Ciclomotore,confisca,fermo amministrativo,successione leggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Torino
Nella persona del Dr Enrico Amendola
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 29008/06 promossa da
FRANCESCO, (omissis)
RICORRENTE
CONTRO
PREFETTO DI TORINO
RESISTENTE
OGGETTO : opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Torino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace in data 28 luglio 2006 Francesco proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Torino n. … del 12 maggio 2006 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 41,00.
Con lo stesso provvedimento era stata disposta la confisca del ciclomotore Aprilia RX NT000629.
Il riferimento era al verbale di contestazione n. … del 28.10.2005 della Pol. Mun. di Torino avente come oggetto la violazione dell’art. 97, comma 6 del N.C.d.S. commessa da Andrea alla guida del ciclomotore suddetto.
La contestazione era stata fatta ad Andrea trasgressore ed a Francesco come proprietario del veicolo ed obbligato in solido.
Francesco, inoltre, esercita la patria potestà su Andrea.
Il ricorso veniva deciso all’udienza dell’8.2.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha sviluppato a propria difesa le seguenti argomentazioni:
– L’opposizione alla sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca deve essere considerata ammissibile e tempestivamente proposta perchè il documento col quale è stata irrogata la sanzione della confisca è l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Torino in data 12.5.2006, notificata a luglio del 2006 a mani di Francesco. Prima dell’ordinanza prefettizia non esisteva un atto suscettibile di opposizione.
– Nel caso in decisione è applicabile la norma più favorevole al trasgressore. Infatti alla data dell’accertamento dell’infrazione era vigente l’art. 97 C.d.S. nella formulazione che prevedeva, ai commi 6 e 14, per l’infrazione contestata, la confisca del motociclo. Lo stesso articolo, come riformulato dal D.L. 262/2006, convertito, ha abrogato la confisca, mantenendo il fermo amministrativo, in precedenza previsto insieme alla confisca.
– Al riguardo esiste un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, se pur minoritario, secondo il quale, anche in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, può trovare applicazione il principio di cui all’art. 2 c.p. Comunque, prescindendo da questa osservazione, va sottolineato che l’alleggerimento sanzionatorio apportato dal D.L. 262 all’art. 97 C.d.S., ma anche ad altri articoli dello stesso codice, è stato determinato dalla condivisione da parte del legislatore delle valutazioni, in più occasioni fatte dal giudice di merito, sulla eccessiva gravosità della sanzione della confisca nella fattispecie di cui si tratta e, quindi, sulla (probabile) incostituzionalità della norma che la prevede. In base a questa considerazione, che è da ritenere nettamente prevalente su tutte le altre che potrebbero legittimare il rigetto del ricorso, appare fondata la richiesta di accoglimento.
Le osservazioni di parte ricorrente meritano di essere favorevolmente considerate. Il Giudice tiene conto del fatto che il sig. Francesco è stato privato della disponibilità del mezzo per un periodo superiore ai 60 giorni, che è la durata del fermo amministrativo previsto dal nuovo art. 97 C.d.S. per l’infrazione di cui si tratta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza-ingiunzione n. … del 12.5.2006 nella parte in cui dispone la confisca del ciclomotore Aprilia RX, telaio … di proprietà del sig. Francesco. Compensa le spese.
Torino, 8.2.2007