Codice della Strada: aggiornate le sanzioni pecuniarie
Il Ministro della Giustizia, con Decreto dello scorso 29 dicembre (pubblicato in GU n. 302 del 30-12-2006) ha reso noto di aver emanato le nuove norme in materia di aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del Codice della Strada, ai sensi e per gli effetti dell’art. 195 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992). Il provvedimento, in particolare, ha stabilito che per il biennio 2007-2008 ci sarà un aumento medio delle sanzioni di circa il 3,6% rispetto agli anni precedenti mentre non è stata prevista alcuna variazione per i verbali che vengono notificati nel 2007 ma che si riferiscono a sanzioni per violazioni del Codice della Strada commesse entro il 31 dicembre 2006.
Ministero della Giustizia, Decreto 29 dicembre 2006Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.Art. 1.1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, e’ aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.2. Dall’adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma 13 bis, e 126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni.Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.Allegato IGli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:Ove era prevista la sanzione da Euro 21 a Euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 22 a Euro 88;Ove era prevista la sanzione da Euro 34 a Euro 138 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 35 a Euro 143;Ove era prevista la sanzione da Euro 35 a Euro 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 36 a Euro 148;Ove era prevista la sanzione da Euro 43 a Euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 45 a Euro 88;Ove era prevista la sanzione da Euro 65 a Euro 262 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 67 a Euro 271;Ove era prevista la sanzione da Euro 68 a Euro 275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 70 a Euro 285;Ove era prevista la sanzione da Euro 70 a Euro 280 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 73 a Euro 290;Ove era prevista la sanzione da Euro 71 a Euro 286 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 74 a Euro 296;Ove era prevista la sanzione da Euro 85 a Euro 172 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 88 a Euro 178;Ove era prevista la sanzione da Euro 107 a Euro 214 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 111 a Euro 222;Ove era prevista la sanzione da Euro 131 a Euro 524 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 136 a Euro 543;Ove era prevista la sanzione da Euro 132 a Euro 530 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 137 a Euro 549;Ove era prevista la sanzione da Euro 138 a Euro 550 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 143 a Euro 570;Ove era prevista la sanzione Euro 143 a Euro 573 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 148 a Euro 594;Ove era prevista la sanzione da Euro 250 a Euro 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 259 a Euro 1.036;Ove era prevista la sanzione da Euro 271 a Euro 1.084 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 281 a Euro 1.123;Ove era prevista la sanzione da Euro 282 a Euro 1.128 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 292 a Euro 1.169;Ove era prevista la sanzione da Euro 300 a Euro 1.501 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 311 a Euro 1.555;Ove era prevista la sanzione da Euro 327 a Euro 1.311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 339 a Euro 1.358;Ove era prevista la sanzione da Euro 343 a Euro 1.377 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 355 a Euro 1.427;Ove era prevista la sanzione da Euro 357 a Euro 1.433 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 370 a Euro 1.485;Ove era prevista la sanzione da Euro 564 a Euro 2.257 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 584 a Euro 2.338;Ove era prevista la sanzione da Euro 600 a Euro 3.003 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 622 a Euro 3.111;Ove era prevista la sanzione da Euro 652 a Euro 2.620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 675 a Euro 2.714;Ove era prevista la sanzione da Euro 656 a Euro 2.628 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 680 a Euro 2.723;Ove era prevista la sanzione da Euro 657 a Euro 2.653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 681 a Euro 2.749;Ove era prevista la sanzione da Euro 683 a Euro 2.736 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 708 a Euro 2.834;Ove era prevista la sanzione da Euro 688 a Euro 2.754 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 713 a Euro 2.853;Ove era prevista la sanzione da Euro 716 a Euro 2.867 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 742 a Euro 2.970;Ove era prevista la sanzione da Euro 800 a Euro 3.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 829 a Euro 3.315;Ove era prevista la sanzione da Euro 1.000 a Euro 10.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.036 a Euro 10.360;Ove era prevista la sanzione da Euro 1.128 a Euro 4.515 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.169 a Euro 4.678;Ove era prevista la sanzione da Euro 1.500 a Euro 6.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.554 a Euro 6.216;Ove era prevista la sanzione da Euro 1.549 a Euro 6.197 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.605 a Euro 6.420;Ove era prevista la sanzione da Euro 1.626 a Euro 6.507 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.685 a Euro 6.741;Ove era prevista la sanzione da Euro 1.693 a Euro 6.774 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.754 a Euro 7.018;Ove era prevista la sanzione da Euro 2.257 a Euro 9.032 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 2.338 a Euro 9.357;Ove era prevista la sanzione da Euro 4.000 a Euro 16.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 4.144 a Euro 16.576.