Cedolare secca sugli affitti: i chiarimenti in una circolare dell’Agenzia delle entrate
Con una circolare del 1 giugno scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla “cedolare secca” per sciogliere i dubbi sulla nuova modalità di tassazione delle locazioni di immobili a uso abitativo. Il nuovo sistema è stato introdotto con il decreto sul federalismo municipale e si si propone come alternativo a quello ordinario che sostituisce le imposte di registro e di bollo. La circolare spiega chi può optare per la cedolare secca, quando bisogna scegliere, cosa succede se non si registra il contratto. La “cedolare secca” innanzitutto è riservata alle persone fisiche che sono titolari di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili abitativi. Sono esclusi però coloro che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni. Se il localtore opta per la “cedolare secca” può beneficiare di un regime di tassazione agevolato e semplificato. L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca è infatti determinata con l’applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento. L’aliquota è ridotta poi al 19 per cento per i contratti a canone concordato. Ma non basta: ci sono vantaggi anche per il conduttore. Per tutto il periodo di durata dell’opzione è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. Proprio per questo il locatore sarà tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone.