Codice del consumo: niente garanzie per le clausole vessatorie al fideiussore di una società
Interpretazione restrittiva dell’articolo 1469 c.c. quando il garante è una persona fisica
Al fideiussore di un’azienda non sono applicabili le garanzie che il codice del consumo ha previsto in caso di clausole vessatorie.
È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25212 del 29 novembre 2011, ha respinto il ricorso del fideiussore di una società nell’ambito di un contratto di leasing.
Insomma, ad avviso della terza sezione civile ed in ossequio alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, «va esclusa l’applicabilità della tutela del consumatore quando il contratto di fideiussione sia concluso da una persona fisica che non agisce nell’ambito di un’attività professionale ma a garanzia di un debito contratto da soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale», come ad esempio una società.
Già nel 2006 un altro Collegio del Palazzaccio (sentenza numero 13643) aveva sancito che nell’ipotesi di fideiussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisiti oggettivo per l’applicabilità della disciplina delle clausole abusive in ragione del collegamento contrattuale intercorrente tra il contratto costitutivo del debito principale garantito e quello costitutivo dell’obbligazione fideiussoria.
In altri termini, la qualità del debitore principale «attrae» quella di fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.