Certificato medico senza visita? Scatta il reato di falso ideologico
La condotta del medico di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale, quale pubblico ufficiale, che si esaurisca in una falsificazione integra il solo reato di falso (nella specie, ideologico in certificati) e non anche il reato di abuso d’ufficio, da considerare assorbito nel primo, a nulla rilevando la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 15 maggio 2012, n. 18687, rifacendosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali1.
Nella specie, il medico di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale rilasciava un certificato medico di proroga della prognosi, senza avere previamente visitata la persona.
Secondo i giudici di legittimità, il certificato medico redatto dal sanitario è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha stilato, nonché dei fatti che in esso il pubblico ufficiale attesta aver compiuto o essere accaduti in sua presenza. La predetta fede privilegiata non può però estendersi anche ai giudizi valutativi che il medico ha in quella occasione espresso in merito allo stato di malattia (Trib. Milano, Sez. VI, 18 aprile 2011).
Infine, va ricordato che, in tema di falso documentale, la giurisprudenza penale – Cass. pen., Sez. V, sentenza 11 luglio 2005, n. 35165 – ritiene che il reato può sussistere anche nell’ipotesi in cui il falso ricada su una semplice fotocopia, allorquando questa sia presentata non come tale ma con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede; non sussiste invece il reato quando la copia fotostatica sia presentata come tale, dal momento che essa è idonea a produrre effetti giuridici solo se autenticata o non espressamente disconosciuta.