Cellulari: anche gli enti territoriali pagano la tassa di concessione governativa
La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, disponendo la riunione di due giudizi aventi ad oggetto l’appello della medesima sentenza, sia per evitare un eventuale conflitto di giudicato, sia per ragioni di economia processuale e di connessione, prima di decidere nel merito ha chiarito taluni aspetti della discussa tassa di concessione governativa.
La TCG è la tassa da corrispondere allo Stato da parte dei beneficiari di certi provvedimenti amministrativi, quali autorizzazioni e licenze, emessi dallo Stato in virtù del DPR 26 ottobre 1972 n. 641. I soggetti intestatari di un contratto di telefonia mobile devono pagare allo Stato l’importo di € 12,91 mensili qualora l’abbonamento sia destinato ad uso affari, € 5,16 qualora per uso privato.
La Commissione ha rilevato che le incertezze in materia sono originate da tre ordini di motivi.
Il primo emerge dal fatto che nel tempo si sono susseguite numerose modifiche al testo della normativa succitata, generando la trasformazione del significato di talune espressioni quali “concessione”, “licenza”, “documento sostitutivo”. La Commissione ha spiegato che l’abbonamento telefonico rappresenta il presupposto per applicare la TCG e non ha alcuna rilevanza il passaggio da una disciplina fondata sulla concessione a quella basata sull’autorizzazione.
Il secondo aspetto concerne il fatto che lo Stato e le Amministrazioni Statali sono esonerate dalla TCG: da tale circostanza taluno ha sostenuto che pure le amministrazioni di Comuni, Province e Regioni, poiché appartenenti alla governance statale, sarebbero esonerate dal pagamento. La Commissione richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 114 della Costituzione, confermando pertanto che i Comuni rappresentano enti distinti rispetto alle Amministrazioni dello Stato.
L’ultimo dubbio concerne il ruolo del gestore che fornisce il servizio, che secondo taluni rappresenterebbe un tramite per la concessione, ovvero la licenza o il documento sostitutivo del servizio concesso dallo Stato, e quindi potrebbe essere ritenuto soggetto passivo della tassa e funzionare come sostituto d’imposta. La Commissione di Perugia chiarisce che unico soggetto passivo della TCG è l’intestatario dell’abbonamento telefonico, il quale rappresenta l’utente della licenza e il soggetto del rapporto tributario con l’Amministrazione finanziaria. Pertanto il gestore del servizio telefonico non svolge alcuna funzione di sostituto d’imposta.