Codice della strada, nulle le multe che non specificano l’importo della sanzione ridotta
Non è sufficiente l’indicazione della sanzione minima edittale da pagare. Occorre fornire al trasgressore le indicazioni sulle modalità, termini e sportelli per il pagamento in forma ridotta, nelle ipotesi in cui questo è ammesso
Sono nulli gli avvisi di accertamento, per infrazioni al Codice della strada, che contengono solo l’importo della sanzione minima edittale da pagare e non quello della sanzione ridotta per gli automobilisti che vogliono pagare, senza sovrattasse, entro i 60 giorni dal recapito della multa a casa. Lo sottolinea la Seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 23506 depositata il dodici novembre (e qui leggibile come documento correlato). Con questo verdetto i magistrati di Piazza Cavour hanno dato torto al Comune di Avellino in una causa contro una società privata proprietaria di un veicolo sorpreso in contravvenzione. L’amministrazione comunale aveva fatto ricorso contro la decisione con la quale il giudice di pace di Avellino, il 2 dicembre 2002, aveva stracciato il verbale di accertamento recapitato alla società dopo che il titolare della aveva protestato sostenendo la nullità del verbale di accertamento in quanto conteneva solo l’importo minimo della multa e non quello previsto in forma di sanzione ridotta (ossia comprensivo anche delle spese di notifica e di eventuali altre spese accessorie).
Per il giudice di pace l’obiezione era da condividere in quanto “il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentono di pervenire all’entità della sanzione, non essendo sufficiente (per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria), come nel caso del verbale impugnato, l’indicazione della sanzione contenente il minimo edittale”. Senza successo il Comune di Avellino – rappresentato dal commissario prefettizio – ha protestato in Cassazione sostenendo che l’indicazione del “minimo edittale” è sufficiente. Gli ‘ermellini’ hanno giudicato “infondata” la tesi sottolineando che “nelle ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato”. In sostanza – concludono i supremi giudici – “il verbale deve contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente sufficiente, come correttamente ha detto il Giudice di pace di Avellino, l’indicazione del minimo della sanzione edittale”. Di contrario avviso era invece stato il Sostituto procuratore generale della Cassazione Giovanni Russo che aveva chiesto l’accoglimento del reclamo.