Cessione di quote: l’opposizione al fisco esclude la scrittura privata
La presente vicenda concerne V.C. socia accomandante, con quota al cinquanta per cento della società S. House s.a.s. di V.A. & C., società che falliva nel 1993.
Dopo il fallimento l’Agenzia delle Entrate di Verona, non risultando la denuncia dei redditi relativa all’anno 1993, accertava induttivamente un reddito netto di impresa pari a L. 751.033.000, da valere sia ai fini ILOR a carico della società sia ai fini IRPEF a carico dei soci.
Tale avviso di accertamento veniva notificato nell’agosto 1999 al curatore fallimentare della S. House s.a.s., che purtroppo decedeva in data (OMISSIS).
Nel settembre del 1999 venivano notificati avvisi di accertamento a carico delle socie V.A. e V.C. a ciascuna delle quali veniva accertato, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, il reddito di partecipazione nella misura del 50% del reddito accertato alla società, per l’importo di L. 375.516.000.
V.C. impugnava l’avviso di accertamento sostenendo che la sua partecipazione societaria era passata dal 50% al 2%; di non avere avuto conoscenza dell’avviso di accertamento notificato alla società fallita nel novembre 1993, il cui curatore era deceduto nel novembre 1993; che in ogni caso nel periodo in questione non aveva percepito alcun reddito a causa della grave situazione economica che aveva condotto la società al fallimento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Verona respingeva il ricorso di V.A. ed accoglieva quello proposto da V. C. in quanto era documentato che dal 25.02.1993 la V. C. deteneva solo il 2% della quota sociale della S. House s.a.s.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria del Veneto – sezione di Verona. L’A.F. deducendo la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 2 secondo cui le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata anteriore al periodo di imposta; con la conseguenza che l’operazione di trasferimento delle quote aveva efficacia a partire dai gennaio 1994, ossia per l’anno di imposta successivo a quello a cui si riferiva l’accertamento.
Deduceva inoltre la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2300 e 2315 c.c., in base ai quali la modifica della ripartizione delle quote sociali doveva essere trascritto presso il registro delle imprese; adempimento che non era stato effettuato dalla società con la conseguente inopponibilità di tale modifica ai terzi, e, quindi, all’amministrazione finanziaria. Tali motivi venivano ritenuti fondati dalla Commissione tributaria Regionale, che, pertanto, in riforma della sentenza della Commissione tributaria Provinciale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate.