Collegato, ecco come cambia il lavoro
Clausola arbitrale per le controversie in materia di licenziamenti
L’art. 31 della legge contiene le disposizioni maggiormente
controverse. Il comma 5 prevede, infatti, la possibilità di inserire
nei contratti di lavoro delle clausole con cui il lavoratore e il
datore di lavoro decidono di devolvere le eventuali future controversie
a un arbitrato, invece che al Giudice del lavoro. Queste clausole
saranno valide a condizione che siano consentite dalla contrattazione
collettiva (anche se la legge prevede che, dopo diciotto mesi dalla sua
entrata in vigore, si potranno comunque sottoscrivere) e che siano
“certificate” da una delle Commissioni di certificazione previste dalla
legge Biagi. Il punto maggiormente controverso della norma riguarda il
fatto che il lodo arbitrale potrà essere deciso solo sulla base dei
principi generali, e quindi escludendo l’applicazione di importanti
norme lavoristiche; inoltre, un altro profilo oggetto di
approfondimento concerne la possibilità di prevedere la non
impugnabilità del lodo.
Abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione
L’art. 33 introduce un’innovazione molto rilevante; dopo oltre un
decennio di vigenza, viene meno l’obbligo di esperire, prima di
promuovere una causa di lavoro, il tentativo di conciliazione. Con la
nuova norma, quindi, si potrà adire immediatamente il Giudice del
lavoro. Resta ferma la possibilità di adire le commissioni di
conciliazione, ma su base volontaria, e con delle procedure nuove, che
dovrebbero stimolare maggiorente le parti a trovare un accordo.
L’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione resta in vita solo
per i casi in cui la controversia riguardi la certificazione dei
rapporti di lavoro.
Apprendistato
L’art. 48 tenta di rafforzare l’apprendistato come strumento di
contrasto al fenomeno dell’abbandono scolastico. La norma prevede la
possibilità per i giovani di 15 anni di svolgere l’ultimo anno di
scuola obbligatoria mediante un percorso di apprendistato in azienda.
In particolare, la norma prevede che l’obbligo di istruzione, fissato a
sedici anni, potrà essere assolto all’interno dei percorsi di
apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione.
Lavori usuranti
L’art. 1 prevede delle norme di favore per i lavoratori che hanno
svolto lavori usuranti. Nei confronti di tali soggetti, viene
anticipato il momento di maturazione della pensione di anzianità: si
potrà, infatti, smettere di lavorare 3 anni prima della soglia vigente.
La norma introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale ha
la priorità il lavoratore che, a parità di tempi di presentazione della
domanda, ha trascorso più tempo in attività usurante. Si tratta di una
norma di delega che dovrà essere specificata con apposito provvedimento.
Riforma ammortizzatori sociali
Per l’ennesima volta, viene rinviata la riforma degli
ammortizzatori sociali. Il termine originale previsto dalla legge
attuativa del Protocollo Welfare viene spostato a 24 mesi dalla data di
entrata in vigore del collegato lavoro.
Impugnazione licenziamenti
Un’altra norma destinata ad avere un grande impatto sul contenzioso
del lavoro è quella che prevede un nuovo regime di impugnazione dei
licenziamenti. Secondo l’art. 34, resta fermo l’obbligo per il
lavoratore licenziato di impugnazione il licenziamento entro 60 giorni
dalla sua comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha
l’onere (a pena di inefficacia dell’impugnazione e, quindi, di
decadenza dall’azione) di proporre ricorso avanti al Giudice del
lavoro. La stessa procedura viene prevista per una serie di situazioni
diverse dal licenziamento ma molto presenti nella prassi giudiziaria
(impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro,
trasferimenti, somministrazione irregolare).
Regime sanzionatorio per lavoro nero e irregolare
La legge prevede una riduzione delle sanzioni per i soggetti che,
dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente
regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato. Allo stesso tempo,
si prevede l’incremento del 50% dell’entità delle sanzioni civili
connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a
ciascun lavoratore impiegato irregolarmente. Si esclude inoltre
l’applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative
all’impiego di lavoro sommerso nel caso in cui, dagli adempimenti di
carattere contributivo precedentemente assolti trovi evidenza la
volontà di non occultare il rapporto, anche se si tratta di una diversa
qualificazione del rapporto stesso (il caso tipico è quello in cui è
stato utilizzato il lavoro a progetto in luogo del lavoro subordinato).
Contratto a termine e indennità risarcitoria
La legge limita le conseguenze economiche della trasformazione a
tempo indeterminato del contratto a termine. Si prevede, infatti, che
il datore di lavoro, nei casi in cui disposta la trasformazione del
contratto da determinato a indeterminato, è obbligato a risarcire il
lavoratore con una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità,
ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano
l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a
termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Lavoro a progetto e indennità risarcitoria
La legge prevede una norma simile a quella appena descritta anche
per i casi in cui venga accertata la natura subordinata di un rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e no. In questi
casi, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il
prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo
di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, nel caso in cui
abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un
contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria
sulla stabilizzazione dell’occupazione. In questo modo, si introduce
una “penalizzazione” per qui collaboratori che, pur potendo accettare
l’adesione alle misure di emersione previste dalla normativa del 2007,
hanno rinunciato all’assunzione.
Borsa continua nazionale del lavoro
La legge tenta di agevolare la messa a regime della Borsa continua
nazionale del lavoro, il grande sistema informatico pubblico che
dovrebbe agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e che, a
distanza di molti anni dalla sua introduzione, ancora non è pienamente
funzionante. Si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
conferire ai nodi regionali e interregionali della Borsa continua
nazionale del lavoro le informazioni relative alle procedure
comparative effettuate per il conferimento degli incarichi di
collaborazione, oltre che alle procedure selettive e di avviamento
effettuate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e con
contratti di lavoro flessibile, entro i cinque giorni successivi alla
pubblicazione del bando di concorso. SI prevede anche l’obbligo per le
università pubbliche e private di conferire alla Borsa continua
nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati.
Utilizzo delle risorse dei fondi interprofessionali
La legge consente di destinare una parte delle risorse dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua alla realizzazione di
misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di
esclusione dal mercato del lavoro.