Comitato Noritalin
Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani raccomanda di informarsi attentamente, di non accettare facili diagnosi psichiatriche sia per se stessi che per i propri figli, ma richiedere accurate analisi mediche. Se ritieni di aver subito danni a causa di diagnosi o trattamenti psichiatrici puoi metterti in contatto con il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus Tel.: 02 36510685
Oggetto: noritalin
Ho letto con attenzione quanto è emerso dai colloqui tenuti al Santobono tra aspiranti Psicologi, altre figure professionali altamente qualificate e la commissione medica. Non essendo un tecnico della materia specifica ma un attento osservatore chiedo a chi ne ha competenza: la formulazione delle domande così come riportate e/o l’impiego di un computer messo alla portata di chiunque o meglio di chi preventivamente poteva leggere le domande se non addirittura formularle, è prassi normale ? o è impugnabile un ricorso ?
La prima domanda è proprio sul ritanil ma Vi chiedo sul BURC n. 10 del 12/02/2007 non mi sembra di aver letto riferimenti specifici sul metilfenidato bensì si fa riferimento ad una non ben definita terapia farmacologica, è quindi ravvisabile un interesse privato da parte dei medici della commissione esaminatrice e/o dei responsabili del progetto nell’utilizzo del ritalin prodotto dalla Novartis nota anche per i suoi opulenti congressi ?
Nel contempo Vi comunico che alcune farmacie di Napoli non commercializzano il farmaco ma ne conoscono gli effetti collaterali.
Gli stessi farmacisti mi hanno anche riferito che attualmente il farmaco oltre che nella Tabella I, è anche nella Tabella II, sezione A, delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1o ottobre 1990, n. 309, «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e costa 6 € molto meno della cocaina ma se frantumato e assunto per via nasale gli effetti sono paragonabili.
Per finire nell’atto di approvazione del progetto ADHD si attende alla legge 104/92 per cui il bambino affetto dalla sindrome da deficit attendivo con iperattività è da ritenersi persona handicappata per la quale all’art. 1 della Legge 5/02/1992 n. 104 si legge “
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l); b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all’estero.
Quindi alle famiglie degli “ sventurati ” spettano tutte le agevolazioni amministrative del caso.
Mi chiedo: esiste una commissione medica alle ASL di competenza capace di riconoscere un caso di ADHD ?
Cordiali saluti a tutti Voi Cons. del Lav. Dr. Ing. Pasquale Caputo