Class action pubblica: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri
Dal 1° gennaio 2010 sarà operativa la class action nel settore pubblico.
E’
quanto previsto dal Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei
Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009 che da attuazione alla
riforma Brunetta (Legge 4 marzo 2009, n. 15) in materia di efficienza della pubblica amministrazione.
Il provvedimento si pone l’obiettivo coinvolgere
gli utenti dei servizi pubblici nella valutazione dei prodotti resi
dalle pubbliche amministrazioni consentendo loro di agire in giudizio
nei confronti di queste ultime, nonché dei concessionari di servizi
pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed
economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi,
dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione
di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralità degli stessi o consumatori.
In
pratica, per garantire una elevata performance delle pubbliche
amministrazioni nei confronti della collettività, si consente nei
confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.
Si prevede che le azioni vertenziali, proponibili da soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti, siano pubblicizzate sul sito istituzionale
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché
sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario
intimati.
La procedura impone una previa diffida ad
adempiere all’ente interessato entro il termine di 90 giorni, trascorso
il quale senza che si sia ancora provveduto o lo si è fatto in modo
parziale, il soggetto coinvolto può proporre ricorso all’autorità
giurisdizionale.
In luogo della diffida può essere promossa la risoluzione non giurisdizionale
della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla
richiesta e in caso di mancata conciliazione il ricorso è proponibile
entro l’anno dall’esito di tale procedura.
In caso di accoglimento della domanda,
il decreto prevede che il giudice ordini all’amministrazione
interessata di adempiere entro un congruo termine e la sentenza passata
in giudicato venga comunicata alla procura della Corte dei Conti e agli
organismi del ciclo di valutazione e misurazione della performance dei
pubblici dipendenti previsti dal decreto n. 150/2009 (Commissione e
Organismo indipendente), con l’obbligo per l’ente implicato di
accertare i soggetti che hanno concorso a cagionare l’omissione o il
ritardo e di adottare i provvedimenti di competenza.
Il decreto ammette la possibilità di ricorrere al giudice dell’ottemperanza, in base ai principi generali del processo amministrativo, qualora l’amministrazione non adempie alla pronuncia.
Non è invece previsto dal decreto in esame alcun risarcimento per l’utente per eventuali danni subiti.
Lo stesso decreto dispone che le norme ivi contenute si applichino in termini differenziati, partendo dal 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali, seguendo dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali, dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici, ed infine dal 1° ottobre 2010,
per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i
concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano
servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti
tributari.
Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 4 della legge 4
marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2009)
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Art. 1
(Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire)
1.
Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la
corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi
giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e
consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite dal
presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche,
diverse dalle autorità amministrative indipendenti, dagli organi
costituzionali e giurisdizionali, nonché dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, e dei concessionari di servizi pubblici, se dalla
violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla
violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi
generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o
da un regolamento, ovvero dalla violazione degli standard qualitativi
ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al
controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale
dei predetti interessi. Nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione
si tiene anche conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane
concretamente a disposizione delle parti intimate.
2.
Del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale
dell’amministrazione o del concessionario intimati.
3.
L’udienza di discussione del ricorso è fissata d’ufficio in una data
compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione della notizia di cui al comma 2. I soggetti che
si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente
intervengono nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di
discussione del ricorso.
4. Ricorrendo i
presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da
associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati,
appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5.
Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono
competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono
riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti
intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il
dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può
intervenire nel giudizio.
6. Il ricorso
non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti
e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i
rimedi ordinari.
Art. 2
(Rapporti
con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati
ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
1.
Il ricorso di cui all’articolo 1 non può essere proposto se un
organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con
legge dello Stato e preposto al settore interessato ha instaurato e non
ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte
oggetto dell’azione di cui all’articolo 1, né se, in relazione alle
medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli
articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2.
Nell’ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio
instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo
la proposizione del ricorso di cui all’articolo 1, il giudice di
quest’ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei
predetti procedimento o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato
della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi
dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all’articolo 1 diviene
improcedibile. In ogni altro caso, quest’ultimo deve essere riassunto
entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al
comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui
giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti
è perento.
3. Il soggetto contro cui è
stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all’articolo 1
comunica immediatamente al giudice l’eventuale pendenza o la successiva
instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno
dei giudizi ivi indicati, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti
rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.
Art. 3
(Procedimento)
1.
Il ricorrente notifica preventivamente una diffida all’amministrazione
o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni,
gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è
notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del
concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute
opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione,
l’omissione o il mancato adempimento di cui all’articolo 1, comma 1, e
cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte
le iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida. Le
pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria
competenza, il procedimento da seguire a seguito di una diffida
notificata ai sensi del presente comma.
2.
Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo
del comma 1, l’amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o
ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata.
Il ricorso può essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine
di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l’onere di
comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza
del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso
la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3.
In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne
ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non
giurisdizionale della controversia ai sensi dell’articolo 30 della
legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la
conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno
dall’esito di tali procedure.
4. I ricorsi
di cui all’articolo 1 sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili
anche d’ufficio.
Art. 4
(Sentenza)
1.
Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l’omissione o
l’inadempimento di cui all’articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica
amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo
termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già
assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Della sentenza che
definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste
per il ricorso dall’articolo 1, comma 2.
3.
La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica
amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, alla
Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto
legislativo 2009, n. ___, alla procura regionale della Corte dei conti,
nonché agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a
quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per
l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
4.
La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario
di pubblici servizi è comunicata all’amministrazione vigilante per le
valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli
obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la
disciplina.
5. L’amministrazione accerta i
soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di
propria competenza.
6. Le misure adottate
in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito
istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in
giudizio.
Art. 5
(Ottemperanza)
1.
Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, n. 4, del
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2.
La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 è comunicata
alla Commissione e all’Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo 2009, n. nonché alla procura regionale della Corte
dei conti.
Art. 6
(Monitoraggio)
1.La
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio
dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai
fini degli eventuali interventi correttivi di cui all’articolo 2, comma
3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Art. 7
(Norma transitoria)
1.Le disposizioni del presente decreto si applicano ai fatti verificatisi successivamente al:
a) 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali;
b) 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali;
c) 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici;
d)
1° ottobre 2010, per le amministrazioni, gli enti pubblici non
economici e i concessionari di servizi pubblici di cui alle lettere a),
b) e c), che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela
della salute o in materia di rapporti tributari.
Art. 8
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.