Cedolare secca: i chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2011, ha fornito le prime indicazioni utili per la corretta applicazione della nuova imposta sostitutiva sulle locazioni di immobili ad uso abitativo, c.d. “cedolare secca”, introdotta dal D.Lgs. n. 23/2011.
Particolare attenzione è riservata all’ambito applicativo del nuovo regime di tassazione, alternativo a quello ordinario.
Non possono optare per la cedolare secca:
– le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
– i soggetti che procedono alla locazione di immobili ad uso abitativo nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni;
– gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile abitativo ai propri dipendenti.
Esclusa la possibilità di beneficiare della “tassa piatta” in relazione a locazioni di immobili:
– situati all’estero;
– di proprietà condominiale;
– in subaffitto.
Il nuovo regime si applica ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati esclusivamente “per finalità abitative”: dunque, sì alla cedolare secca per i contratti di durata inferiore a trenta giorni nell’anno ed ai contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché sia soddisfatto il requisito della destinazione dell’immobile all’uso abitativo.
L’opzione della nuova imposta può essere esercita anche per le pertinenze, siano esse locate congiuntamente all’immobile abitativo ovvero con contratto separato e successivo; nessun limite, peraltro, circa il numero di pertinenze in ordine alle quali è possibile avvalersi della tassa in commento.