questi era il debitore esecutato. Il giudice dell’esecuzione aveva disposto l’assegnazione di un terzo del compendio pignorato al creditore procedente.
Tale provvedimento di assegnazione veniva impugnato dall’esecutato che eccepiva sostanzialmente l’inespropriabilità “di un singolo bene indiviso facente parte di una comunione ereditaria”.
Con la conferma dell’assegnazione da parte del Tribunale si rendeva necessario portare la vicenda al vaglio dei giudici di Piazza Cavour che, cassando con rinvio la sentenza, hanno accolto il ricorso ribadendo il principio già precisato con la sentenza n. 10334/2005 per cui: a) che l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante a un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti);
b) che, iniziata l’espropriazione della stessa, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante all’esecutato (debitore), se questa è possibile o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa;
c) che non è invece ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comunione comprenda più beni della stessa specie, perché potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione.
Fonte: www.sentenze-cassazione.com