Come ottenere la pensione con i contributi pagati in gestioni diverse
I lavoratori che hanno versato
contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali possono
sommare tra loro le varie anzianità e i molteplici accrediti
contributivi. L’operazione consente di ricevere un’unica pensione di
vecchiaia o di anzianità (di inabilità o ai superstiti). Può essere
effettuata da lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. È
completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che, invece,
è a pagamento.
Tra le molte figure che possono essere interessate dalla
totalizzazione, spiccano i co.co.co (a progetto e non): questi
lavoratori non possono utilizzare, salvo precise disposizioni di legge,
i contributi versati nella gestione separata in altre casse o fondi di
previdenza….
Chi può avvalersene
L’elenco delle persone che possono avvalersi della totalizzazione è
ampio: lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti alla gestione separata
Inps (co.co.co/pro, venditori porta a porta, liberi professionisti
senza cassa, lavoratori autonomi occasionali, associati in
partecipazione, percettori di assegni e borse di studio di ricerca,
medici con contratto di formazione specialistica, volontari del servizio
civile avviati dal 2006 al 2008); sacerdoti secolari e ministri di
culto delle confessioni diverse da quella cattolica autorizzate dal
ministro dell’Interno. Possono ricorrere alla totalizzazione anche i
liberi professionisti iscritti a una Cassa privatizzata e/o privata; gli
iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il limite dei tre anni
Con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella di anzianità,
possono rientrare nell’operazione di totalizzazione solo le gestioni in
cui è presente un’anzianità contributiva pari almeno a tre anni (si
veda anche l’ultimo degli esempi a lato). La totalizzazione è
applicabile anche se in uno dei fondi in cui sono stati versati i
contributi si raggiungono i requisiti minimi per il diritto alla
pensione. È preclusa ai titolari di trattamento pensionistico diretto a
carico di una delle gestioni ricomprese nella totalizzazione.
La totalizzazione deve riguardare tutti i periodi assicurativi e questi
ultimi vanno totalizzati per la loro intera durata. Per il
perfezionamento del diritto possono essere cumulati solo i periodi non
coincidenti.
Grazie alla totalizzazione si può ottenere la pensione di vecchiaia con
un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e 65 anni di età. La
pensione è concessa solo se sono rispettate le condizioni previste dai
singoli ordinamenti (per esempio la cessazione del rapporto di lavoro
dipendente). Per la pensione di vecchiaia la determinazione
dell’anzianità contributiva si ottiene sommando i periodi contributivi
delle singole gestioni (minimo tre anni) non coincidenti.
Un altro traguardo è quello della pensione di anzianità in
totalizzazione (con anzianità non inferiore a 40 anni). Anche in questo
caso vanno rispettate le condizioni previste dai singoli ordinamenti.
Il diritto si perfeziona con la maturazione di 40 anni di contributi,
anche per gli iscritti alle Casse in cui, per conseguire un’autonoma
pensione, possono essere previsti requisiti di anzianità peggiorativi.
Per l’anzianità contributiva si sommano i periodi contributivi non
coincidenti. Sono esclusi i periodi figurativi per malattia e
disoccupazione (utili per la misura della pensione).