Class action: come funziona, chi è interessato
ROMA (1° gennaio) – Al via le “azioni
collettive”, ovvero la class action con cui consumatori e utenti
possono avanzare assieme le proprie pretese contro pratiche commerciali
scorrette o danni subiti dalle aziende a partire dal 16 agosto 2009.
Ecco in pillole come funziona, a chi si rivolge e cosa prevede la
normativa relativa alla class action.
Quando – Dal 1 gennaio 2010 è possibile esercitare l’azione
collettiva di classe per il sanare gli illeciti commessi dal 16 agosto
2009 in poi.
Il meccanismo – L’azione di classe consiste in un’azione
collettiva, promossa da uno o più consumatori/utenti, i quali agiscono
in proprio oppure dando mandato ad un’associazione di tutela dei
diritti dei consumatori. Gli altri consumatori interessati, titolari di
una identica pretesa, possono scegliere di aderire all’azione di classe
già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato. Resta
salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela
dei propri diritti. Quest’ultima ipotesi è incompatibile con la scelta
di aderire ad una class action.
Chi – L’azione può essere intentata dai consumatori/utenti che
abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali
scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o
pericoloso; oppure ancora che versino in una medesima situazione di
pregiudizio nei confronti di un’impresa, in conseguenza di un
inadempimento contrattuale.
Come – Mediante ricorso al tribunale uno dei soggetti
consumatori/utenti propone l’azione assistito da un avvocato,
eventualmente dando mandato ad un’associazione di tutela dei
consumatori. Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza
doversi rivolgere all’avvocato.
Differenze – Rispetto alla precedente stesura della norma (mai
entrata in vigore), la disciplina attuale si caratterizza, spiega il
ministero dello Sviluppo economico, «per la tutela di diritti di
singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della
legittimazione in capo al consumatore/utente; mentre l’altra versione
imputava questa facoltà solo in capo all’associazione». La nuova
normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo
di liquidazione del danno.
Benefici – Se molte persone ricevono singolarmente un danno di
portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere
individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita
legale. Ma se l’azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si
abbattono e il singolo acquista maggiore «forza» nei confronti della
grande impresa.