Collegato lavoro: il testo definitivamente approvato dal Senato Disegno di legge definitivamente approvato dal Senato il 03.03.2010 n° 1167B
I dipendenti pubblici potranno essere collocati in aspettativa non
retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un
periodo massimo di 12 mesi, anche per l’avvio di attività professionali
e imprenditoriali.
Confermata la possibilità di assolvere agli obblighi scolastici con il contratto di apprendistato.
Queste
alcune delle tante novità previste dal Collegato Lavoro (DDL 1167 B)
approvato definitivamente il 3 marzo scorso e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del
Nel provvedimento in oggetto sono,
infatti, molte le novità nell’ambito della riforma del lavoro (e, già
il passaggio dai “vecchi 9 articoli” del 2008 agli attuali 50 ne è una
dimostrazione; tra di esse si possono segnalare:
- la revisione del sistema sanzionatorio contro il lavoro sommerso;
- la modifica delle sanzioni relative alle violazioni della disciplina dell’orario di lavoro;
- i nuovi termini di impugnazione del licenziamento;
- le nuove procedure di conciliazione e arbitrato;
- le novità in materia di accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica;
- le modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità;
- le novità in materia di certificazione dei contratti di lavoro;
- la delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;
- la delega per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti.
Vediamo, pertanto, nello specifico tutto quanto contenuto nel testo.
Conciliazione e arbitrato – Licenziamento
L’apertura
del commento dice già tutto…..Il tentativo di conciliazione nel
processo del lavoro non costituirà più condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
Viene ridisegnata la sezione del
nostro codice di procedura civile recante disposizioni in tema di
controversie individuali di lavoro, con la trasformazione del tentativo
di conciliazione in una fase meramente eventuale.
Nel
processo del lavoro, quindi, si è reso facoltativo il tentativo di
conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelle
relative all’arbitrato; infatti, avvalendosi di questo istituto (solo se previsto dai contratti collettivi nazionali),
le parti contrattuali potranno definire clausole compromissorie al fine
di affidare la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale
L’art.
31 della legge in commento contiene le disposizioni che hanno dato
spazio (e sicuramente ne daranno in seguito) a vivaci dibattiti.
Il
comma 5 prevede la possibilità di inserire nei contratti di lavoro
delle clausole con cui il lavoratore e il datore di lavoro decidono di
devolvere le eventuali future controversie a un arbitrato, invece che
al Giudice del lavoro.
Simili clausole saranno
valide a patto e condizione che siano consentite dalla contrattazione
collettiva (anche se la legge prevede che, dopo diciotto mesi dalla sua
entrata in vigore, si potranno comunque sottoscrivere) e che siano, in
ogni caso, certificate da una delle Commissioni di certificazione
previste dalla legge Biagi.
Impugnazione del licenziamento:perde
di efficacia se il ricorso non è depositato in tribunale o non è
comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione
o arbitrato entro180 giorni dalla data del deposito del ricorso
nella cancelleria o dalla comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione.
Pertanto, secondo
quanto stabilito dall’art. 34, resta fermo l’obbligo per il lavoratore
licenziato di impugnazione il licenziamento entro 60 giorni dalla sua
comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha l’onere (a pena di inefficacia dell’impugnazione e, quindi, di decadenza dall’azione) di proporre ricorso avanti al Giudice del lavoro.
La
stessa procedura viene prevista per una serie di situazioni diverse dal
licenziamento, quali ad esempio l’impugnazione del termine apposto al
contratto di lavoro, trasferimenti, somministrazione irregolare.
Pubblica Amministrazione
Esecuzione forzata P.A.
Nell’articolo 44 del provvedimento si prevede l’estensione della
normativa ex l. 30/1997 anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli
articoli 513 e seguenti c.p.c. promossi nei confronti di enti e
istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale.
Per quanto concerne
l’aspettativa per l’avvio di attività professionali e imprenditoriali
già citati all’inizio del commento, è opportuno precisare che trovano
applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i
dipendenti pubblici facendo salva la disciplina speciale in materia di
aspettativa relativa agli appartenenti a carriera diplomatica e
prefettizia, magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati
e procuratori dello stato.
Le pubbliche amministrazioni saranno tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione,
la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
Ammortizzatori sociali
Ancora uno slittamento. Il
Governo, entro il termine di 36 mesi dalla entrata in vigore della
legge in commento, dovrà aver cura di revisionare la disciplina degli
ammortizzatori sociali, riordinare la normativa in materia di servizi
per l’impiego, incentivi alla occupazione e apprendistato e in materia
di occupazione femminile
Lavoro nero e sommerso
La nuova misura della sanzione amministrativa torna ad essere prevista solo in caso di rapporto di lavoro subordinato.
In caso di impiego di lavoratori subordinati in nero si applica una sanzione amministrativa che va da
L’importo della sanzione diminuisce ad
8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
venga regolarmente impiegato successivamente dallo stesso datore.
Per
quanto riguarda le sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi
e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del
50%.
Con l’emanazione di tale legge è stata, pertanto, prevista
una riduzione delle sanzioni per i soggetti che, dopo aver utilizzato
lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore
in tal modo impiegato.
Viene esclusa l’applicazione delle
sanzioni amministrative e civili relative all’impiego di lavoro
sommerso nella ipotesi in cui, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti trovi evidenza la volontà di non
occultare il rapporto, anche se si tratta di una diversa qualificazione
del rapporto stesso (il caso tipico è quello in cui è stato utilizzato
il lavoro a progetto in luogo del lavoro subordinato).
Certificazione del contratto
Assume
valenza anche in giudizio. Nella qualificazione del contratto di lavoro
e nell’interpretazione delle relative clausole, il giudice non può
discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di
certificazione dei contratti di lavoro, salvo i seguenti casi:
– erronea qualificazione del contratto;
– vizi del consenso;
– difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
La
disciplina sulla certificazione dei contratti è stata, quindi, ampliata
sia per il campo di applicazione sia rafforzando il suo valore
vincolante.
Passaggio significativo della nuova disposizione è, poi, quello della certificazione per via telematica
delle assenze dal lavoro per malattia: viene abbandonato il certificato
cartaceo, per lasciare il posto a quello on line che il medico dovrà
inviare all’INPS.
Ispezioni
Alla
conclusione delle attività di verifica, deve essere rilasciato al
datore di lavoro (o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo
di tempestiva consegna al datore) il verbale di primo accesso con
contenuti obbligatori per le ispezioni che durano più di un giorno.
Permessi
Diverse modalità di fruizione dei tre giorni di permesso per l’assistenza di familiari disabili gravi.
Contratti di lavoro
Novità anche per le tipologie contrattuali di lavoro: torna in vita lo staff leasing, ovvero il contratto di somministrazione.
Apprendisti
all’età di 15 anni: sarà possibile assolvere all’ultimo anno di obbligo
di istruzione mediante il contratto di apprendistato (in azienda), a
condizione della necessaria intesa tra Regioni, Ministero del Lavoro e
Ministero dell’istruzione, sentite le parti sociali.
In
particolare, la norma prevede che l’obbligo di istruzione, fissato a
sedici anni, potrà essere assolto all’interno dei percorsi di
apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione.
Per quanto concerne il contratto a termine si prevede che il
datore di lavoro, nei casi in cui sia disposta la trasformazione del
contratto da determinato a indeterminato, è obbligato a risarcire il
lavoratore con una indennità onnicomprensiva da
12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che
prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già
occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Ancora novità per il lavoro a progetto;
la legge interviene nei casi in cui venga accertata la natura
subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa,
a progetto e non.
In tali casi, il datore di lavoro è tenuto
unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di
importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di
retribuzione, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008,
la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della
disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell’occupazione.
In
questo modo, si introduce una “penalizzazione” per quei collaboratori
che, pur potendo accettare l’adesione alle misure di emersione previste
dalla normativa del 2007, hanno rinunciato all’assunzione.
Lavori usuranti
L’art.
1 prevede delle norme di favore per i lavoratori che hanno svolto
lavori usuranti. Nei confronti di tali soggetti, viene anticipato il
momento di maturazione della pensione di anzianità: si potrà, infatti,
smettere di lavorare 3 anni prima della soglia vigente.
La
norma introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale ha la
priorità il lavoratore che, a parità di tempi di presentazione della
domanda, ha trascorso più tempo in attività usurante. Si tratta di una
norma di delega che dovrà essere specificata con apposito provvedimento.
Borsa continua nazionale del lavoro
Viene
previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di conferire ai
nodi regionali e interregionali della Borsa continua nazionale del
lavoro tutte le informazioni relative alle procedure comparative
effettuate per il conferimento degli incarichi di collaborazione, oltre
che alle procedure selettive e di avviamento effettuate per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato e con contratti di
lavoro flessibile, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione
del bando di concorso.
Viene, altresì, previsto l’obbligo per
le università pubbliche e private di conferire alla Borsa continua
nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati.
DISEGNO DI LEGGE 3 MARZO 2010, N. 1167–B
Attesto che il Senato della Repubblica,
il
3 marzo 2010, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli
articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 di un disegno di legge
d’iniziativa del Governo, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati:
Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti
impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti
per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la
possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità
dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24
dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per
l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e
91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato
articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. I decreti
legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell’articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia,
volta a prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di
accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli
oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria
prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della
data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti
pensionistici.
Art. 2.
(Delega al Governo per
la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministero della salute)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società
vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di
vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società
rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e
le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione
e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società
vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed
economicità dell’attività amministrativa e all’organizzazione,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche
disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze
dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori, dell’Istituto per gli affari sociali e della società Italia
Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e
dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri
di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura
amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle
esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli
istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c)
ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e
istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri
la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli
enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive
adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive
all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di
assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli
organizzativi a tale scopo finalizzati, l’effettivo coordinamento in
materia previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall’ISPESL
rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
d)
organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle
attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia
funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e
b) del presente comma;
e) previsione dell’obbligo degli enti e
istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei
decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
2.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della
salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto,
rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il
Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo
alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si
esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere.
Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per
l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora
il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest’ultimo è
prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei decreti legislativi
attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al
riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con
legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute,
mediante l’emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c)
limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro
eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili
all’adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.
Art. 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)
1. All’articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis.
I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata
esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le
seguenti modalità:
a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
b)
cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni
di vice presidente;
c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un componente designato dal CONI;
e) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;
f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».
2.
Il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.
Art. 4.
(Misure contro il lavoro sommerso)
1.
All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla
normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da
parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da
euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata
di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della
sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro
irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato
per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili
connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun
lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50
per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le
sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli
adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si
evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se
trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5.
All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in
materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere
il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
2.
Al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore
turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati
anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro
il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di
lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del
prestatore di lavoro».
3. Al comma 7-bis dell’articolo 36-bis
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall’articolo 1, comma
54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è
sostituita dalla seguente: «commesse».
Art. 5.
(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)
1.
All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le
parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;
b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni
sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di
lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei
rapporti di lavoro relativi al mese precedente».
2. All’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i
criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione, i dati di cui al comma 1 alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata
comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini
della misurazione e valutazione della performance individuale dei
dirigenti».
3. Al comma 2 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «All’atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro»;
b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;
c)
l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro
pubblico può assolvere all’obbligo di informazione di cui al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore,
entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione,
della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro.
Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Al comma 5
dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le
parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di
lavoro privati e gli enti pubblici economici».
Art. 6.
(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)
1.
All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma
1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. I medici e gli
altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in
occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato
olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal
Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed
associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro dell’interno, al seguito di gruppi organizzati, sono
autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della
rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo
di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea godono del medesimo
trattamento, ove più favorevole».
Art. 7.
(Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro)
1.
All’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come
da ultimo modificato dall’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4,
comma 2, e dall’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno
tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno
cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle
disposizioni previste dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno
due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800
a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di
violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è
verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a
più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi
di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e
non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante
contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In
assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali,
le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o
aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle
deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti
o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori
marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve
durata o adibite a servizi portuali».
Art. 8.
(Modifica all’articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002)
1.
All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’elettorato passivo è altresì
esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato
raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta
elezione».
Art. 9.
(Modifiche all’articolo 66
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, e all’articolo 1 del decreto-legge n. 180 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009)
1.
Al secondo periodo del comma 13 dell’articolo 66 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonché di
contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230,» sono soppresse.
2. All’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi
davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola:
«dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la
commissione,».
Art. 10.
(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)
1.
All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di
istruzione universitaria ad ordinamento speciale».
Art. 11.
(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)
1.
Le lettere d) ed l) dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio
1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell’articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono
abrogati.
Art. 12.
(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle università statali)
1.
All’articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo
il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In caso di
trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze alle università statali, in conformità a
quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, la citata Scuola trasferisce all’università interessata le risorse
finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del
ricercatore trasferito».
Art. 13.
(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)
1.
In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle
autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività
svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero
di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al
personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni
dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.
All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-sexies.
Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative,
risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6,
possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un
periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da
norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente
previsto da tali norme e dal presente decreto».
3. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni
temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-sexies
dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata
rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati
dalle originarie fonti.
Art. 14.
(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)
1.
Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 1, l’ultimo periodo del comma 1 è soppresso;
b) all’articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia
addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese
accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o
familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti
della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il
predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle
informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d)».
2. Dopo il
comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per le
determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione
del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi
previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni
pubbliche richiedenti i dati relativi all’anzianità contributiva dei
dipendenti interessati».
Art. 15.
(Modifica
all’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in
materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di
seconda fascia)
1. Dopo il primo periodo del comma 3
dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello
dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in
posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo
periodo dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni».
2. La disposizione
introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)
1.
In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte
dall’articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono
sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
già adottati prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008.
Art. 17.
(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)
1.
Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2009, i contratti
collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,
pari a 3.020.000 euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 18.
(Aspettativa)
1.
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza
assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo
massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e
imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto
conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione
prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1 del
presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 19.
(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1.
Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei
contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli
obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e
regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e
di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per
i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei
princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare
le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di
rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del
personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle
finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del
medesimo personale.
Art. 20.
(Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51)
1.
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
l’articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si
interpreta nel senso che l’esclusione dalla delega concerne anche il
lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del
lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subìto.
Art. 21.
(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle
pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici
ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione
e di violenza morale o psichica»;
b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra
uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla
razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla
lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di
lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella
sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì
un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si
impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno»;
c) all’articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01.
Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
“Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni“ che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati
per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del
mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva,
dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari
numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del
Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.
03. Il
Comitato unico di garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica,
ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in
collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità.
Contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico,
migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di
un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari
opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i
lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di
garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva
emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato
unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati
della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi»;
d) all’articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei
Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
e) all’articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo
9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell’Unione
europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni
ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica».
Art. 22.
(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)
1.
Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario
nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta
salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su
istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio
effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può
superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non
può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
2. Al
comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono
cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del
compimento del limite di età per il collocamento a riposo».
3. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31
gennaio 2010.
Art. 23.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi,
aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e
sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme
abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c)
riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e
della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti
oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la
fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al
presente articolo, al fine di garantire l’applicazione certa ed
uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e
semplificazione dei documenti da presentare, con particolare
riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data
di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo
può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle
Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, quest’ultimo è prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei
decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo
non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste
persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o
affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di
gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera
continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di
un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio
con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino
a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui
al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle
seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis.
Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della
responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai
diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o
l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2.
All’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con
handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di
cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera
continuativa nell’ambito del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti
cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi
compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri,
specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in
situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per
assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per
assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi
fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in
situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale
rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la
denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;
c)
il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il
grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che
ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi
fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la
specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e)
il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da
ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.
5.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio,
una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto
dall’articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente
articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via
telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure
di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei
dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non
può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della
comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche
sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili
e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a
trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve
specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la
cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta,
conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché
nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre
consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle
elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai
commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla
legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.
Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6
della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11
della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8
della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi
delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto
il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale
per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione nazionale dei mutilati e
invalidi civili.
Art. 25.
(Certificati di malattia)
1.
Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei
settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo
delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di
assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il
rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 26.
(Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1.
Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti,
ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e
dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di
amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano
strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e
motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato
in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto
nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza.
2.
Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa
autorizzazione del Ministro competente, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Art. 27.
(Disposizioni in materia di personale dell’Amministrazione della difesa)
1.
A decorrere dal 1º gennaio 2009, si applicano anche al personale delle
Forze armate le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 91, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle
amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
2. All’articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un
contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti,
comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n.
642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del
Ministro della difesa e salvo»;
b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis.
Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma
9, è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento».
3.
All’articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804,
dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa»
sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano
incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza
armata in comandi o enti internazionali».
4. L’articolo 43,
comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso
che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi
delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno
antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in
relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;
b) all’articolo 18, il comma 3 è abrogato;
c) all’articolo 31, il comma 9 è abrogato;
d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;
e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;
3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;
4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7.
Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2012,
il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al
personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale,
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei
vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al
trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del
fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del
fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od
operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare
il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a
quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso
di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa
di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso
dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
8. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle
Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora
il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o
successivamente, quest’ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
9.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2013,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per
l’anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1.
Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i
limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei
gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in
diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del
presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino
al compimento del diciottesimo anno di età.
Art. 29.
(Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 20-quater:
1)
al comma 1, lettera a), le parole: «provenienti da profili
professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;
2)
al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a),
si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee,
delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli
operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a
concorso» sono soppresse;
b) all’articolo 25-ter:
1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;
2)
al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie
omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo
dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono
soppresse.
Art. 30.
(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)
1.
In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui
all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 63,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano
clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un
rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di
azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente,
in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento, all’accertamento
del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di
merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella
qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle
relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni
delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea
qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra
il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3.
Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice
tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e
dell’oggettivo interesse dell’organizzazione, delle tipizzazioni di
giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con
l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui
al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere
al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto
di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque
considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal
datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale,
l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento
delle parti anche prima del licenziamento.
4. L’articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art.
75. – (Finalità). – 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in
cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di
lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».
5.
All’articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
comunque unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni
di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
6.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 31.
(Conciliazione e arbitrato)
1. L’articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art.
410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio
una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può
promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce
o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui
all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di
espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione
e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di
decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la
Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal
direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato
collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne
ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale
del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione
prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è
necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei
datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La
richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è
consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura
della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1)
nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o
il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non
riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o
la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto
ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento
della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Se
la controparte intende accettare la procedura di conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le
difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle
parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni
successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può
farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce
mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta
la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi
dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a
responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».
2. Il
tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.
3. L’articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art.
411. – (Processo verbale di conciliazione). – Se la conciliazione
esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una
parte della domanda, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di
conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo
dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l’accordo
tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una
proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta
non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze
della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza
adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove
il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al
ricorso depositato ai sensi dell’articolo 415 devono essere allegati i
verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non
riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso
la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il
tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del
tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su
istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del
verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».
4.
All’articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le
parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle
seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una
proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo,
costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della
decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta
transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono
comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».
5. L’articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art.
412. – (Risoluzione arbitrale della controversia). – In qualunque fase
del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata
riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla
quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che
spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della
lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a
risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1)
il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i
sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale
l’incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle
parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere
secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento.
Il
lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e
autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372
e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di
titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a
seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte
interessata ai sensi dell’articolo 825.
Il lodo è impugnabile ai
sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi
quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione
arbitrale della controversia».
6. L’articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art.
412-ter. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla
contrattazione collettiva). – La conciliazione e l’arbitrato, nelle
materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso
le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
7. L’articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art.
412-quater. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma
restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità
giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di
arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409
possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e
arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi
seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da
un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in
funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte
tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati
ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che
intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve
notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti
di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo
rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve
eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro
di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di
diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il
valore della controversia entro il quale si intende limitare la
domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate
dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di
decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento.
Se la parte convenuta intende accettare la
procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di
parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede,
ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del
presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che
ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal
presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato.
Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è
presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il
rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla
quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde
del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro
trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del
collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una
pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e
presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in
via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci
giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può
depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza
modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il
convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica
senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio
fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone
comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni
prima.
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di
conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni
dell’articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non
riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad
ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all’immediata
discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può
rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza,
l’assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è
decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un
lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli
arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli
articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di
titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a
seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte
interessata ai sensi dell’articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi
dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e
quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione
arbitrale della controversia.
Il compenso del presidente del
collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della
controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà
ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari
intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza.
Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le
spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell’arbitro di
parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore
della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91,
primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria
possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese
per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di
parte».
8. Le disposizioni degli articoli 410, 412, 412-ter e
412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle
controversie di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono abrogati.
9. In relazione alle materie
di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti
contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui
all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle
modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e
412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da
accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati
dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola
compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle
disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le
commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle
parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere
in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi
interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le
parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle
disposizioni di cui al presente comma.
10. Gli organi di
certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire
camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del
codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui
all’articolo 409 del medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al
citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in
quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di
procedura civile.
11. Presso le sedi di certificazione di cui
all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di
conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.
12. All’articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a),»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 76»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».
13. Il comma 2 dell’articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
14. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
15. All’articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli
effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si
producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia
appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo
precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto
appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti
dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui
queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali
integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
16.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 32.
(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il
licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta
giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla
comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto
scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del
lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale
diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è
inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta
giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la
conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia
raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al
giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
2. Le disposizioni di
cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di
invalidità e di inefficacia del licenziamento.
3. Le
disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a)
ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del
termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella
modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di
procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103
del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della
comunicazione di trasferimento;
d) all’azione di nullità del termine
apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
4.
Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano
anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai
contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di
disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore
della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro
avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine
decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in
cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso
dal titolare del contratto.
5. Nei casi di conversione del
contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro
al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva
nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai
criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6.
In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali,
territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano
l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati
con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il
limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.
7.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i
giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove
necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai
commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale
integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i
poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura
civile.
Art. 33.
(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)
1. L’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:
«Art.
13. – (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). –
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e
nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di
verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione,
con l’obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale
di primo accesso ispettivo contenente:
a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all’ispezione;
d)
ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento
dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma, della legge 22
luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle
norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi
provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido,
ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla
diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al
pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del
minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della
sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione
dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All’ammissione
alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla
contestazione delle violazioni amministrative di cui all’articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale
di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e
all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e
notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c)
la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e
provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando
la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d)
la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero
quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l’indicazione degli
strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con
specificazione dei termini di impugnazione.
5. L’adozione della
diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del
presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli
adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o
dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale
ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme
previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti
del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato
notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma
2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso
anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli
istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e
gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane
e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di
diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria che accertano, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione
sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e
l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le
procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».
Art. 34.
(Indicatore di situazione economica equivalente)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art.
4. – (Dichiarazione sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la
prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale,
concernente le informazioni necessarie per la determinazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui
all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà
riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al
cittadino di presentare entro il periodo di validità della
dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori
possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza
degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione
di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza
fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o
direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la
prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) competente per territorio.
3. È comunque consentita
la presentazione all’INPS, in via telematica, della dichiarazione
sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la
prestazione agevolata.
4. L’INPS determina l’indicatore della
situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati
dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione
ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle
entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua
l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli
elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe
tributaria.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del
comma 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura
informatica, all’INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno
ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al
soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi
del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell’INPS, di cui al
comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni
pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica
equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata
direttamente dall’INPS nei casi di cui al comma 3. L’attestazione
riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La
dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere
utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo
familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma
5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la
prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia
delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione
della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori
eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i
controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei
successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio
mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o
difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di
criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti
operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di
colloquio.
10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di
accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è
riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di
prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei
richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del
patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di
assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal
comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e
l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le
specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie
all’attuazione delle disposizioni del presente articolo.
13. Al fine
di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti
dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito
dell’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle
entrate possono essere altresì previste specifiche attività di
sperimentazione finalizzate a sviluppare l’assetto dei relativi flussi
di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità
sociale, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla
base delle valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, si
provvede alla razionalizzazione e all’armonizzazione dei criteri di
determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
rispetto all’evoluzione della normativa fiscale»;
b) all’articolo 4-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.
L’INPS per l’alimentazione del sistema informativo dell’indicatore
della situazione economica equivalente può stipulare apposite
convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322»;
c) all’articolo 6, comma 4, al primo e al
quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite
dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;
d)
alla tabella 1, parte I, dopo la lettera b), è inserito il seguente
capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da
lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi
diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta
sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal
legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».
2.
Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l’Agenzia
delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 35.
(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1.
L’articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
sostituito dal seguente:
«Art. 19-ter. – (Indennizzi per le
aziende commerciali in crisi). – 1. L’indennizzo di cui al decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo
le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per
i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche
in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire
la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima
decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di
cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996
possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
2. L’aliquota
contributiva aggiuntiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino
al 31 dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi ai sensi
dell’articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data
di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari
dell’indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell’età
pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per
conseguire la pensione di vecchiaia».
2. All’articolo 30-bis,
comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole:
«Ministro dell’economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione,».
3. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
Art. 36.
(Modifiche all’articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993)
1.
All’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure
di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di
esclusione dal mercato del lavoro»;
b) al comma 4, le parole: «di
cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter».
Art. 37.
(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi
intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2.
Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al
comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d’ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della
Tesoreria dello Stato né sospendono l’accreditamento di somme destinate
ai funzionari delegati centrali e periferici.
Art. 38.
(Modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal
giudice competente, su istanza della parte interessata».
Art. 39.
(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)
1.
L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute
previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei
lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e
continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di
cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638.
Art. 40.
(Contribuzione figurativa)
1.
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la
liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito,
per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da
attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti
figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e
verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo della
normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di
prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il
predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla
base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Art. 41.
(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)
1.
Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili
ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del
fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza
dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse
nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
2.
Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata
è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione
dell’INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 42.
(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all’INPS)
1.
A decorrere dal 1º giugno 2010, nei casi di infermità comportante
incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico
è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di
consentire all’ente assicuratore l’esperibilità delle azioni
surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in danno
di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS
ed imputabili a responsabilità di terzi, l’impresa di assicurazione,
prima di procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a
darne immediata comunicazione all’INPS.
3. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l’INPS trasmette
all’impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte»
(CIR) attestante l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia ed
il relativo importo.
4. L’impresa assicuratrice procede,
conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all’INPS
l’importo certificato ai sensi del comma 3.
5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 43.
(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)
1.
Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1º
gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni
dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese
individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all’albo delle
imprese artigiane, sono inopponibili all’INPS, decorsi tre anni dal
verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni
provinciali dell’artigianato e gli altri organi o enti competenti le
cui potestà restano comunque ferme. L’INPS attua apposite forme di
comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del
presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni
contributive individuali.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 44.
(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)
1.
All’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma
1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al
comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli
articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei
confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».
Art. 45.
(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire
dall’insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell’articolo 8 della
legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale
inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della
pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la
prestazione economica di malattia a carico dell’ente previdenziale».
Art. 46.
(Differimento
di termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori
sociali, di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e
apprendistato e di occupazione femminile)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28.
Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in
conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più
decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli
ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del
reddito»;
b) il comma 30 è sostituito dal seguente:
«30. Il
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all’articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme
di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori
sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici
e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati
al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l’impiego;
b) incentivi all’occupazione;
c) apprendistato»;
c) il comma 81 è sostituito dal seguente:
«81.
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
pari opportunità, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e
agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di
occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione, nell’ambito dell’esercizio della delega in
tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di
incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari
flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita
familiare, nonché a favorire l’aumento dell’occupazione femminile;
b)
revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con
particolare riferimento all’estensione della durata di tali congedi e
all’incremento della relativa indennità al fine di incentivarne
l’utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti previsti dall’articolo 9
della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro
a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell’azione dei
diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti,
con riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non
autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio della libertà
di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e) orientamento
dell’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a
partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo
nazionale (PON), in via prioritaria per l’occupazione femminile, a
supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di
accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse
alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della
relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie per
l’applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini
in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai
fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di
dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni
di genere anche di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile;
i)
previsione di azioni e interventi che agevolino l’accesso e il rientro
nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione
professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove
strategie dell’Unione europea;
l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».
Art. 47.
(Disposizione finalizzata ad assicurare l’indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)
1.
L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è
incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l’anno 2010.
2.
All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l’anno 2010.
Art. 48.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1.
Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due
anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono
richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali rilascia l’autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del
rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni
caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».
2. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali,
nonché l’invio all’autorità concedente, pena la revoca
dell’autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un
percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato
motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento
nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della
legislazione vigente;».
3. All’articolo 6 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando»
fino a: «nonché l’invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e
conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le
modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici
anche nei siti internet dell’Ateneo per i dodici mesi successivi alla
data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l’obbligo
dell’invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di
intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui
alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 5, comma 1:
a) le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono
svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni
territoriali e delle società di servizi controllate;
b) le
associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l’assistenza e
la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della
formazione o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera a)»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis.
Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di
intermediazione i gestori di siti internet, a condizione che svolgano
la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l’invio
di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17, nonché a condizione della
pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;
d)
al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle
normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono
svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto
alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e f). Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di
cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell’apposita
sezione dell’albo di cui all’articolo 4»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-ter.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, i soggetti di cui ai
commi 1, 3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzati allo
svolgimento della attività di intermediazione a condizione che
comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali l’avvio dello svolgimento dell’attività di intermediazione,
autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali
soggetti sono inseriti in un’apposita sezione dell’albo di cui
all’articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi
applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto
articolo 4».
4. All’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse
sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione
professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno
al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni
di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato
e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a
una missione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle
politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale
di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto
dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in
mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;
c) al comma 5 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite
dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il
controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si
intende approvato»;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8.
In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1
e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al
comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura
prevista dal tasso indicato all’articolo 1 del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento,
nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo
omesso»;
e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In
caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al
comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure
procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla
somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più
gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una
definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al
valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del
progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate
al fondo di cui al comma 4»;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis.
Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con
esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro
in somministrazione».
5. All’articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis.
La previsione di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione solo in
presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni
ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali».
6. All’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione
prevista dall’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative
previste dall’articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui
agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della
borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto
dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei princìpi di
trasparenza di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei
princìpi di accessibilità degli atti».
7. All’articolo 61 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le
parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni
nel corso dell’anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero,
nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non
superiore a 240 ore,».
8. Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi
compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del
citato articolo 48, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al
predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 49.
(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l’INPS)
1.
La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere
effettuata per più di due volte.
2. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici»
e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali
rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell’INPS o da
un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di
amministrazione dell’Istituto medesimo».
Art. 50.
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)
1.
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento
della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di
lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre
2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi
dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con
un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di
6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati
nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
IL PRESIDENTE