Colf e badanti, le istruzioni e i modelli per la sanatoria
Il reddito del figlio consente la regolarizzazione della colf dei
genitori: pertanto, può essere il figlio a presentare l’istanza. Dalla
«Faq» (Frequently asked question) n. 35 del ministero dell’Interno
arriva così l’indiretta apertura sul limite di reddito previsto per
l’emersione degli addetti al bisogno familiare, un limite che finora ha
bloccato numerose domande. Ad oggi la sanatoria è stata chiesta per
202mila lavoratori, numero che ora potrebbe crescere velocemente.
Il
ministero (senza intervenire sul comma 4 d, articolo 1-ter, legge
102/09) ammette un familiare di primo grado al ruolo di datore di
lavoro di un domestico per i propri congiunti. Le ultime risposte
diffuse dal Viminale – reperibili sul sito del Sole 24 Ore –
chiariscono diversi passaggi meritevoli di attenzione, alcuni dei quali
già emersi durante il forum del «Colf & Badanti day» organizzato
giovedì dal Sole 24 Ore e dalla Fondazione studi dei consulenti del
lavoro.
La richiesta di emersione per le colf, nel caso di soggetti
extracomunitari presenti in Italia irregolarmente, impone al datore il
possesso di un reddito minimo di 20mila euro annui per nucleo composto
da un solo soggetto percettore di reddito e di 25mila euro per nuclei
composti da più soggetti conviventi percettori di reddito. Da qui la
limitazione alla medesima residenza. Su questo requisito la prima
apertura era arrivata con la risposta n. 31 che chiariva non essere
necessario il raggiungimento dei 25mila euro da parte del datore che
raggiungeva da solo il limite inferiore, ancorché facente parte di un
nucleo composto da più percettori di reddito.
L’assenza momentanea
Con la Faq 34, invece, il ministero riporta e amplia una
problematica già affrontata e risolta dalla Faq 16 della Fondazione
studi: «È possibile regolarizzare la posizione dei lavoratori domestici
che, da tempo presenti sul territorio nazionale, abbiano per un breve
periodo interrotto il rapporto di lavoro per raggiungere i propri
familiari nella patria di origine». Questo in quanto il rapporto di
lavoro domestico prevede il diritto a usufruire di permessi per ferie,
malattia, visite mediche e tali assenze non possono essere considerate
interruttive del rapporto di lavoro. Nel corso del Forum questa
possibilità di rientro al Paese d’origine è stata estesa anche al
periodo che va dalla domanda di emersione alla data di convocazione
allo Sportello Unico, purché vi sia un serio e valido motivo, anche
familiare, e il datore abbia dato il proprio consenso.
No al frazionamento
Nulla da fare, invece, per le numerose richieste di frazionamento
delle 20 ore presso più datori al fine di regolarizzare la posizione
del lavoratore domestico. Con la Faq 36 e con le risposte in diretta
date giovedì scorso, il ministero ha escluso l’emersione congiunta fra
più datori di lavoro dello stesso soggetto. Anche se il cumulo delle
ore raggiunge e/o supera le 20 ore stabilite come minimo settimanale,
un solo datore potrà rendersi referente e responsabile degli impegni
contenuti nel contratto di soggiorno (si veda Il Sole 24 Ore del 25
settembre). Al termine dell’iter previsto dopo l’invio della richiesta
del permesso di soggiorno da parte del lavoratore, invece, il
lavoratore resta libero e non avrà problemi in sede di rinnovo in
quanto l’articolo 13 del Testo unico chiede solo il possesso di un
reddito adeguato al mantenimento.
Legami di parentela
Di minore portata, ma molto dettagliata, la risposta contenuta
nella Faq 37 sulla possibile emersione anche per un domestico coniuge o
parente del datore. Non essendo prevista incompatibilità fra il vincolo
di parentela o affinità e il contratto di lavoro domestico, il
ministero richiede al datore la prova sia del rapporto e sia della
corresponsione della retribuzione. Nel caso del coniuge, il rapporto di
lavoro domestico è possibile solo quando il datore abbia menomazioni
tali da renderlo non autosufficiente, per le quali sia stata
riconosciuta l’indennità di accompagnamento. In tali ipotesi, pertanto,
la domanda di emersione può riguardare soltanto prestatori d’assistenza
(badanti). Anche nel caso di genitori e figli la cura e l’assistenza si
intendono, normalmente, prestate per affezione.