Circolazione stradale, tutor, controlli, necessità, sussistenza Giudice di Pace Bari, sentenza 20.01.2010 n° 403
Il c.d. tutor o sicve richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni,
e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto
dall’azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare
la corretta funzionalità delle apparecchiature. (1-12)
(1) In tema di circolazione stradale e semaforo giallo, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 09.12.2009 n° 25769.
(2) In tema di autovelox, si veda il focus RINALDI, Autovelox.
(3) In tema di eccesso di velocità e controllo, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 08.06.2009, n° 13114.
(4) Si veda Multe, autovelox, appalto, privato, legittimità, validità (Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.06.2009 n° 13387).
(5) In tema di autovelox e necessità di avvertimento, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 26.03.2009 n° 7419.
(6) In tema di circolazione stradale, incidente e litisconsorzio, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.11.2008 n° 26421.
(7) In materia di incidenti stradali e controversie presso il Giudice di Pace, si veda Cassazione civile, sez. III, ordinanza 07.08.2008, n. 21418.
(8) In materia di incidenti stradali, si veda il Focus: Incidenti stradali: la giurisprudenza attuale.
(9) Si veda il focus PLENTEDA, Multe: omessa contestazione immediata e annullamento del verbale.
(10) In tema di autovelox e controllo sulla taratura, si veda Cassazione civile, sez. II, sentenza 25.06.2008 n° 17361.
(11) In materia di eccesso di velocità ed avvistabilità degli operatori, si veda Tribunale Modena, sentenza 25.11.2008.
(12) In materia di multe e decurtazione di punti, si veda Cassazione civile, SS.UU., sentenza 29.07.2008, n. 20544.Tra i contributi della DOTTRINA, si vedano:
– PLENTEDA R., Danni da circolazione stradale. Casi, procedure, check-list, Altalex Editore, 2010;
–
ZAULI, Nulla la multa per eccesso di velocità se l’autovelox non è
stato segnalato sulla strada con un apposito cartello, in La
Responsabilità Civile, 2007, 12;
– CARBONE P., Autovelox, in Danno e Responsabilità, 2000, 12;
– BATA’, SPIRITO, Circolazione stradale, in Danno e Responsabilità, 2007, 4;
– BONA, La disciplina del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, in Danno e Responsabilità, 2007, 3.Giudice di Pace di Bari
Sentenza 13 gennaio – 20 gennaio 2010, n. 403
Svolgimento del processo
Con
ricorso depositato presso questo ufficio in data 10.07.2009, la Igam
S.p.A. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione prot. n.
17884/09Fasc. n. 434, emessa dalla Prefettura di Teramo in data
29.04.2009, e chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del
provvedimento impugnato.Con il suddetto provvedimento era
stato respinto il ricorso proposto avverso il verbale n. SCV 661840 del
10.10.08 emesso dalla polizia stradale di Teramo, ed irrogata la
sanzione amministrativa pecuniaria di € 296,00, oltre accessori, per un
totale di € 312,29, per la violazione dell’art. 142, comma 8, del
C.d.S. La Prefettura di Teramo non si costituiva.All’udienza odierna, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa. L’istruttoria è stata soltanto documentale.
Motivi della decisione
Preliminarmente
deve essere dichiarata la contumacia della Prefettura di Teramo, non
costituitasi in giudizio, nonostante la rituale notificazione del
ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’odierna udienza.
Occorre anzitutto chiarire che, per quanto l’accertamento per cui è
causa sia relativo ad un illecito posto in essere al di fuori del
territorio del comune di Bari, questo giudice non può dichiarare la
propria incompetenza per territorio.Si tratta, infatti, di un
accertamento avvenuto con il c.d. sistema tutor, il quale, per le sue
caratteristiche funzionali, non consente di stabilire con esattezza il
luogo preciso di perfezionamento dell’illecito.Com’è noto,
invero, questa modalità di accertamento dell’infrazione di cui all’art.
142 del C.d.S., si basa sulla misurazione della velocità media tenuta
da un utente della strada, in un tratto collocato tra due punti
determinati, nei quali sono collocati gli strumenti di rilevazione
automatica.Nel caso di specie, l’illecito sarebbe stato
commesso sull’autostrada A14 Bologna – Bari – Taranto, nel tratto
compreso tra il km 340.700, nel territorio del comune di Morro d’Oro,
ed il km 349.000, nel comune di Pineto.Si tratta, dunque, di
uno spazio che ricade nella competenza per territorio di due giudici di
pace, quello di Notaresco e quello di Atri.Ebbene, questa
incertezza non consente di emettere una sentenza di incompetenza: ai
sensi dell’art. 44 del c.p.c., infatti, il giudice che dichiara la
propria incompetenza per territorio deve indicare il Giudice competente
(e ciò coerentemente con i motivi che affermano la propria
incompetenza) (Cass. Civ. 18.04.2008, n. 10236).Nel merito,
la Igam S.p.A. denuncia, tra l’altro, che l’apparecchio utilizzato per
la rilevazione dell’illecito per cui è causa non sia stato sottoposto a
periodica taratura e controllo di efficienza.Il motivo è fondato e, in quanto tale, assorbe e rende superfluo l’esame delle ulteriori censure.
È noto che, per ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, in
tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei
veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della
strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione
(ad. 345 del DPR 16.12.1992, n. 495) prevedono che il verbale di
accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità,
l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato
sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso,
giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di
rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a
quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di
circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto
di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o
situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che
possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo
meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di
revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura (Cass.
19.11.2007, n. 23978; 05.07.2006, n. 15324; 16.05.2005, n. 10212;
20.04.2005, n. 8233; 10.01.2005, n. 287; 22.06.2001, n. 8515;
05.06.1999, n. 5542).Occorre però ulteriormente precisare che
l’indirizzo ermeneutico testé indicato si è consolidato prima che
cominciassero ad essere usati apparecchi di rilevazione automatica
degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè
senza la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia
stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite. Questi
ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il c.d. tutor o
sicve, utilizzato nel caso di specie, richiedono, invece, allo scopo di
evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del
cittadino attinto dall’azione di accertamento, una verifica periodica
tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature.Questa
verifica periodica, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.M.
29.10.97, relativo all’approvazione dei prototipi degli strumenti per
l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità e alle loro
modalità di impiego, deve essere effettuata a cura del costruttore
dell’apparecchio o di un’officina da questo abilitata con cadenza al
massimo annuale (Cass. Civ. Sez. 29334/08).Ebbene, nel caso
di specie, nonostante l’esplicita contestazione della Igam S.p.A.,
parte opposta non ha in alcun modo provato di aver effettuato i
preventivi controlli di cui al cit. art. 4 del D.M. 29.10.1997.L’opposizione va quindi accolta.
La
novità e complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo
di integrale compensazione delle spese e competenze di causa.P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata dalla lgam S.p.A., con ricorso depositato in data 10.07.2009 così decide:
1 dichiara la contumacia della Prefettura di Teramo;
2 accoglie l’opposizione;
3 compensa le spese.
ATTENZIONE OMOLOGA NULLA L’OMOLOGA DEL SICVE TUTOR E SICVE VERGILIUS Il sistema Sicve è stato omologato dal MIT con decreto n.3999 del 24/12/2004, ha successivamente avuto variazioni ed estensioni, fino ad arrivare al trasferimento di questa omologazione con decreto n. 97818 il 9 dicembre 2010; ecco questo è un atto nullo, quindi chiunque sia stato sanzionato dal 9 dicembre 2010 ad oggi e fino a quando non rifaranno omologa con decreto autorizzativo di pari rango (cosa che la semplice voltura non è e quindi significa non riferimento alla vecchia omologa quella del 2004 per intenderci) con sistemi omologati da Autostrade per l’Italia spa e poi trasferiti ad Autostrade Tech spa può impugnare il verbale per nullità; ma c’è di più chi avesse pagato e gli fossero stati levati i punti patente può chiedere la restituzione delle somme e dei punti (ripeto solo quelli dopo il 9 dicembre 2010). Infatti, l’art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni e l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, regolano l’omologazione delle apparecchiature. Più precisamente, il comma 5 dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, recita testualmente che “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”. Difatti l’omologazione rilasciata dal Ministero è esclusiva del richiedente vuoi persona fisica e vuoi persona giuridica, un diritto assoluto intrasmissibile. So per certo (perchè sono stato interpellato al riguardo per un supporto tecnico e giuridico sulla questione, avendoci lavorato) che è stata costituitta un’associazione http://www.assotutor.org per promuovere una class action nei confronti di Autostrade Tech spa e della Polizia Stradale per la restituzione delle somme pagate per i verbali con rilevazioni di infrazioni da Sicve dal 9 dicembre 2010 ad oggi