CLAUSOLE VESSATORIE E NULLE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DEI CONSUMATORI
> In applicazione dell’articolo 37 del Codice del consumo (“Le associazioni
> rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni
> rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria,
> artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
> l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano
> l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice
> competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata
> l’abusività ai sensi del presente capo”) il Tribunale di Palermo ha
> dichiarato la vessatorietà e la nullità di alcune clausole delle condizioni
> generali di Grimaldi Ferrries Prestige.
>
> In particolare, il Tribunale di Palermo
> a) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola
> contenuta nelle “Condizioni Generali” Grimaldi Ferries Prestige relativa a
> “Le Navi” nella parte in cui prevede il diritto del vettore in danno del
> passeggero-consumatore, di modificare gli orari annunciati per ragioni
> tecniche ovvero esigenze del cargo anche senza che preavviso e senza diritto
> a rimborso indennizzo o compensazione di qualsiasi natura;
> b) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità delle clausole
> contenute nelle “Condizioni Generali” Grimaldi Ferries Prestige nonché nelle
> “Condizioni Generali” Grimaldi Linea Freighter Travel relative a “Norme
> applicabili” nella parte in cui prevedono, in danno del
> passeggero-consumatore, quale foro esclusivo il Tribunale di Napoli in
> deroga al foro del Consumatore;
> c) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola
> contenuta nelle “Condizioni Generali” Grimaldi Ferries Prestige relativa a
> “Tariffe” nella parte in cui, nell’ipotesi di aumento, delle tariffe prima
> della partenza, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno,
> esclude in favore del passeggero-consumatore, in ipotesi di risoluzione, il
> diritto al rimborso, oltre che del prezzo relativo al passaggio non
> usufruito, anche del c.d. diritto fisso;
> d) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola
> contenuta nelle “Condizioni Generali” Grimaldi Ferries Prestige relativa a
> “Veicoli a seguito” nella parte in cui stabilisce, in danno del
> passeggero-consumatore “,..Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o effetti
> personali all’interno o sul veicolo durante la traversata in quanto per gli
> stessi il vettore declina ogni responsabilità. La bicicletta a seguito
> passeggero e trasportata a titolo gratuito viaggia a rischio e pericolo del
> passeggero, il vettore non accetta alcuna responsabilità per danni, furto,
> smarrimento o altro …”;
> e) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola
> contenuta nelle “Condizioni Generali” Grimaldi Lines Freighter Travel
> relativa a “Veicoli a seguito” nella parte in cui stabilisce, in danno del
> passeggero-consumatore, “…Si sconsiglia lasciare alcun bagaglio e/o
> effetti personali all’interno o sul veicolo durante la traversata in quanti
> per gli stessi il vettore declina ogni responsabilità”;
> f) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola
> contenuta nelle “Condizioni Generali Grimaldi Ferries Prestige relativa a
> “Bagaglio” nella parte in cui prevede che il vettore non è in nessun modo
> responsabile per qualsiasi furto, perdita, smarrimento o danneggiamento di
> gioielli, denaro, documenti ed oggetti in qualsiasi luogo essi vengano
> tenuti a bordo, laddove gli stessi possono essere qualificati come effetti
> personali;
> g) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola
> contenuta nelle “Condizioni Generali” Grimaldi Ferries Prestige relativa a
> “Annullamento da parte del passeggero” laddove si stabilisce in danno del
> passeggero-consumatore: “Si applicano le seguenti penali sull’importo totale
> del biglietto, ovvero incluso passeggeri ed eventuali veicoli e varie al
> seguito:
> Passaggio in poltrona o posto ponte: 100% più diritto fisso, più supplemento
> carburante;
> Passaggio in cabina: – 10%, più diritto fisso, fino a 30 giorni di
> calendario prima della partenza 30 % più diritto fisso, da 29 a 7 giorni di
> calendario prima della partenza; -50 % più diritto fisso, da 6 a 2 giorni di
> calendario prima della partenza; – 100 % più diritto fisso, più supplemento
> carburante, dal giorno prima e/o per mancata presentazione all’imbarco. Per
> gli annullamenti ricevuti dall’ufficio di Napoli dopo le ore 19,00 vale
> quale riferimento la data del giorno dopo. Per quelli ricevuti dopo le ore
> 12,00 del sabato vale quale data quella del lunedì successivo. I giorni
> festivi nazionali o locali sono considerati come domenica. I biglietti a
> tariffa SuperBonus, con sconto di Andata e Ritorno e a tariffa Low Cost non
> sono rimborsabili…”
> h) dichiara la vessatorictà e la conseguente nullità della clausola
> contenuta nelle “Condizioni Generali” Grimaldi Ferries Prestige relativa a
> “Annullamento da parte del vettore” laddove esclude, a svantaggio del
> passeggero-consumatore, il diritto al risarcimento del danno qualora il
> vettore annulli il viaggio per fatti a lui imputabili;
> i) dichiara la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola
> contenuta nelle “Condizioni Generali” Grimaldi Ferries Prestige nonché nelle
> “Condizioni Generali” Grimaldi Lines Freighter Travel relative a “Reclami”
> nella parte in cui prevedono, in danno del passeggero-consumatore,:
> “Eventuali reclami devono pervenire al vettore, per iscritto, entro 10
> giorni dalla fine del viaggio. Passato tale termine, non potranno più essere
> prese in considerazione richieste di rimborso o di indennizzo. “
> l) ordina alla Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. di astenersi dalla
> utilizzazione, sotto qualunque forma, di dette clausole nei rapporti con i
> consumatori;
> m) dispone la pubblicazione di un breve estratto della presente (contenente
> la indicazione degli estremi della controversia, dell’organo giudicante,
> delle parti e del dispositivo) per una sola volta sui quotidiani “Il
> Corriere della Sera” ed “Il Giornale di Sicilia” a cura e spese della banca
> convenuta, con formato di dimensioni non inferiori a cm. 20 X cm. 30;
> n) dispone, ai sensi dell’ art. 140 co. D.L.vo 6 Settembre 2005 n. 206, in
> ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti nella presente sentenza,
> decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa, il pagamento da
> parte della Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. di una somma pari ad €
> 516,00 per ogni giorno di ritardo da versare all’entrata del bilancio dello
> Stato;
> o) condanna la società convenuta al pagamento delle spese processuali
> liquidate in favore dell’Adiconsum in euro 5.700,00 oltre iva e cpa e
> rimborso per spese generali ai sensi della vigente TF.
>
> Il Giudice del Tribunale di Palermo ha altresì fornito la propria
> interpretazione di detta disposzione (art. 37 Codice del consumo),
> concordando con coloro che
> – hanno ravvisato, “quale presupposto per l’esperibilità dell’azione
> inibitoria di cui all’art.37 del codice del consumo, la semplice
> predisposizione e diffusione, ad opera del professionista, di condizioni
> generali di contratto contenenti clausole vessatorie”,
> – hanno affermato che “l’azione può essere proposta anche quando la clausola
> “non sia stata ancora concretamente trasfusa in singoli contratti ma sia
> stata già predisposta e ne sia stato già deciso l’impiego nei futuri
> contratti”, in tal modo compiendosi una interpretazione estensiva del
> termine “utilizzazione” già contenuto nell’art. 1469 sexies Codice Civile”.