Circolazione stradale,parcheggio,pagamento,custodia,danni,risarcimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
Il Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Veronica
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2150/06 R.G. trattenuta in decisione il 18/12/06, avente ad oggetto
RISARCIMENTO DANNI
nella causa promossa da ************, assistito e difeso, per procura a margine dell’atto di citazione, dall’Avv. **********, con il quale elettivamente domicilia in *******, alla Via *******
attore
CONTRO
*********** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall’Avv. **********, con il quale elettivamente domicilia in ********, alla Via*********
convenuta
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Come da verbale e comparse depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12/3/05, l’attore conveniva in giudizio la ****** S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dall’autovettura di sua proprietà tg. *********, pereuro 1.000,00, nel mentre la stessa si trovava in sosta all’interno dell’area di parcheggio gestita dalla stessa, sita in Salerno, alla Piazza *********. Assumeva l’attore che il giorno 26/11/03, l’autovettura di sua proprietà veniva parcheggiata all’interno dell’area di sosta di Piazza ********* in Salerno ed al ritiro dell’auto notava la presenza di danni al cofano ed al paraurti.
Alla prefissata udienza si costituiva l’avvocato della convenuta società , la quale impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto, chiedeva, altresà¬, la chiamata in causa della Assicurazione *******, quale garante della R.C.T. . La chiamata in garanzia veniva autorizzata, ma non effettuata a causa della scopertura assicurativa della convenuta nel periodo inerente all’incidente di cui ਠcausa.
Istruita la causa con l’escussione dei testi, la predetta causa veniva riservata a sentenza all’udienza del 18/12/06 sulle conclusioni delle parti.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
La domanda ਠfondata e merita accoglimento.
L’attore ha assolto all’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. . ‘Il contratto di posteggio” è un contratto atipico e, come tale, va inquadrato nello schema generale del contratto di deposito, artt. 1766 e 1768 c.c.
L’art. 1766 recita ‘ il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”. Ciò posto, ne consegue l’obbligo per il depositario di custodire l’automezzo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato, con il conseguente obbligo di risarcire eventuali danni ed il furto. Art. 1768 c.c. diligenza nella custodia. Tale tipo di contratto si intende concluso nel momento in cui il veicolo viene immesso e lasciato nell’apposito spazio all’interno del parcheggio, senza che sia richiesta nà© la consegna delle chiavi, nà© altri documenti attestanti la circolazione del veicolo, anche se il pagamento del compenso non avviene anticipatamente. L’obbligo del gestore del pubblico parcheggio al risarcimento del danno sussiste fino a quando il posteggiatore non fornisca la prova dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità dell’evento, nonostante il proprio comportamento diligente.
Nella fattispecie de qua, l’attore sostiene che il sinistro è avvenuto all’interno del parcheggio di Piazza ******* in Salerno il giorno 26/11/2003.
Detta circostanza è stata confermata dal teste ******* il quale dichiarava, tra l’altro, ‘il giorno 26 novembre
D’altro canto, il teste della convenuta società , *********, riferiva, tra l’altro, che all’ingresso delle aree di parcheggio gestite dalla **********S.p.A. vi sono dei cartelli che disciplinano la sosta tra cui: l’onere a carico degli utenti di accertare all’ingresso del parcheggio ‘la verifica dello stato dei veicoli al fine di constatarne l’integrità e /o eventuali danni”….
La conferma di tale normativa è la prova che il contratto della *********S.p.A. è vessatorio ed in violazione alle norme di cui agli artt. 1766 e 1768 c.c., che prevedono l’obbligatorietà di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. L’obbligo principale, in capo al depositario, è quello di custodire la cosa e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.
Anche il quantum debeatur è stato provato dall’attore attraverso la dichiarazione del teste dell’attore, il quale, oltre a riferire le circostanze di fatto, riferiva che l’auto dell’attore era danneggiato all’altezza del cofano e della griglia.
Alla luce di quanto detto innanzi, questo Giudice dichiara la responsabilità della ******** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni causati all’auto dell’attore ******, tg*******, ed, in accoglimento della domanda, la condanna al pagamento della somma di euro 500,00, in favore dell’attore, con i legali interessi dalla domanda al soddisfo.
Per la soccombenza, condanna la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario, per la complessiva somma di euro *****, di cui euro**** per spese, euro **** per diritti, euro***** per onorario, oltre le spese forfetarie 12,5%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Salerno, Dott. Veronica
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Salerno, lì 10/2/07 Il Giudice di Pace
Dr. Veronica
Parcheggio videosorvegliato Secondo le società di parcheggio d in un noto aeroporto pugliese, i pacheggi a pagamento sono solo videosorvegliati e non custoditi, per cui anche per la presenza di cartelle che avvisano di questa indicazione sono esonerati nel caso di furto o danni. Allora pago per un parcheggio che è videosorvegliato ( ma chi mi prova che l’impianto funzioni e che sia presidiato) e comunque non mi risarciscono. Quindi che differenza c’è con quello libero? Tra l’altro quasi tutti questi parcheggi a pagamento sono a raso e scoperti quindi non pago neanche per proteggere l’auto dalle intemperie. POSSIBILE CHE NON ESISTE una sentenza in merito??