Come si vota per le elezioni amministrative (e per i ballottaggi)
Il voto per i consigli provinciali (primo turno)
L’elettore riceve una scheda di colore giallo, sulla quale compaiono, nello stesso riquadro: a sinistra, il nome e cognome del candidato alla presidenza della Provincia; a destra, uno o più simboli affiancati ciascuno dal nome e cognome di un solo candidato alla carica di consigliere provinciale. Il territorio della provincia, infatti, è diviso in tanti collegi quanti sono i consiglieri da eleggere.
Memo per l’elettore
L’elettore deve ricordare che:
1) non può votare per il candidato presidente di uno schieramento (ad esempio Tizio) e nel contempo per il candidato consigliere provinciale di un altro schieramento (ad esempio Mevio), altrimenti la scheda è nulla;
2) se si vota per uno dei consiglieri si esprime automaticamente il voto al partito di questi e al candidato presidente della provincia collegato;
3) se si traccia un segno soltanto sul nominativo del candidato presidente il voto non va ai partiti collegati;
4) per votare il candidato consigliere, si può tracciare un segno sul simbolo del partito oppure sul nominativo;
5) si possono tracciare due segni soltanto se il primo è sul nominativo del candidato presidente e l’altro: a) sul simbolo del partito “apparentato” prescelto oppure b) sul nominativo del candidato “apparentato” prescelto (Mevio).
Ballottaggio
Se nessun candidato alla presidenza della provincia ottiene al primo turno almeno la metà più uno dei voti espressi, si va al ballottaggio fra i due più votati, l’11 e il 12 aprile.
Sistema elettorale misto a prevalenza proporzionale
Per le elezioni provinciali si adotta un sistema elettorale misto a prevalenza proporzionale, con uno sbarramento del 3% (superabile dal partito che fa parte di una coalizione che ha superato il 3% dei voti). Alla coalizione collegata al presidente viene attribuito il 60% dei seggi.
Il voto nei comuni “maggiori” (primo turno)
L’elettore riceve una scheda azzurra, sulla quale compaiono, nello stesso riquadro a sinistra, il nome e cognome del candidato sindaco; a destra, uno o più simboli affiancati ciascuno da uno spazio per l’espressione del voto di preferenza per uno dei candidati del partito al consiglio comunale.
Istruzioni elettorali
L’elettore deve ricordare che:
1) può votare per il candidato sindaco di uno schieramento (Tizio) e per il partito di un altro schieramento (Y);
2) può votare solo per il sindaco, ma il voto non va ai partiti collegati;
3) può votare solo per il partito (segno sul simbolo), esprimendo eventualmente anche la preferenza (in questo caso bisogna scrivere il nominativo del candidato al consiglio fra quelli della lista, nello spazio a destra del contrassegno): in tal caso, il voto va anche al candidato sindaco collegato;
4) può votare per il candidato sindaco e per uno dei partiti collegati;
5) può esprimere solo la preferenza (nello spazio apposito, a destra del simbolo) per il candidato consigliere di una lista: in questo caso, il voto si estende alla lista e al candidato sindaco collegato;
6) il voto di preferenza al candidato di lista non si esprime scrivendo il suo numero di lista, ma il nominativo.
Ballottaggio
Se nessun candidato sindaco ottiene almeno la metà più uno dei voti si va al ballottaggio fra i due più votati.
Esiti possibili
Il voto di lista è importante perché, con la facoltà di scegliere il candidato sindaco di uno schieramento ed eventualmente il partito di un altro, possono darsi cinque esiti diversi:
1) Sempronio (candidato sindaco) ottiene almeno il 50,1% dei voti al primo turno e altrettanto fanno le liste Y e Z ad esso collegate: in tal caso le liste Y e Z conquistano il 60% dei seggi e Sempronio è proclamato sindaco;
2) Sempronio ottiene oltre il 50% dei voti e le sue liste collegate oltre il 60% (poniamo il 70%): Sempronio è sindaco, le liste ottengono seggi in proporzione ai voti ricevuti (in questo esempio, il 70%);
3) Sempronio ottiene oltre il 50% dei voti ma le liste collegate no: alle liste va il 60% dei seggi del consiglio se hanno avuto almeno il 40% dei voti validi “sempreché nessuna lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi” (innovazione introdotta con la legge 30 aprile 1999, n.128, articolo 1, che modificava il comma 6 dell’art.7 della legge 25 marzo 1993, n.81);
4) nessun candidato sindaco supera il 50% dei voti, nessun gruppo di liste “apparentate” supera il 50% dei voti: si va al ballottaggio, dove il candidato sindaco più votato è eletto e assicura alle sue liste il 60% dei seggi;
5) nessun candidato sindaco supera il 50% dei voti, ma un gruppo di liste “apparentate” sì. In tal caso i seggi del consiglio comunale sono ripartiti in proporzione ai voti, già al termine del primo turno di votazione. Per quanto riguarda l’elezione del sindaco, al ballottaggio vince il candidato più votato, ma non ottiene per la sua coalizione il premio di maggioranza (60% dei seggi).
Il voto nei comuni “minori”
L’elettore riceve una scheda azzurra. Nello stesso riquadro compaiono: a sinistra, il simbolo del partito, a destra – sopra – il nominativo del candidato sindaco e – sotto – uno spazio per esprimere la preferenza a favore di un candidato al consiglio comunale appartenente alla lista del candidato sindaco.
Ogni candidato sindaco è collegato ad una sola lista. È eletto il candidato sindaco che ottiene più voti (anche se meno del 50%).
Si va al ballottaggio solo se si classificano al primo posto candidati sindaci con lo stesso numero di voti (in pratica, non succede quasi mai) e, se la parità permane al ballottaggio, è eletto il più anziano (ipotesi ancora più improbabile).
La lista del candidato sindaco vincitore ottiene i due terzi (66,7%) dei seggi del consiglio comunale.
Indicazioni di voto
L’elettore deve ricordare che:
1) può votare tracciando un segno sul simbolo: vale anche per il candidato sindaco;
2) può esprimere un voto di preferenza, purché nello spazio della lista prescelta;
3) non si può votare per il candidato sindaco di una lista e per un’altra lista o per un candidato al consiglio di un’altra lista;
4) si può votare per il candidato sindaco tracciando un segno sul suo nominativo;
5) per non sbagliare, è opportuno tracciare un solo segno: sul simbolo o sul nominativo del candidato sindaco; eventualmente si può aggiungere la preferenza, indicandola sempre col nominativo del candidato di lista prescelto (mai col numero di lista);
6) è valido il voto espresso indicando la sola preferenza al candidato di lista, senza contrassegnare simbolo o candidato sindaco.