Codice della strada: sanzioni e mancata comunicazione dei dati del conducente
Con la pronuncia in epigrafe, il Giudice di Pace di Mesagne, anticipando l’intervento legislativo sulla questione di diritto sottesa alla decisione in esame [1] risolutivo della diatriba dottrinale concernente l’applicabilità dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. anche alle persone fisiche, esclude che, in capo a quest’ultime, la mancata comunicazione dei dati del conducente comporti l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S.
Il Giudice di merito ritiene che in forza di interpretazione letterale del disposto normativo di cui all’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. così come reinterpretato alla luce di una recente pronuncia della Corte delle Leggi (Corte costituzionale, sentenza 24 gennaio 2005 n. 27) [2] la sanzione de qua sia applicabile unicamente alle persone giuridiche. Consegue, pertanto, per il principio nullum crimen sine lege – in forza del quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge vigente – l’illegittimità e l’annullamento dei verbali emessi dall’Autorità procedente in danno delle persone fisiche.
Tale corretta interpretazione – in riferimento al tempus commissi delicti – non potrà farsi valere nei giudizi di opposizione ai verbali di accertamento elevati dall’Autorità amministrativa procedente relativamente ad un’infrazione commessa a partire dal 4 ottobre 2006; potrà continuare, a contrario, ad eccepirsi efficacemente nei ricorsi promossi avverso verbali di accertamento concernenti infrazioni commesse sino al 3 ottobre 2006. Quindi, a sommesso avviso di chi scrive, prima di proporre ricorso ex art. 22 Legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso sanzione amministrativa elevata ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S., è importante valutare se il momento consumativo [3] dell’illecito amministrativo sia anteriore o posteriore al 04 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del citato D.L. 262/2006, successivamente convertito in Legge 286/2006).
IL CASO
La Polizia Municipale di Mesagne contestava a Tizio la violazione dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S., con sanzione prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S., poiché nella qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione. Tale obbligo discendeva da un precedente verbale elevato a Tizio per violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. e nel quale si leggeva che la mancata comunicazione dei dati del conducente nel termine di 30 gg. avrebbe comportato l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 126 bis, comma 2, C.d.S.
Tizio proponeva ricorso eccependo l’illegittimità e l’inapplicabilità della sanzione irrogata; che ad ogni modo, l’oblazione della sanzione prevista confermava implicitamente la sua colpevolezza e che pertanto alcuna comunicazione era dovuta all’Autorità procedente. Il Giudice accoglieva il ricorso per i motivi di cui in sentenza.
(Altalex, 26 gennaio 2007. Nota di Stefano Bardaro)
[1] L’art. 2, comma 164, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato l’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. puntualizzato che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente il veicolo al momento della commessa violazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a 1000. Si badi bene che a seguito di tale intervento normativo, i verbali elevati a partire dal 4 ottobre 2006 dall’Autorità amministrativa in danno di persone fisiche saranno legittimi e produttivi di ogni effetto di legge.[2] Per un approfondimento sul punto si veda L. BARDARO, Codice della strada: omissione comunicazione delle generalità e competenza, in Altalex, 10 agosto 2006; R. AMOROSO, Omessa indicazione del nome del conducente: la competenza per l’opposizione, in Altalex, 11 settembre 2006. [3] L’illecito si consuma con lo spirare del 60° giorno, giusta modifica prevista dall’art. 2, comma 164, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, decorrente dalla notifica del primo verbale – contenente l’avvertimento che la mancata comunicazione dei dati del conducente, entro il termine stabilito, comporta l’irrogazione, con altro verbale, della sanzione prevista dall’art. 126 bis, comma 2, C.d.S. – se l’autore della violazione non fornisce alcuna comunicazione all’Autorità procedente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN MESAGNE
nella persona del dott. Luigi Dore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in prima istanza al n………… R.G. avente per oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa
TRA
…, residente in …, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa a margine del ricorso, dall’Avv…., ed entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Mesagne, presso lo studio dell’Avv. …
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE di MESAGNE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal suo Funzionario, Mar. di P.M.,…, in forza di apposita delega in atti
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
…, con ricorso depositato in data 3 maggio 2006, proponeva opposizione avverso il verbale, notificatogli il 10 aprile 2006, dalla Polizia Municipale di Mesagne, che gli contestava la violazione dell’art. 126/bis co. 2, con sanzione prevista dall’art. 180 co. 8 del C.d.S., poiché “in qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione”.
Tale obbligo discendeva dal verbale n…. elevato al ricorrente per violazione dell’art. 142/8 C.d.S in data 4 agosto 2005.
Deduceva l’opponente che in data 8 novembre 2005 aveva regolarmente eseguito il pagamento della sanzione pecuniaria comminatagli con quest’ultimo verbale e riteneva con ciò, quale reo confesso, di aver implicitamente confermato di essere l’autore della violazione; eccepiva, comunque, il mancato rispetto dei termini all’uopo previsti nell’emissione del provvedimento impugnato.
Concludeva, pertanto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento del verbale impugnato, con vittoria di spese e competenze.
Disposta la comparizione delle parti il Comune di Mesagne si costituiva in giudizio con un proprio funzionario, depositava la documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81 e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La causa veniva, quindi, all’udienza del 5 luglio 2006, immediatamente decisa, sulla base della documentazione agli atti, come da dispositivo letto in udienza e riservata per la sola motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno concordemente ritenuto che, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S. non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l’interessato avvalersi, nei sessanta giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del relativo verbale, di un ventaglio di possibilità: pagamento in misura ridotta della sanzione, proposizione del ricorso al prefetto, proposizione dell’opposizione davanti all’autorità giudiziaria.
Nessun dubbio può nutrirsi, pertanto, in ordine alla giurisdizione dell’ A.G.O. nè, dopo la pubblicazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, sulla competenza di quest’ Ufficio a decidere la causa.
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del presente ricorso, attesa l’illegittimità costituzionale dell’art. 204 bis del vigente Codice della Strada, nella parte in cui prevede, all’atto del deposito del detto ricorso, il versamento di una cauzione.
Può quindi passarsi al merito della causa.
La decisione della controversia involge, in via preliminare ed assorbente delle ulteriori doglianze, la risoluzione della questione concernente la legittimità della contestazione fatta ai sensi dell’art. 126 bis, co. 2.
Orbene la 2^ parte del detto articolo recitava “ …nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180, co.8”.
E’ evidente che gli ultimi due periodi di questo articolo si riferiscono al caso di intestazione del veicolo a persone giuridiche, altrimenti il legislatore avrebbe prodotto così una norma ovviamente incostituzionale prevedendo una doppia sanzione a carico delle persone fisiche e una sola a carico delle persone giuridiche.
Quindi, la sanzione della decurtazione dei punti si riferiva, quale sanzione accessoria, alle persone fisiche, mentre, non potendosi applicare ovviamente alle persone giuridiche alcuna decurtazione di punti, alle stesse era applicabile la sanzione pecuniaria ex art. 180 del C.d.S.­
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 24.01.2005, ha dichiarato “….l’art. 126 bis, co. 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo”.
In detta sentenza, seguivano, poi, alcuni suggerimenti su come avrebbe dovuto formularsi la norma perché non fosse in contrasto con i principi costituzionali.
Il legislatore accoglieva tali suggerimenti e con l’art. 1 del D.L. 21.09.2005 modificava il comma 2 dell’art. 126 bis e, prevedendo un illecito omissivo applicabile a tutti i proprietari, generalizzava l’obbligo di comunicazione.
Sennonché tale decreto non veniva convertito e quindi decadeva, ripristinando il vuoto che la sentenza della Corte Costituzionale aveva creato con la sua decisione.
Al momento va, quindi, interpretato l’art. 126 bis C.d.S. nel testo originario, laddove, a seguito della citata sentenza, nel caso in cui non sia stato identificato il responsabile, a carico del proprietario persona fisica, non è prevista alcuna decurtazione di punti per la sua omissione di comunicare i dati richiesti, mentre la reticenza del proprietario – persona giuridica – è punita con la sanzione ex art. 180, co. 8.
Consegue, per il principio di legalità – nullum crimen sine lege ­nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge vigente – l’illegittimità e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio, alla luce delle normative e sentenze che hanno reso problematico per l’interprete e, a maggior ragione, per l’utente il districarsi in prescrizioni contraddittorie e poco chiare.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda presentata con ricorso depositato in data 3 maggio 2006 da…
annulla
il verbale di contestazione di violazione di norme del Codice della Strada n…. – Prot. nr. …, elevato in data 29 marzo 2006 dalla Polizia Municipale di Mesagne nei confronti del ricorrente e notificatogli il 10 aprile successivo, nonché tutti gli atti dal verbale medesimo dipendenti;
compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Mesagne, il 5 luglio 2006
IL GIUDICE DI PACE
dott. Luigi Dore
mncata comunicazione dati conducente E’ ammissibile una duplice sanzione e cioè quella della decurtazione dei punti al proprietario dei veicolo e l’altra allo stesso per la mancata comunicazione dei dati del trasgressore