Cliente insoddisfatto, recesso assicurato
Può capitare, talvolta, di pentirsi dell’acquisto
di un’enciclopedia porta a porta, della sottoscrizione di un contratto
telefonico o di un abbonamento ad una rivista, perché non ritroviamo
nel prodotto appena comprato le caratteristiche che ci aspettavamo.
Il nostro ordinamento prevede la possibilità di tornare indietro, esercitando il cosiddetto diritto di recesso. Il diritto di recesso è infatti proprio l’esercizio della possibilità di una delle due parti contraenti di recedere unilateralmente da un contratto,
eliminando tutte le obbligazioni in esso contenute, senza che questo
comporti delle penali e senza che l’altra parte dia il proprio
consenso, ma con una comunicazione alla stessa.
Nessun diritto di recesso per la vendita in negozio
Il ripensamento su un acquisto effettuato con la conseguente
restituzione del bene al rivenditore non è però sempre possibile. Se ad
esempio compriamo un paio di scarpe in un negozio e, una volta andati a
casa e provatele, ci rendiamo conto che non sono di nostro gradimento,
non possiamo restituirle al mittente, a meno che il negoziante, a sua
discrezione, non accetti di riprendersele.
Per la vendita in negozio o in altri locali commerciali, infatti, il diritto di recesso non esiste.
Possiamo invece esercitarlo per vendite al di fuori dei locali
commerciali (a domicilio, in strada, in alberghi, per posta), per le
vendite a distanza (via internet, telefono), per i contratti di
multiproprietà e per i pacchetti turistici. Ci sono però alcune
tipologie di contratto che non seguono tali regole: sono quelle, ognuna
con le sue specificità, relative alla costruzione, vendita e locazione
di beni immobili, alla fornitura di prodotti alimentari consegnati con
scadenza regolare, alle assicurazioni, agli strumenti finanziari, ai
prodotti venduti con distributori automatici o acquistati via telefono
pubblico, ai servizi di lotterie o scommesse, ai prodotti confezionati
su misura e molto altro.
IL QUADRO NORMATIVO
Il diritto di recesso è così disciplinato dall’art. 1373 del Codice Civile:
“Se a una delle parti è attribuita la facoltà di
recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il
contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Nei contratti
a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata
anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni
già eseguite o in corso di esecuzione (1569, 1612 e seguenti, 1671,
2227). Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo
per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. E’
salvo in ogni caso il patto contrario”.
Vendita a domicilio di valori mobiliari
Dal punto di vista normativo il primo riferimento al diritto di recesso
si ritrova nell’articolo 18-ter (abrogato dal d. lgs, 58/1998) della
legge 7 giugno 1974, n. 216 (“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari”).
In riferimento ai contratti di compravendita di valori mobiliari stipulati mediante vendite a domicilio,
l’articolo disponeva infatti che “l’acquirente ha la facoltà di
comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a
mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo”, prevedendo
inoltre una sospensione di 5 giorni della efficacia di tali contratti a
decorrere dalla data di sottoscrizione.
Contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali
È con la direttiva europea 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre
1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori
dei locali commerciali, recepita dal legislatore con il D. Lgs. n.50
del 1992, che il diritto di recesso viene più approfonditamente
regolamentato all’interno del nostro ordinamento.
L’articolo 4 di tale decreto sancisce il principio:
“Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle
disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un
diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli
articoli seguenti”. E infatti la novità più importante introdotta dal
provvedimento è proprio quella contenuta nel successivo art. 6 (“Esercizio del diritto di recesso”),
comma 1: “Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui
all’art. 4 deve inviare all’operatore commerciale […] una
comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni […]”.
Obblighi informativi a carico del venditore
I sette giorni diventano sessanta “qualora l’operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l’informazione sul diritto di recesso
[…] oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non
abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto” (art. 6, comma
2).
Le informazioni da fornire al consumatore sono ben specificate nell’articolo 5 dello stesso decreto:
• i termini del diritto di recesso
• le modalità di esercizio
• l’indicazione del soggetto verso cui va esercitato e il suo indirizzo.
A quali contratti si applica?
Il decreto si occupa inoltre di specificare il campo di applicazione:
“Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio
del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro
del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante un’escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza
o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di
consultare senza la presenza dell’operatore commerciale” (art. 1, comma
1); specificando poi (art. 3) come siano esclusi i contratti i
contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i
contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, i
contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o di altri
prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
regolari, i contratti di assicurazione e quelli relativi ai valori
mobiliari.
Requisiti della merce
Per esercitare il diritto di recesso è necessario inoltre che la merce da restituire sia integra (artt. 7 e 9) le disposizioni di tale decreto si applicano anche “ai contratti
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati
fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al
pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi,
[…] nonché ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti
informatici e telematici”. Le sanzioni per chi ostacola il diritto di
recesso o non si preoccupa di fornire al cliente la corretta
informazione, sono di natura pecuniaria, “fatta salva l’azione della
legge penale qualora il fatto costituisca reato” (art. 11).
Contratti a distanza
Un
successivo intervento normativo deriva poi dalla direttiva 97/7/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, recepita
dal nostro ordinamento con il D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185.
Il
contratto a distanza è definito “il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” (art.1, comma
1, d.lgs. 185/99).Il decreto non è però applicabile ad ogni tipo di
contratto a distanza; infatti ne sono esclusi i contratti relativi ai
servizi finanziari, quelli conclusi tramite distributori automatici,
con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici,
relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a
beni immobili, con esclusione della locazione o di quelli conclusi in
occasione di una vendita all’asta (art. 2).
L’articolo 3 del
decreto legislativo n. 185/99 definisce, all’insegna dei criteri della
trasparenza e della chiarezza, quali debbano essere le informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere. Informazioni che devono giungere al cliente sotto forma scritta o comunque su un qualsivoglia altro supporto duraturo e accessibile (art. 4).
Gli obblighi di informazione sono un elemento centrale nell’esercizio
del diritto di recesso. Anche nel caso dei contratti a distanza
infatti, il termine per l’esercizio del diritto di recesso si estende da dieci giorni lavorativi (art. 5) a tre mesi, in caso tali obblighi non vengano rispettati.
Il diritto di recesso si esercita, infine, con l’invio, entro il
termine previsto, di una comunicazione scritta all’indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
Altro intervento normativo in materia è il decreto legislativo n. 190
del 19 agosto 2005, che ha invece recepito la direttiva 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente
la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Tale decreto estende il diritto di recesso a quattordici giorni per i contratti finanziari stipulati “a distanza” (art.11, comma 1) e a trenta giorni per le assicurazioni sulla vita (art.11, comma 2), senza che il consumatore paghi penali o ne indichi il motivo.
Codice del consumo
Successivo è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229”. L’articolo 7 in questione delegava il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni in materia di tutela dei consumatori.
L’articolo 47
del d. lgs. n. 206/05 si occupa di nuovo del tema dell’informazione del
consumatore in merito alla sua possibilità di esercizio del diritto di
recesso, conferendole ancora una volta una fondamentale importanza.
L’esercizio del diritto di recesso è regolato dall’articolo 64 che ne
rivede i termini:
“1. Per i contratti e per le proposte
contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali,
il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”, prevedendo che, se prescritto dall’offerta, “in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta” (art. 64, comma 3).
Altri interventi normativi sono intervenuti per regolare aspetti più
specifici concernenti il diritto di recesso. In particolare il d.lgs n.
174 del 1995 ha analizzato il diritto di recesso nelle polizze di
assicurazione sulla vita, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 quello nei
contratti di investimento immobiliare e il d. lgs. 9 novembre 1998, n.
427 il diritto di recesso nella multiproprietà.