Clausole di esclusione ed interesse pubblico
E’ illegittima l’esclusione di un concorrente la cui l’offerta è
contenuta in una busta che non rispetta le restrittive indicazioni
previste dal bando di gara.
Questo è quanto previsto dal Tar Lombardia nella sentenza 2 marzo 2010 n. 483.
Nel
caso in esame, relativo alla procedura aperta per l’affidamento di un
appalto avente ad oggetto un servizio di progettazione, edizione e
stampa, la commissione di gara aveva escluso un concorrente perché “ la
busta contenente l’offerta economica presenta solo delle tracce di
ceralacca e sono del tutto assenti altri mezzi di chiusura.”
I giudici del Tar hanno invece stabilito che la busta contenente l’offerta fosse adeguatamente sigillata.
A sostegno della propria decisione il Collegio ha argomentato che:
–
“il plico della ricorrente, contenente anche la busta relativa
all’offerta economica, è pervenuto alla commissione di gara
regolarmente chiuso e sigillato;”
– “la busta contenente l’offerta
economica era contenuta in un plico correttamente sigillato, aperto in
seduta pubblica, ed è stata contestualmente inserita in un altro plico,
parimenti sigillato.”.
Tutto ciò ha permesso ai giudici
amministrativi di sostenere che sarebbe stata impossibile qualsiasi
tipo di manomissione del contenuto della busta economica. E’stata così
garantita la riconducibilità della busta all’attuale ricorrente ed
esclusa la violazione della segretezza dell’offerta il cui contenuto
sarebbe potuto essere visionato soltanto nel corso della seduta
pubblica.
Quanto previsto nella decisione in esame è stato
ribadito più volte dal Consiglio di Stato, secondo il quale “è
illegittima l’esclusione di una ditta che ha presentato la propria
offerta ed i documenti ad essa allegati in buste sigillate nei lembi
con la ceralacca ma prive della sottoscrizione dei lembi richiesta dal
bando di gara.” (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 21 settembre
2005 n. 4941; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 12 giugno 2002 n.
3272)
In conclusione si può affermare che non può “ritenersi
legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa quando, pur avendo
quest’ultima formalmente violato le prescrizioni del bando, tale
violazione non abbia inciso in alcun modo sull’interesse pubblico
protetto dalle norme sull’evidenza pubblica.”