Certificati di malattia Inps: le istruzioni operative per l’invio telematico INPS , circolare 16.04.2010 n° 60
Con la circolare 16 aprile 2010, n. 60 l’Inps illustra la procedura
e fornisce i primi chiarimenti in merito alle procedure da seguire per
l’invio telematico del certificato di malattia, in considerazione della
previsione di un periodo transitorio della durata di tre mesi durante
il quale è riconosciuta la possibilità, per il medico, di procedere al
rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità
vigenti.
L’evoluzione normativa
Il
nostro ordinamento giuridico, in conformità con i principi contenuti
all’interno del Codice dell’amministrazione digitale, è pervenuto, dopo
un lungo iter, all’emanazione del recente decreto del
Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 con il quale, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
dell’economia e delle finanze, ha disposto, fra le altre, la
possibilità, per i lavoratori del settore privato, di trasmettere
all’Inps, per via telematica, i certificati di malattia.
Quanto appena accennato è il risultato dell’evoluzione legislativa iniziata con la legge n. 311 del 2004 il cui art. 1, comma 149, disponeva la trasmissione on-line del certificato di malattia all’Inps e proseguita con la legge n. 296 del 2006
la quale, all’art. 1, comma 810, ha reso possibile il collegamento in
rete dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza 1°
luglio 2007.
In seguito, il D.P.C.M. del 26 marzo 2008,
all’art. 8, ha delineato i principi generali attinenti alla
trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al sistema di
accoglienza centrale (SAC), fornito dal Ministero dell’economia e delle
finanze, definendo, altresì, le caratteristiche di carattere tecnico
relative alla trasmissione ed all’acquisizione dei dati, mentre l’art.
69 del D.lgs n. 150/2009 ha introdotto l’art. 55-septies del D.lgs. n. 165/2001, relativo alle disposizioni per la trasmissione telematica dei certificati di malattia del settore pubblico.
Le principali istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps
Appaiono
evidenti, già a prima vista, le agevolazioni che potranno conseguire
dal meccanismo delineato dall’attuale assetto normativo. Qui di seguito
si riportano, schematicamente, le istruzioni operative contenute
all’interno della circolare 16 aprile 2010, n. 60:
– in
primo luogo è previsto che il medico curante, una volta ricevuto il
numero di certificato dal sistema, rilasci al lavoratore copia cartacea
dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi,
nonché il certificato con la diagnosi per l’assistito;
– l’Inps
rende disponibili funzioni di consultazione e di stampa degli attestati
ai datori di lavoro, nonché agli stessi lavoratori accreditati a
consultare il servizio, sul proprio sito Internet, al quale si potrà
accedere mediante codice PIN;
– l’accesso al sistema informatico è assicurato sia per i medici, attraverso il c.d. Sistema di accoglienza centrale del Ministero dell’economia
(SAC), che per i datori di lavoro, mediante rilascio di un codice PIN,
previa presentazione all’Inps del modulo di richiesta allegato alla
circolare;
– l’Inps provvede a veicolare, verso le proprie Sedi,
i certificati dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia,
per la disposizione di visite mediche di controllo nonché, nei casi
previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.
Inps, Circolare 16 aprile 2010, n. 60
Oggetto: Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative.
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Coordinamento Generale Legale
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
SOMMARIO: Istruzioni per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps.
PREMESSA
Con
il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle
finanze del 26.02.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 65/2010) si è concluso un
lungo percorso normativo mediante il quale il legislatore, ispirandosi
ai principi di sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nell’azione amministrativa (Codice dell’amministrazione
digitale) ha disposto il collegamento in rete dei medici curanti nonché
la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps,
per i lavoratori del settore privato.
Anche per il settore
pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento
della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e
dell’innovazione tecnologica, con la circolare n. 1 del 19.03.2010,
hanno fornito istruzioni operative per la trasmissione telematica dei
certificati secondo le modalità stabilite per il settore privato.
Evoluzione legislativa.
Come
è noto, già con il comma 149 dell’art. 1 della legge n. 311/2004
(finanziaria per il 2005) è stata prevista la trasmissione on-line del
certificato di malattia, da parte del medico curante, all’Inps.
Successivamente,
con la legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 810, della legge n.
296/2006) si è aggiunto il comma 5-bis, all’art. 50 del decreto-legge
n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, e si
è reso disponibile, a partire dal 1° luglio 2007, il collegamento in
rete dei medici del SSN, secondo le regole tecniche del Sistema
pubblico di connettività (artt. 72 e ss. del Codice
dell’amministrazione digitale) al fine di portare avanti, tra l’altro,
il processo di telematizzazione dei certificati.
Con l’art. 8
del D.P.C.M. del 26.03.2008, si sono definiti i principi generali
relativi alla trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia al sistema tecnologico fornito dal Ministero dell’economia e
delle finanze e denominato SAC (sistema di accoglienza centrale) nonché
le caratteristiche tecniche di acquisizione e trasmissione dei dati, in
attesa di ulteriori modalità attuative da definirsi con decreto
interministeriale.
Tale decreto ed il disciplinare tecnico, ad
esso collegato, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 19.03.2010,
sono diventati operativi a partire dal quindicesimo giorno dalla data
di pubblicazione (3.04.2010).
Parallelamente all’evoluzione
legislativa sopra delineata, relativa ai certificati medici del settore
privato, sono state emanate, con l’art. 55 septies del D. Lgs. n.
165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009, in attuazione
della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, disposizioni per la trasmissione telematica all’Inps
dei certificati di malattia dei lavoratori del settore pubblico. Tali
disposizioni sono divenute operative con la circolare n.1/2010, citata
in premessa.
1. Effetti della nuova disciplina.
A partire
dal 3 aprile 2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, i
medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a
trasmettere all’Inps, per il tramite del SAC, il certificato di
malattia del lavoratore rilasciandone copia cartacea all’interessato. A
tal fine, ricevono dal Ministero dell’economia e delle finanze apposite
credenziali di accesso.
Il certificato così trasmesso viene
ricevuto dall’Inps che lo mette a disposizione del cittadino
intestatario, mediante accesso al sito Internet dell’Istituto previa
identificazione con PIN. L’attestato di malattia è reso invece
disponibile per il datore di lavoro pubblico o privato, secondo le
modalità di seguito specificate.
Inoltre, i certificati dei
lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia
erogata dall’Inps, vengono anche trattati per le finalità istituzionali.
2. Descrizione del processo.
Il processo in questione prevede competenze specifiche così ripartite:
–
i medici certificatori (dipendenti o convenzionati con SSN)
acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza
centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede
ad inoltrarli all’Inps; inoltre, possono annullare i certificati entro
il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi
entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal
SAC;
– dopo l’invio all’Inps, il SAC restituisce al medico il
numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da
consegnare, entrambi, al lavoratore;
– l’Inps, sulla base delle
informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti
dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di
lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;
– l’Inps
rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet,
funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di
ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;
– l’Inps
mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati
accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali
di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con
PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del
certificato);
– l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i
certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la
disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per
il pagamento diretto delle prestazioni.
2.1 Medico curante
La
trasmissione del certificato di malattia telematico comprende
obbligatoriamente l’inserimento da parte del medico curante dei
seguenti dati:
codice fiscale del lavoratore;
residenza o domicilio abituale;
eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che
sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;
data
di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data
di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo
al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.
Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:
A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della
diagnosi e/o il codice nosologico.
In
caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo
stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito
dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale
numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare,
visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito
Internet dell’Istituto.
E’ previsto un periodo transitorio di
tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico
di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo
le modalità vigenti.
2.2 Datore di lavoro
L’Inps mette a
disposizione dei datori di lavoro, sia privati che pubblici, le
attestazioni di malattia relative ai certificati trasmessi dal medico
curante, accedendo al portale INPS www.inps.it
– servizi on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN (v.
Allegato Manuale di consultazione degli attestati di malattia).
2.3 Lavoratore
L’Inps
mette a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e
stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati
telematicamente dal medico curante. Per accedere al servizio,
disponibile nel sito Inps – servizi on-line, sono previste due modalità:
1)
tramite un codice PIN, con il quale è consentito l’accesso ai dati di
tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se
indicato dal medico;
2) mediante l’inserimento del codice
fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili
per accedere all’attestato cercato.
Il lavoratore avente diritto
all’indennità di malattia a carico dell’Inps, in base alle nuove
disposizioni, non è più tenuto a trasmettere all’Istituto il
certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio
telematico.
3. Abilitazioni per accedere al sistema.
Il
Ministero dell’Economia e Finanze rilascia specifiche credenziali di
accesso al sistema SAC ai medici dipendenti o convenzionati con il
S.S.N.
Invece l’Inps rilascia il PIN:
a) ai cittadini che
ne fanno richiesta, tramite i consueti canali e con le procedure
previste: internet, Contact Center e uffici Inps;
b) ai datori di lavoro pubblico o privato o a loro incaricati che si debbono presentare presso una Sede Inps muniti di:
–
modulo di richiesta compilato e sottoscritto dallo stesso datore di
lavoro privato o dal legale rappresentante ove il datore di lavoro sia
pubblico o organizzato in forma associata o societaria, con l’elenco
dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l’accesso agli attestati
di malattia del personale;
– modulo di richiesta “individuale”
compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
I moduli richiesti sono forniti in allegato.
Le
pubbliche amministrazioni o le aziende in possesso di PIN, sono tenute
a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione, al
verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del
trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN e l’Inps
provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.
L’operatore
Inps, incaricato del rilascio dei PIN, dopo aver verificato la
correttezza formale della richiesta e l’identità del richiedente, deve,
utilizzando la funzione “Verifica rapporto di lavoro” della procedura
di assegnazione PIN, accertare che la persona da autorizzare sia
dipendente dell’Amministrazione o dell’azienda il cui rappresentante ha
sottoscritto i documenti di richiesta.
A verifiche completate il
funzionario Inps provvede al rilascio del PIN selezionando la classe
utente “Datore di lavoro (certificazione di malattia)”.
Qualora
l’utente sia già in possesso di un PIN per altre finalità si dovrà
procedere ad aggiungere l’autorizzazione al servizio “Consultazione
attestati di malattia” mediante la funzione “Modifica autorizzazioni ai
servizi”.
Nelle more di decisioni che debbono essere concordate
con le parti interessate, per il momento, i consulenti di lavoro sono
esclusi dalla concessione di tale servizio.
4. Assistenza agli utenti
Il
sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’Economia e
Finanze fornisce l’assistenza agli utenti dello stesso tramite il
servizio di Call Center, raggiungibile attraverso il numero gratuito
80003070.
L’Inps fornisce assistenza ai datori di lavoro e ai
lavoratori tramite gli operatori del Contact Center Integrato
Inps-Inail, raggiungibile attraverso il numero gratuito 803164.
Gli
operatori del Contact Center forniscono telefonicamente supporto nella
navigazione e uso delle procedure di consultazione dei certificati,
inviati telematicamente dal medico curante, nonché le informazioni e le
risposte ai quesiti di interesse generale sulla materia.
Inoltre
forniscono ai medici curanti informazioni e risposte riguardanti
esclusivamente i quesiti di interesse medico legale in collaborazione
con il Coordinamento Generale medico legale per il tramite della U.O.C.
Prestazioni a sostegno del reddito quale struttura di riferimento per
le relative specifiche risposte.
Il Contact Center assiste,
inoltre, i lavoratori anche per l’assegnazione o attivazione del PIN
cittadino, necessario per la consultazione e stampa dei propri
certificati di malattia.
5. Gestione dei certificati telematici da parte delle strutture periferiche Inps
Successivamente
alla ricezione dei certificati trasmessi dai medici vengono individuati
quelli dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia per
essere destinati alle strutture operative Inps competenti per residenza
del lavoratore ed essere registrati negli archivi locali gestionali
della certificazione di malattia. Tutti sono immediatamente disponibili
per le attività previste dai flussi di processo dell’Area malattia.
Per
i medici Inps, nella procedura di gestione della certificazione di
malattia – flusso “certificati ricevuti via internet” – sono a
disposizione funzioni per esaminare i certificati telematici che
pervengono giornalmente e per disporre, d’ufficio, visite mediche di
controllo.
Nel manuale operativo, consultabile da Intranet in
Utilità – Manuali, software e documentazione – Prestazioni non
pensionistiche, le diverse funzioni sono descritte dettagliatamente (v.
Allegato Funzioni certificati telematici).
Con la circolare n.
120 del 6 agosto 2004, il processo di certificazione della malattia e
di erogazione della relativa indennità era stato completamente
ridisegnato anche al fine di progressivo adeguamento alle novità
normative e organizzative in materia di telematizzazione.
L’avvio
della trasmissione telematica dei certificati, che abolisce onerose e
ripetitive attività manuali, quali l’acquisizione e l’archiviazione, e
l’imminente rilascio in produzione di tre nuovi applicativi, ovvero il
Data Mining per la scelta delle Visite mediche di controllo a più alto
rischio aziendale, il rilascio della procedura per la Richiesta tramite
Portale INPS delle VMC da parte di datori di lavoro pubblici e privati
nonché la telematizzazione delle VMCd e dei rapporti con i medici di
controllo, consentirà la completa reingegnerizzazione del processo di
certificazione della malattia, con evidenti benefici attesi sia in
termini di ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza
del processo.
Nel rispetto dei principi di pertinenza, non
eccedenza e di necessità del trattamento dei dati sensibili, il nuovo
processo così ulteriormente rimodellato e innovato sarà comunque
gestito separando le attività di competenza sanitaria da quelle di
competenza amministrativa secondo le modalità previste dalla circolare
n. 87 del 12 settembre 2008, con la specificazione che le attività
saranno ripartite secondo i principi contenuti nella circolare n. 102
del 12 agosto 2009.
Inoltre, con riferimento alla fase
sperimentale di applicazione della circolare n. 102 del 12 agosto 2009,
le attività di gestione della malattia sono ripartite secondo i
principi del nuovo modello organizzativo. In particolare, l’allocazione
delle attività nelle Sedi sperimentali segue la seguente distribuzione:
a)
la funzione medico-legale provvede alla valutazione professionale di
competenza dei certificati medici ricevuti via internet e a tutte le
attività connesse come da circolari n. 120/2004 e n. 87/2008, ivi
compresa la gestione delle visite mediche di controllo, con esclusione
della fase di consuntivazione e delle competenze gestionali
amministrative relative al loro esito;
b) la funzione dell’area
flussi “Controllo Prestazioni” gestisce il complesso delle azioni
amministrative innescate dal flusso di invio telematico dei
certificati, quindi la gestione amministrativa delle visite mediche di
controllo, l’applicazione del regime sanzionatorio per gli assenti a
visita non giustificati, i pagamenti alle A.S.L., l’attivazione delle
azioni surrogatorie e la gestione dei rapporti con i datori di lavoro,
l’Ufficio legale e l’area contabile;
c) la linea di servizio
“Prestazioni a sostegno del reddito”, nell’ambito delle Agenzie interne
e complesse, e le Agenzie territoriali gestiscono le attività
finalizzate alla liquidazione dell’indennità di malattia; inoltre,
assicurano l’acquisizione dei certificati medici cartacei;
d) la
funzione dell’area flussi “Anagrafica e flussi” gestisce tutte le
elaborazioni dei primi pagamenti e dei pagamenti successivi delle
indennità, così come descritto nel Flusso Standardizzato di Processo
dedicato alle Prestazioni a sostegno del reddito.
In attesa
delle necessarie implementazioni delle procedure a supporto del
processo della certificazione della malattia, delle visite mediche di
controllo e delle prestazioni di malattia e maternità, per lo
svolgimento delle attività previste dal nuovo modello organizzativo,
sia i medici che il personale amministrativo delle direzioni
provinciali dovranno essere abilitati ad accedere alle procedure EAP
delle diverse strutture territoriali che rientrano nella competenza
organizzativa attribuita alla Sede provinciale.
Il Direttore Generale
Nori
Allegati