Collegio, sostituzione giudice: prove testimoniali utilizzabili se parte non si oppone
Con la sentenza 7 marzo 2011, n. 8820 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato la controversia relativa all’eventuale opportunità di esaminare nuovamente i testimoni nell’ipotesi di mutamento della composizione iniziale del collegio dei giudicanti.
Nel caso oggetto della pronuncia summenzionata, si era verificata la sostituzione temporanea di uno dei tre giudici del collegio, che all’udienza successiva si è ricomposto nella formazione originaria. A tal riguardo, i Giudici di della Corte Suprema, hanno puntualizzato che il collegio dei decidenti che ha pronunciato la decisione finale aveva comunque preso parte all’intera istruzione dibattimentale, ad esclusione dell’escussione di un teste, le cui dichiarazioni, tra l’altro, erano state favorevoli al ricorrente. Tale precisazione è stata avanzata per palesare la natura dilatoria dell’eccezione sollevata dalla parte, alla quale, tra l’altro, ha giovato la suddetta testimonianza. Inoltre, al momento dell’avvicendamento dei giudici, è stato chiesto il consenso delle parti all’utilizzazione, mediante lettura, degli atti processuali già acquisiti, e nel caso in esame tale consenso risultava da fatti concludenti, come l’aver accordato la lettura o l’indicazione degli atti utilizzabili per la decisione, ovvero il non aver sollevato tale questione in sede di precisazione delle conclusioni.
Inoltre, nella sentenza esaminata viene ribadito che, a norma dell’art. 525 c.p.p., il giudice che raccoglie le prove deve essere lo stesso che adotta la decisione, altrimenti la sentenza è viziata da nullità assoluta, con la conseguenza che, in caso di mutamento del giudice, sarà necessaria la rinnovazione del dibattimento. Tuttavia, condividendo un consolidato orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina (Cass. n. 5658 del 13.6.1997- Cass. SS.U. 15.1.17.2.1999, n. 2) i Giudici di Piazza Cavour, sostengono che “gli atti assunti nella fase precedente al mutamento del giudice e riportati in apposito verbale entrano a far parte legittimamente nel fascicolo del dibattimento” ed inoltre, “siffatte dichiarazioni, che sono state assunte nel contraddittorio delle parti, debbono essere trattate alla stregua di quelle rese nell’incidente probatorio.”
Pertanto, nel caso in cui debba essere rinnovato il dibattimento per la sostituzione di un giudice, quest’ultimo potrà utilizzare anche d’ufficio i verbali contenenti le dichiarazioni testimoniali, in quanto si tratta di atti raccolti nel contraddittorio delle parti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento. Da ciò emerge che, se si verifica il mutamento del decidente, l’art 525 c.p.p. non impone necessariamente il riesame dei testi già escussi dal precedente giudice; tale riesame sarà necessario su esplicita richiesta della parte alla riassunzione della prova. Di conseguenza, tenendo presente il ruolo attivo delle parti processuali nel procedimento penale, la mancanza di iniziativa della parte che non manifesti il proprio dissenso, equivale a consenso espresso (Cass. n. 34723 del 4 giugno-5 settembre 2008).
In conclusione, con la pronuncia esaminata, la Suprema Corte ribadisce il principio che non sussiste nullità della sentenza nel caso in cui le prove acquisite da un collegio di giudici, saranno poi esaminate da un collegio diversamente formato rispetto a quello presente durante l’istruzione probatoria, se le parti presenti non abbiano espressamente chiesto la rinnovazione dell’istruzione probatoria in quanto si ritiene che “esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, agli atti suddetti “ (Cass. n. 35975 del 16 maggio-19 settembre 2008).