Cnf, sì alla mediazione civile ma senza nullità del contratto
Il Consiglio nazionale forense invia, alle commissioni parlamentari
competenti, le osservazioni sullo schema di decreto legislativo di
attuazione della delega sulla mediazione e conciliazione (legge
69/2009), approvato lo scorso mercoledì dal consiglio dei ministri su
proposta del ministero della Giustizia.
“Alcuni aspetti da condividere, alcune disposizioni da ripensare e altre ancora da modificare radicalmente.”
Le osservazioni, approvate dal plenum del Cnf nella seduta del 30 ottobre scorso, si articolano su tre piani:
“modifiche radicali”
In questa direzione vanno le osservazioni che evidenziano la necessità di escludere la nullità del contratto tra legale e assistito come sanzione dell’omessa avvertenza da parte del primo della possibilità di conciliare.
“Piuttosto – suggerisce il Cnf – si
potrebbe profilare a carico del legale un illecito disciplinare e
comunque prevedere che l’obbligo di informazione scatti prima della
proposizione della domanda giudiziale e non in occasione del primo
incontro con l’assistito.”.
Dubbi sulla efficacia sono manifestati anche in ordine all’articolo 11 che prevede l’obbligo per i mediatori di formulare una proposta di conciliazione in assenza di accordo tra le parti, alla quale ricondurre gli effetti sulle spese processuali: “tale sistema rischia di mettere in crisi il concetto stesso di mediazione e preclude possibili esiti positivi della stessa“.
Non convincono gli avvocati altre due previsioni del dispositivo: la
norma (articolo 4 comma tre) che prevede che il tentativo di
conciliazione possa inserirsi nel corso del procedimento giudiziale in
qualsiasi momento e quella che prevede il tentativo di conciliazione
obbligatoria nei procedimenti davanti agli arbitri (comma 7), secondo
il Cnf “già procedimenti privati, per loro natura celeri e dotati di
attitudine alla conciliazione”.
“norme da ripensare”
Tra le disposizioni da ripensare quella sulle spese processuali (articolo 3) e quella sulle controversie sottoposte alla conciliazione obbligatoria (articolo 5). In ordine alla prima, il Cnf preferirebbe richiamare
semplicemente la disciplina ordinaria sulle spese processuali (articolo
91 cpc) come modificata in via generale dalla legge 69/2009: e
cioé condanna alle spese per la parte che ha rifiutato senza gisti
motivo la proposta di conciliazione. Quanto alla seconda, il Cnf
riscontra una certa disomogeneità tra le controversie annoverate,
scelta parametrata non “sulle caratteristiche intrinseche della lite“, cioè in base alla probabilità del risultato conciliativo.
“disposizioni da condividere”
C’è piena condivisione
delle disposizioni che prevedono la istituzione di organismi di
conciliazione, che disciplinano il procedimento, i doveri e gli
obblighi dei mediatori oltre all’efficacia della conciliazione.