Clausola penale può essere ridotta anche d’ufficio ad equità ma occorre che le parti abbiano dimostrato la sua manifesta eccessività
Con la sentenza n. 21297, depositata il 14 ottobre 2011, la Corte di cassazione, ha stabilito che il giudice può operare la riduzione d’ufficio della clausola penale solo se ne viene dimostrata l’eccessività. Gli Ermellini aggiungono che l’adeguatezza della clausola penale deve essere valutata al momento della firma dell’accordo. La sentenza è l’esito del ricorso proposto da una società condannata a pagare, sia in primo che in secondo grado, una clausola penale per ritardo nella consegna di edifici in favore dell’Inpdap. Rigettando il ricorso della società, la Corte ha avuto modo di spiegare che la valutazione dell’adeguatezza della penale va riferita al momento della pattuizione e non a quello del ritardo una volta già maturato; e che il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art.1384 cod. civ. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato – perfino d’ufficio – per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest’ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell’obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale, se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. Tuttavia, – ha concluso la Corte – benché la domanda di riduzione della penale possa essere proposta per la prima volta in appello e potendo anzi il giudice provvedervi anche d’ufficio, occorre pur sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.