Certificazioni di malattia telematiche: in Gazzetta Ufficiale le modalità tecniche
Con il decreto 26.2.2010 viene reso noto l’iter operativo necessario
per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia. Come noto, il Collegato Lavoro ripropone il
progetto di gestione e circolazione delle certificazioni di malattia,
ripreso anche dalla legge Finanziaria per il 2007. Queste nuove
modalità organizzative, prevedono che il certificato sia inviato
telematicamente all’Inps direttamente dal medico; sarà poi l’Istituto a
mettere a disposizione del datore di lavoro, copia dell’attestato di
malattia. Si tratta dunque di una novità rilevante, che in termini
gestionali coinvolge ora anche il sanitario che emette la
certificazione, solleva il lavoratore del settore privato dall’onere di
invio del documento all’Inps, ma ne conserva l’obbligo di consegna al
proprio datore di lavoro, a meno che quest’ultimo non lo richieda
direttamente all’Istituto. Dopo un lungo periodo di attesa, pare giunto
al termine l’iter operativo necessario per poter attivare le nuove
modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia; è
stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, il decreto ministeriale 26 febbraio 2010 recante “Definizione
delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei
dati delle certificazioni di malattia al SAC”. Va preliminarmente
chiarito che il SAC, cioè il Sistema di Accoglienza Centrale, è
l’infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell’economia e
delle finanze, che consente la ricezione delle certificazioni di
malattia inviate telematicamente dagli utenti del sistema; il decreto
fornisce ora le modalità di trasmissione che i medici sono tenuti a
seguire per un corretto inoltro del documento. La procedura però,
entrerà a pieno regime entro il prossimo 30 aprile, data ultima in cui
le singole regioni definiranno specifici accordi con Ministero della
salute e Ministero dell’economia; in attesa, durante il periodo di
mora, a decorrere dal 3 aprile 2010 il medico curante redige le
certificazioni e gli attestati di malattia sulla nuova modulistica e
procede alla gestione del processo di invio, con le modalità rese
disponibili dal SAC.
La nuova modulistica telematica
Il medico curante provvede al rilascio al lavoratore di una copia cartacea:
– del certificato medico di malattia telematico,
e
– dell’attestato di malattia, per il datore di lavoro.
Le
informazioni riportate nei documenti contenuti nell’allegato 2 del
decreto in esame, sono di fatto molto simili a quelle contenute nelle
due copie del certificato medico attualmente in uso. Sulla copia
destinata al lavoratore, definita “certificato di malattia”, oltre alle
informazioni relative alla data ed al luogo di rilascio, sono indicati:
– i dati anagrafici del medico
- i dati di prognosi, specificando se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare
- le informazioni relative alla diagnosi formulata,
-
le consuete informazioni anagrafiche del dipendente, comprensive di
residenza abituale e di eventuale diversa reperibilità durante l’evento
morboso.
Sulla copia ad uso del datore di lavoro, definita “attestato di malattia” sono riprese:
- le stesse informazioni sopra indicate,
-
ad eccezione ovviamente della parte dedicata ai dati di diagnosi che,
come noto, non sono mai trasferiti al datore di lavoro e della sede in
cui è stata effettuata la visita medica.
Le fasi operative a regime
All’atto della visita – così prevede infatti il provvedimento
ministeriale – il medico provvede all’invio telematico del certificato
all’Inps, seguendo le istruzioni tecniche contenute nell’allegato 1 del
provvedimento. Il SAC gli restituisce conferma di accettazione
dell’invio, unitamente al numero di protocollo assegnato dall’Inps alla
pratica ricevuta. A questo punto il medico stampa al lavoratore la
copia cartacea del modello sopra riportato, comprensiva anche
dell’attestazione di malattia, riportante il numero di protocollo
attribuito dall’Istituto attraverso il sistema. L’Inps mette
immediatamente a disposizione del datore di lavoro l’attestazione di
malattia rilasciata dal medico curante relativa al certificato ricevuto:
– attraverso accesso diretto al sistema tramite apposite credenziali,
– attraverso l’invio alla casella di PEC indicata dal datore di lavoro.
L’Istituto
provvede inoltre a mettere a disposizione del dipendente l’attestato di
malattia per la consultazione, attraverso indicazione del codice
fiscale e del numero di protocollo.La posizione del lavoratore
comma 249, legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) il lavoratore
entro due giorni dal rilascio, è comunque tenuto a recapitare o a
trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
l’attestazione di malattia al proprio datore di lavoro, a meno che
quest’ultimo non richieda all’Inps la trasmissione in via telematica
con le modalità sopra indicate. E’ dunque possibile ritenere che, in
assenza di diversa disposizione contrattuale ovvero di diverso
indirizzo aziendale, il lavoratore continui ad essere tenuto
all’inoltro al proprio datore di lavoro dell’attestato di malattia,
rispettando tempi e modalità in atto; solo qualora l’azienda decidesse
di richiedere all’Inps l’invio telematico del documento, il dipendente
verrebbe esonerato dall’obbligo di invio. A questo proposito, non
emerge se il servizio di consultazione delle ricevute di attestazione
di malattia che l’Inps mette a disposizione del lavoratore, permetta
non solo di visualizzare l’attestato di malattia, ma anche di rilevare
se l’azienda ne sia già in possesso; si tratta comunque di fasi
operative, che risulteranno certamente chiare solo dopo che il sistema
sarà a regime.
Qualora sia necessario anticipare il termine del periodo di
prognosi precedentemente definito, il medico può rettificare un
certificato di malattia già inoltrato, ma l’operazione è evidentemente
ammessa entro il termine del periodo di prognosi indicato sul
certificato medico. Ed infine, entro il giorno successivo alla data di
rilascio, il medico può inoltrare all’Inps la richiesta di annullamento
della certificazione già emessa.