I dottori commercialisti, i ragionieri
commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell’albo sono tenuti,
nei limiti delle loro possibilita’, ad accogliere nel proprio studio i
praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione,
anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici.
Lo
prevede il D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 2009, n. 241) con il quale il Ministero dell’Istruzione ha
emanato il regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma
2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
In
particolare ciascun professionista può accogliere nel proprio studio un
numero massimo di due tirocinanti, salva la facoltà degli ordini
territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi
particolari idoneamente documentati in relazione all’organizzazione
dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze
formative del praticante.
E’ revista l’iscrizione in un apposito
registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine territoriale
nella cui circoscrizione è iscritto il dottore commercialista o il
ragioniere commercialista presso il quale è svolto il tirocinio e
l’iscritto nel registro dei praticanti tiene un apposito libretto del
tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del
Consiglio dell’ordine, sul quale devono essere annotati:
gli atti professionali piu’ rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;
le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.
Al
termine del tirocinio, dopo aver espletato l’attività di vigilanza
sull’intero periodo di praticantato, il Consiglio dell’ordine rilascia
un certificato di compiuto tirocinio entro trenta giorni dalla consegna
del libretto.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DECRETO 7 agosto 2009, n. 143
Regolamento
del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto
contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139. (09G0152)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34;
Visto l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
Visto l’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto
il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, espresso nell’adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
prot. n. U.R./764/1.5/09 dell’8 maggio 2009), cosi’ come attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 maggio
2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita’ di effettuazione del tirocinio
1.
Il tirocinio professionale e’ un periodo di formazione pratica
obbligatorio per l’accesso all’esame per l’abilitazione e deve
consentire al tirocinante l’acquisizione dei fondamenti teorici,
pratici e deontologici della professione.
2. Il tirocinio
professionale e’ svolto con assiduita’, diligenza, riservatezza e nel
rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per
assiduita’ si intende la frequenza continua dello studio del
professionista, sotto la supervisione diretta di quest’ultimo. Tale
requisito si ritiene rispettato se il tirocinante e’ presente presso lo
studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del
professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di
funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall’articolo
6. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello
svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l’adozione di un
comportamento discreto e corretto, nonche’ il mantenimento del massimo
riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del
tirocinio.
3. Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque
sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista
iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attivita’ proprie
della professione.
4. In considerazione delle competenze
specifiche in economia aziendale e diritto d’impresa e nelle materie
economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative,
attribuite agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attivita’
professionali:
a) per l’accesso alla sezione A dell’albo –
Commercialisti -, le attivita’ di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1
del decreto legislativo n. 139 del 2005;
b) per l’accesso alla
sezione B dell’albo – Esperti contabili -, le attivita’ di cui al comma
4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
5. Il
tirocinio professionale e’ svolto presso un professionista iscritto da
almeno cinque anni all’albo e che ha assolto l’obbligo di formazione
professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine.
L’anzianita’ quinquennale deve essere maturata all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti
o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo
professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.
6. Il
rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica
tra le parti. Il professionista puo’ riconoscere al tirocinante una
borsa di studio.
Art. 2.
Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali
1.
I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la
disponibilita’ degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti
che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo
40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il
tirocinio professionale.
2. I dottori commercialisti, i
ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell’albo
sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita’, ad accogliere nel
proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio
della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi
deontologici.
3. Ogni professionista puo’ accogliere nel proprio
studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facolta’ degli
ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante
in casi particolari idoneamente documentati in relazione
all’organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacita’ di
provvedere alle esigenze formative del praticante.
4. I Consigli degli ordini territoriali vigilano sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti.
5.
I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti di
vigilanza con i mezzi ritenuti piu’ opportuni quali la verifica del
libretto del tirocinio, nonche’ colloqui periodici, anche a campione.
Art. 3.
Corsi di formazione
1.
I Consigli degli ordini territoriali possono istituire e promuovere
corsi di formazione professionale, ovvero accreditare corsi di
formazione professionale. I Consigli degli ordini possono, anche
congiuntamente, istituire e promuovere, d’intesa, corsi di formazione
unificati.
2. I corsi di cui al comma 1 hanno un indirizzo
teorico-pratico. I programmi dei corsi contemplano un adeguato numero
di esercitazioni interdisciplinari sulle materie che sono oggetto
dell’attivita’ professionale. I programmi dei corsi sono
preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 4.
Tirocinio svolto all’estero
1.
La frequenza presso il professionista prevista dall’articolo 1 puo’
essere sostituita, per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore
a sei mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea, presso un soggetto abilitato all’esercizio di
professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di
riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore
commercialista ed esperto contabile.
2. La frequenza del
tirocinante presso un professionista estero e’ preventivamente
autorizzata dal Consiglio dell’ordine competente, su istanza del
tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista
presso il quale si svolge il tirocinio. La frequenza presso un
professionista estero e’ adeguatamente certificata da quest’ultimo.
Art. 5.
Registro dei tirocinanti
1.
Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4
dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il
tirocinio previsto dall’articolo 1, sono iscritti nel registro del
tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti», tenuto dal Consiglio
dell’ordine territoriale nella cui circoscrizione e’ iscritto il
dottore commercialista o il ragioniere commercialista presso il quale
e’ svolto il tirocinio.
2. Coloro che sono in possesso di uno
dei titoli di cui al comma 5 dell’articolo 40 del decreto legislativo
n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall’articolo 1, sono
iscritti nel registro del tirocinio, sezione «esperti contabili»,
tenuto dal Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione e’ iscritto
il dottore commercialista, il ragioniere commercialista o l’esperto
contabile presso il quale e’ svolto il tirocinio.
3. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene:
a) le generalita’ complete dei tirocinanti;
b) l’indicazione della data di inizio del tirocinio;
c) l’indicazione dello studio professionale presso il quale e’ svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti;
d) l’indicazione dei trasferimenti presso altri ordini;
e) l’indicazione delle sospensioni;
f) l’indicazione delle cancellazioni;
g) l’indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati;
h) qualsiasi altra informazione che il Consiglio dell’ordine ritiene opportuna.
4.
Ciascun ordine territoriale stabilisce la tassa per l’iscrizione nel
registro del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
Art. 6.
Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie
1.
Il tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili puo’ essere svolto
contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del
diploma di laurea specialistica o magistrale.
2. Ai fini di cui
al comma 1, due anni di tirocinio possono essere svolti contestualmente
al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea
specialistica o magistrale, qualora siano soddisfatte le condizioni
fissate dalla convenzione quadro siglata dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal Ministero
dell’istruzione, universita’ e ricerca, di cui all’articolo 43, comma
2, del decreto legislativo n. 139 del 2005. In attesa dell’adozione
della predetta convenzione le condizioni minime per lo svolgimento del
tirocinio contestualmente alla frequenza del biennio di studi
finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o
magistrale sono definite in via provvisoria con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
3. In ogni caso, per accedere all’esame di Stato per
l’iscrizione nella sezione A «Commercialisti» dell’albo, ai sensi
dell’articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 139
del 2005, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo
studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella
sezione A Commercialisti dell’albo, dopo il conseguimento della laurea
specialistica o magistrale.
4. Il tirocinio svolto in
convenzione puo’ essere utilizzato ai fini dell’accesso all’esame di
Stato per l’iscrizione nella sezione B «Esperti contabili» dell’albo.
5.
Il tirocinante e’ iscritto nella sezione «tirocinanti commercialisti» a
seguito della presentazione di apposita domanda corredata, oltre che
dalla documentazione di cui all’articolo 7, anche dal certificato
attestante l’iscrizione ad un corso di laurea specialistica della
classe 84-S o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe
LM 77, oppure ad un corso di laurea specialistica della classe 64-S, o
al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 56.
6.
Al tirocinante che svolge il tirocinio in base ad una convenzione
universitaria e’ richiesta la frequenza presso il professionista,
tenuto conto delle modalita’ stabilite nella convenzione stessa. In
tale ipotesi, la dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
g), deve indicare, anziche’ l’orario di frequenza giornaliera,
l’impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella
predetta convenzione.
Art. 7.
Modalita’ di iscrizione nel registro del tirocinio
1.
La domanda per l’iscrizione nel registro del tirocinio e’ presentata al
Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione e’ iscritto il
professionista presso il quale e’ svolto il tirocinio e ad essa sono
allegati:
a) il certificato di nascita;
b) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale;
d) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
e)
il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio
previsto dall’articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 139
del 2005;
f) la dichiarazione di elezione del domicilio;
g)
la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente
a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione
della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza
giornaliera dello studio, nonche’ del normale orario di funzionamento
dello studio;
h) la dichiarazione del praticante in merito
all’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all’atto
dell’iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi
orari;
i) una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante.
2.
Le certificazioni richieste possono essere sostituite con le
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda di
iscrizione deve essere sottoscritta dal tirocinante e contenere
l’elenco dei documenti ad essa allegati.
3. Il praticante deve
comunicare al Consiglio dell’ordine territoriale, entro 15 giorni, ogni
variazione dei dati di cui ai punti f), g) e h) del comma 1.
4.
Il Consiglio dell’ordine deve pronunciarsi sulla domanda di iscrizione
al registro del tirocinio entro trenta giorni dalla presentazione della
stessa.
5. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di
iscrizione nel registro le norme di cui ai commi 2, 4, 5 e 6
dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
6. Il
provvedimento di iscrizione nel registro e’ comunicato, a cura del
Consiglio dell’ordine, anche al professionista presso il cui studio il
tirocinio viene svolto.
Art. 8.
Periodo del tirocinio
1. Il periodo di tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7.
2.
Il tirocinio professionale e’ compiuto per un periodo di tempo
ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica gia’
compiuto rimane privo di effetti.
3. Sono fatte salve le
sospensioni per malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e
servizio civile purche’ idoneamente documentate; nonche’ quelle che
dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte
al professionista presso il quale il tirocinio e’ svolto ovvero al
tirocinante.
4. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, il
tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o
magistrale entro il biennio di durata legale del corso puo’ richiedere
la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di due anni.
5.
Qualora la sospensione si protragga oltre il termine previsto dal comma
4, si determina l’interruzione del tirocinio ed il periodo di pratica
gia’ compiuto rimane privo di effetti.
6. Entro quindici giorni
dal verificarsi di una delle cause di sospensione, il tirocinante
ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, deve
darne comunicazione al Consiglio dell’ordine che delibera in merito.
7.
Entro quindici giorni dalla cessazione della causa di sospensione il
tirocinante comunica al Consiglio dell’ordine di aver ripreso il
tirocinio indicandone la relativa data. Il Consiglio dell’ordine ne
prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata
della sospensione.
8. Nel caso di interruzione del tirocinio, da
comunicarsi entro trenta giorni al Consiglio dell’ordine, a cura del
professionista, il praticante, con delibera del Consiglio dell’ordine,
e’ cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio gia’ compiuto
rimane privo di effetti.
Art. 9.
Trasferimenti
1.
In caso di variazione del professionista presso cui e’ svolto il
tirocinio, il praticante comunica entro quindici giorni al Consiglio
dell’ordine la variazione intervenuta, allegando:
a) la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell’articolo 7 rilasciata dal nuovo professionista;
b)
l’attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura
del professionista presso il quale il tirocinio e’ stato svolto;
c) il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto ai sensi dell’articolo 10.
2.
La mancata comunicazione di cui al comma 1, ovvero il mancato rispetto
dei termini ivi previsti, viene valutata dal Consiglio dell’ordine ai
fini sanzionatori ai sensi dell’articolo 13.
3. Qualora il
professionista presso il quale il praticante intende continuare il
periodo di tirocinio sia iscritto in un Ordine territoriale diverso da
quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest’ultimo chiede di
essere iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall’Ordine
territoriale presso il quale e’ iscritto il professionista.
4.
Nel caso previsto al comma 3, la domanda di trasferimento e’ rivolta
congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati nei
termini previsti al comma 1. La domanda rivolta all’Ordine ricevente il
trasferimento e’ corredata dai documenti indicati nelle lettere b), c)
e d), del comma 1 dell’articolo 7, ovvero dalle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’ da un
certificato del Consiglio dell’ordine territoriale di provenienza, dal
quale risulti che nulla osta al trasferimento previa verifica del
periodo di tirocinio svolto ai sensi del comma 5 dell’articolo 2.
5.
Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento, il praticante
e’ iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di continuita’,
con l’anzianita’ della precedente iscrizione.
6. Si applicano alle domande di trasferimento le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 7.
Art. 10.
Libretto del tirocinio
1.
L’iscritto nel registro dei praticanti tiene apposito libretto del
tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del
Consiglio dell’ordine. Sul libretto debbono essere annotati in modo
analitico:
a) gli atti professionali piu’ rilevanti alla cui
predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del
semestre;
b) le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.
2.
Le annotazioni di cui al comma 1 sono riportate, per ogni semestre, in
due apposite sezioni e sono eseguite in modo da non evidenziare
elementi o riferimenti in grado di violare la riservatezza e la
segretezza dei fatti oggetto della pratica.
3. Il libretto del
tirocinio, con l’annotazione del professionista attestante la
veridicita’ delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a
cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell’ordine,
ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al
fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al
compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato
di compiuto tirocinio.
4. Il Consiglio dell’ordine ha facolta’
di accertare la veridicita’ di quanto riportato sui libretti del
tirocinio. In caso di accertamento della non veridicita’ del contenuto
del libretto del tirocinio il Consiglio dell’ordine ne da’ notizia al
praticante ed al professionista ed assume gli opportuni provvedimenti
sanzionatori a carico di entrambi.
5. La mancata consegna del
libretto nei termini previsti al comma 3 e’ valutata dal Consiglio
dell’ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell’articolo 13.
Art. 11.
Certificato di compimento del tirocinio
1.
Il Consiglio dell’ordine rilascia il certificato di compiuto tirocinio,
entro trenta giorni dalla consegna del libretto ai sensi dell’articolo
10, comma 3, dopo aver espletato l’attivita’ di vigilanza sull’intero
periodo di praticantato.
2. In caso di mancata deliberazione di
cui al comma 1 o di rigetto della deliberazione, l’interessato ha
facolta’ di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, per il tramite dell’Ordine
che ha rigettato la richiesta.
3. Il reclamo e’ proposto entro
trenta giorni dal compimento del termine di cui al comma 1 nel caso di
mancata deliberazione, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione
scritta del rigetto da parte della segreteria del Consiglio
dell’ordine. L’Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo,
lo trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti ed esperti contabili e all’interessato che puo’
inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito
personalmente.
4. Il Consiglio nazionale decide nel merito entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.
Art. 12.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1.
La cancellazione dal registro dei tirocinanti e’ pronunciata dal
Consiglio dell’ordine a seguito di rinuncia dell’iscritto, su richiesta
del pubblico ministero, o d’ufficio nei seguenti casi:
a) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
b) al rilascio del nulla osta per trasferimento presso altro Ordine;
c) quando l’iscritto si rende irreperibile.
2.
La cancellazione dal registro dei tirocinanti e’ pronunciata dal
Consiglio dell’ordine su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio,
previa audizione dell’interessato, nei seguenti casi:
a) nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento;
b) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili.
3.
Le deliberazioni del Consiglio dell’ordine aventi ad oggetto i casi di
cui al comma 1, lettera c), ed al comma 2 sono notificate, entro
quindici giorni, all’interessato ed al pubblico ministero presso il
tribunale. In caso di irreperibilita’ la notificazione avviene mediante
affissione nell’albo pretorio del tribunale.
4. L’interessato ed
il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
5. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Art. 13.
Sanzioni disciplinari
1.
In tutti i casi di violazione del presente regolamento, il tirocinante
e’ sottoposto al procedimento disciplinare di cui al regolamento del
Consiglio nazionale emanato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 139 del 2005.
2. Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell’ordine puo’ irrogare le seguenti sanzioni:
a) censura;
b) sospensione;
c) interruzione e cancellazione.
3.
La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue
all’accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza.
4. La sospensione puo’ essere irrogata per un periodo massimo di novanta giorni e consegue all’accertamento:
a) del mancato rispetto dell’obbligo di assiduita’ nello svolgimento del tirocinio;
b) dell’irreperibilita’ durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
c)
del mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la
segreteria del Consiglio dell’ordine nei termini di cui all’articolo
10, comma 2;
d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza;
e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza;
f)
di comportamenti che non risultino consoni alla dignita’, all’onore, al
decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori
dell’esercizio della stessa.
5. L’interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all’accertamento:
a) della reiterata irreperibilita’ durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
b) della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche;
c) della mancata comunicazione al Consiglio dell’ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;
d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;
e) del mancato pagamento della tassa per l’iscrizione nel registro del tirocinio;
f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 8;
g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall’articolo 8, commi 3 e 4;
h) della non veridicita’ del contenuto del libretto del tirocinio.
6. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul libretto del tirocinio.
Art. 14.
Tirocinio degli esperti contabili per l’accesso alla sezione A «Commercialisti» dell’albo
1. Il tirocinio per l’accesso alla sezione A «Commercialisti»
dell’albo,
per coloro che hanno gia’ compiuto il periodo di tirocinio per
l’accesso alla sezione B «Esperti contabili», ed hanno conseguito la
laurea specialistica della classe 84 S, corrispondente alla laurea
magistrale della classe LM 77 – Scienze economico-aziendali, oppure
nella classe 64 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe
LM 56 – Scienze dell’economia, ha durata di un anno.
2. Il
tirocinio ha ad oggetto le materie di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera a), ed e’ svolto presso un professionista iscritto nella
sezione A «Commercialisti» dell’albo con i requisiti di cui al comma 4
dell’articolo 1.
3. Alla domanda di iscrizione al registro del
tirocinio, da presentarsi nei modi previsti dall’articolo 7, deve
essere allegato anche il certificato di compiuto tirocinio per il
sostenimento dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B «Esperti
contabili» dell’albo.
Art. 15.
Disposizioni transitorie
1.
In sede di prima attuazione, il registro del tirocinio dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e’ formato in applicazione
dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
2.
Sono altresi’ iscritti nella sezione «tirocinanti commercialisti»
coloro che, in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono iscritti nei registri dei
tirocinanti tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei
registri dei praticanti tenuti dai collegi dei ragionieri e periti
commerciali, nonche’ nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio
dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed
hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o
magistrale. In tal caso almeno un anno di tirocinio dovra’ essere
svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
3.
In ossequio alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, alla data
dell’entrata in vigore del presente regolamento, i praticanti iscritti
nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell’ordine
territoriale in una circoscrizione diversa da quella presso la quale e’
iscritto il professionista, sono iscritti nel registro del tirocinio
tenuto dal Consiglio dell’ordine territoriale nella circoscrizione
presso la quale quest’ultimo e’ iscritto. Il trasferimento e’ disposto
d’ufficio, per iniziativa dell’Ordine territoriale presso il quale il
tirocinante risultava iscritto, e’ notificato al tirocinante ed al
professionista a cura dell’Ordine territoriale che riceve il
trasferimento e non determina interruzione del periodo di tirocinio. Il
dovere di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e’ esercitato, per
ciascuna frazione di semestre di iscrizione, dall’Ordine territoriale
presso il quale il tirocinante risulta iscritto; l’esito del controllo
sulla frazione di semestre precedente il trasferimento e’ comunicato, a
cura dell’Ordine territoriale di provenienza, all’Ordine territoriale
che riceve il trasferimento.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2009
Il Ministro: Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 108.
I dottori commercialisti, i ragionieri
commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell’albo sono tenuti,
nei limiti delle loro possibilita’, ad accogliere nel proprio studio i
praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione,
anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici.
Lo
prevede il D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 2009, n. 241) con il quale il Ministero dell’Istruzione ha
emanato il regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma
2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
In
particolare ciascun professionista può accogliere nel proprio studio un
numero massimo di due tirocinanti, salva la facoltà degli ordini
territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi
particolari idoneamente documentati in relazione all’organizzazione
dello studio ed alle sue effettive capacità di provvedere alle esigenze
formative del praticante.
E’ revista l’iscrizione in un apposito
registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine territoriale
nella cui circoscrizione è iscritto il dottore commercialista o il
ragioniere commercialista presso il quale è svolto il tirocinio e
l’iscritto nel registro dei praticanti tiene un apposito libretto del
tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del
Consiglio dell’ordine, sul quale devono essere annotati:
Al
termine del tirocinio, dopo aver espletato l’attività di vigilanza
sull’intero periodo di praticantato, il Consiglio dell’ordine rilascia
un certificato di compiuto tirocinio entro trenta giorni dalla consegna
del libretto.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DECRETO 7 agosto 2009, n. 143
Regolamento
del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto
contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139. (09G0152)
(GU n. 241 del 16-10-2009)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34;
Visto l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
Visto l’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto
il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, espresso nell’adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
prot. n. U.R./764/1.5/09 dell’8 maggio 2009), cosi’ come attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 maggio
2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita’ di effettuazione del tirocinio
1.
Il tirocinio professionale e’ un periodo di formazione pratica
obbligatorio per l’accesso all’esame per l’abilitazione e deve
consentire al tirocinante l’acquisizione dei fondamenti teorici,
pratici e deontologici della professione.
2. Il tirocinio
professionale e’ svolto con assiduita’, diligenza, riservatezza e nel
rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per
assiduita’ si intende la frequenza continua dello studio del
professionista, sotto la supervisione diretta di quest’ultimo. Tale
requisito si ritiene rispettato se il tirocinante e’ presente presso lo
studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del
professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di
funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall’articolo
6. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello
svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l’adozione di un
comportamento discreto e corretto, nonche’ il mantenimento del massimo
riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del
tirocinio.
3. Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque
sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista
iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attivita’ proprie
della professione.
4. In considerazione delle competenze
specifiche in economia aziendale e diritto d’impresa e nelle materie
economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative,
attribuite agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attivita’
professionali:
a) per l’accesso alla sezione A dell’albo –
Commercialisti -, le attivita’ di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 1
del decreto legislativo n. 139 del 2005;
b) per l’accesso alla
sezione B dell’albo – Esperti contabili -, le attivita’ di cui al comma
4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
5. Il
tirocinio professionale e’ svolto presso un professionista iscritto da
almeno cinque anni all’albo e che ha assolto l’obbligo di formazione
professionale continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine.
L’anzianita’ quinquennale deve essere maturata all’atto della
presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti
o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo
professionista presso cui viene proseguito il tirocinio.
6. Il
rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica
tra le parti. Il professionista puo’ riconoscere al tirocinante una
borsa di studio.
Art. 2.
Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali
1.
I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la
disponibilita’ degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti
che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo
40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il
tirocinio professionale.
2. I dottori commercialisti, i
ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell’albo
sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita’, ad accogliere nel
proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio
della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi
deontologici.
3. Ogni professionista puo’ accogliere nel proprio
studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facolta’ degli
ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante
in casi particolari idoneamente documentati in relazione
all’organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacita’ di
provvedere alle esigenze formative del praticante.
4. I Consigli degli ordini territoriali vigilano sull’effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti.
5.
I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti di
vigilanza con i mezzi ritenuti piu’ opportuni quali la verifica del
libretto del tirocinio, nonche’ colloqui periodici, anche a campione.
Art. 3.
Corsi di formazione
1.
I Consigli degli ordini territoriali possono istituire e promuovere
corsi di formazione professionale, ovvero accreditare corsi di
formazione professionale. I Consigli degli ordini possono, anche
congiuntamente, istituire e promuovere, d’intesa, corsi di formazione
unificati.
2. I corsi di cui al comma 1 hanno un indirizzo
teorico-pratico. I programmi dei corsi contemplano un adeguato numero
di esercitazioni interdisciplinari sulle materie che sono oggetto
dell’attivita’ professionale. I programmi dei corsi sono
preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
Art. 4.
Tirocinio svolto all’estero
1.
La frequenza presso il professionista prevista dall’articolo 1 puo’
essere sostituita, per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore
a sei mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea, presso un soggetto abilitato all’esercizio di
professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di
riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore
commercialista ed esperto contabile.
2. La frequenza del
tirocinante presso un professionista estero e’ preventivamente
autorizzata dal Consiglio dell’ordine competente, su istanza del
tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista
presso il quale si svolge il tirocinio. La frequenza presso un
professionista estero e’ adeguatamente certificata da quest’ultimo.
Art. 5.
Registro dei tirocinanti
1.
Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4
dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il
tirocinio previsto dall’articolo 1, sono iscritti nel registro del
tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti», tenuto dal Consiglio
dell’ordine territoriale nella cui circoscrizione e’ iscritto il
dottore commercialista o il ragioniere commercialista presso il quale
e’ svolto il tirocinio.
2. Coloro che sono in possesso di uno
dei titoli di cui al comma 5 dell’articolo 40 del decreto legislativo
n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall’articolo 1, sono
iscritti nel registro del tirocinio, sezione «esperti contabili»,
tenuto dal Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione e’ iscritto
il dottore commercialista, il ragioniere commercialista o l’esperto
contabile presso il quale e’ svolto il tirocinio.
3. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene:
a) le generalita’ complete dei tirocinanti;
b) l’indicazione della data di inizio del tirocinio;
c) l’indicazione dello studio professionale presso il quale e’ svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti;
d) l’indicazione dei trasferimenti presso altri ordini;
e) l’indicazione delle sospensioni;
f) l’indicazione delle cancellazioni;
g) l’indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati;
h) qualsiasi altra informazione che il Consiglio dell’ordine ritiene opportuna.
4.
Ciascun ordine territoriale stabilisce la tassa per l’iscrizione nel
registro del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
Art. 6.
Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie
1.
Il tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili puo’ essere svolto
contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del
diploma di laurea specialistica o magistrale.
2. Ai fini di cui
al comma 1, due anni di tirocinio possono essere svolti contestualmente
al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea
specialistica o magistrale, qualora siano soddisfatte le condizioni
fissate dalla convenzione quadro siglata dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal Ministero
dell’istruzione, universita’ e ricerca, di cui all’articolo 43, comma
2, del decreto legislativo n. 139 del 2005. In attesa dell’adozione
della predetta convenzione le condizioni minime per lo svolgimento del
tirocinio contestualmente alla frequenza del biennio di studi
finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o
magistrale sono definite in via provvisoria con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
3. In ogni caso, per accedere all’esame di Stato per
l’iscrizione nella sezione A «Commercialisti» dell’albo, ai sensi
dell’articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 139
del 2005, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo
studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella
sezione A Commercialisti dell’albo, dopo il conseguimento della laurea
specialistica o magistrale.
4. Il tirocinio svolto in
convenzione puo’ essere utilizzato ai fini dell’accesso all’esame di
Stato per l’iscrizione nella sezione B «Esperti contabili» dell’albo.
5.
Il tirocinante e’ iscritto nella sezione «tirocinanti commercialisti» a
seguito della presentazione di apposita domanda corredata, oltre che
dalla documentazione di cui all’articolo 7, anche dal certificato
attestante l’iscrizione ad un corso di laurea specialistica della
classe 84-S o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe
LM 77, oppure ad un corso di laurea specialistica della classe 64-S, o
al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 56.
6.
Al tirocinante che svolge il tirocinio in base ad una convenzione
universitaria e’ richiesta la frequenza presso il professionista,
tenuto conto delle modalita’ stabilite nella convenzione stessa. In
tale ipotesi, la dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
g), deve indicare, anziche’ l’orario di frequenza giornaliera,
l’impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella
predetta convenzione.
Art. 7.
Modalita’ di iscrizione nel registro del tirocinio
1.
La domanda per l’iscrizione nel registro del tirocinio e’ presentata al
Consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione e’ iscritto il
professionista presso il quale e’ svolto il tirocinio e ad essa sono
allegati:
a) il certificato di nascita;
b) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale;
d) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
e)
il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio
previsto dall’articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 139
del 2005;
f) la dichiarazione di elezione del domicilio;
g)
la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente
a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione
della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza
giornaliera dello studio, nonche’ del normale orario di funzionamento
dello studio;
h) la dichiarazione del praticante in merito
all’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all’atto
dell’iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi
orari;
i) una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante.
2.
Le certificazioni richieste possono essere sostituite con le
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda di
iscrizione deve essere sottoscritta dal tirocinante e contenere
l’elenco dei documenti ad essa allegati.
3. Il praticante deve
comunicare al Consiglio dell’ordine territoriale, entro 15 giorni, ogni
variazione dei dati di cui ai punti f), g) e h) del comma 1.
4.
Il Consiglio dell’ordine deve pronunciarsi sulla domanda di iscrizione
al registro del tirocinio entro trenta giorni dalla presentazione della
stessa.
5. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di
iscrizione nel registro le norme di cui ai commi 2, 4, 5 e 6
dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
6. Il
provvedimento di iscrizione nel registro e’ comunicato, a cura del
Consiglio dell’ordine, anche al professionista presso il cui studio il
tirocinio viene svolto.
Art. 8.
Periodo del tirocinio
1. Il periodo di tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7.
2.
Il tirocinio professionale e’ compiuto per un periodo di tempo
ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica gia’
compiuto rimane privo di effetti.
3. Sono fatte salve le
sospensioni per malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e
servizio civile purche’ idoneamente documentate; nonche’ quelle che
dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte
al professionista presso il quale il tirocinio e’ svolto ovvero al
tirocinante.
4. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, il
tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o
magistrale entro il biennio di durata legale del corso puo’ richiedere
la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di due anni.
5.
Qualora la sospensione si protragga oltre il termine previsto dal comma
4, si determina l’interruzione del tirocinio ed il periodo di pratica
gia’ compiuto rimane privo di effetti.
6. Entro quindici giorni
dal verificarsi di una delle cause di sospensione, il tirocinante
ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, deve
darne comunicazione al Consiglio dell’ordine che delibera in merito.
7.
Entro quindici giorni dalla cessazione della causa di sospensione il
tirocinante comunica al Consiglio dell’ordine di aver ripreso il
tirocinio indicandone la relativa data. Il Consiglio dell’ordine ne
prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata
della sospensione.
8. Nel caso di interruzione del tirocinio, da
comunicarsi entro trenta giorni al Consiglio dell’ordine, a cura del
professionista, il praticante, con delibera del Consiglio dell’ordine,
e’ cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio gia’ compiuto
rimane privo di effetti.
Art. 9.
Trasferimenti
1.
In caso di variazione del professionista presso cui e’ svolto il
tirocinio, il praticante comunica entro quindici giorni al Consiglio
dell’ordine la variazione intervenuta, allegando:
a) la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell’articolo 7 rilasciata dal nuovo professionista;
b)
l’attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura
del professionista presso il quale il tirocinio e’ stato svolto;
c) il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto ai sensi dell’articolo 10.
2.
La mancata comunicazione di cui al comma 1, ovvero il mancato rispetto
dei termini ivi previsti, viene valutata dal Consiglio dell’ordine ai
fini sanzionatori ai sensi dell’articolo 13.
3. Qualora il
professionista presso il quale il praticante intende continuare il
periodo di tirocinio sia iscritto in un Ordine territoriale diverso da
quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest’ultimo chiede di
essere iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall’Ordine
territoriale presso il quale e’ iscritto il professionista.
4.
Nel caso previsto al comma 3, la domanda di trasferimento e’ rivolta
congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati nei
termini previsti al comma 1. La domanda rivolta all’Ordine ricevente il
trasferimento e’ corredata dai documenti indicati nelle lettere b), c)
e d), del comma 1 dell’articolo 7, ovvero dalle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche’ da un
certificato del Consiglio dell’ordine territoriale di provenienza, dal
quale risulti che nulla osta al trasferimento previa verifica del
periodo di tirocinio svolto ai sensi del comma 5 dell’articolo 2.
5.
Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento, il praticante
e’ iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di continuita’,
con l’anzianita’ della precedente iscrizione.
6. Si applicano alle domande di trasferimento le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 7.
Art. 10.
Libretto del tirocinio
1.
L’iscritto nel registro dei praticanti tiene apposito libretto del
tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del
Consiglio dell’ordine. Sul libretto debbono essere annotati in modo
analitico:
a) gli atti professionali piu’ rilevanti alla cui
predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del
semestre;
b) le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre.
2.
Le annotazioni di cui al comma 1 sono riportate, per ogni semestre, in
due apposite sezioni e sono eseguite in modo da non evidenziare
elementi o riferimenti in grado di violare la riservatezza e la
segretezza dei fatti oggetto della pratica.
3. Il libretto del
tirocinio, con l’annotazione del professionista attestante la
veridicita’ delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a
cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell’ordine,
ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al
fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al
compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato
di compiuto tirocinio.
4. Il Consiglio dell’ordine ha facolta’
di accertare la veridicita’ di quanto riportato sui libretti del
tirocinio. In caso di accertamento della non veridicita’ del contenuto
del libretto del tirocinio il Consiglio dell’ordine ne da’ notizia al
praticante ed al professionista ed assume gli opportuni provvedimenti
sanzionatori a carico di entrambi.
5. La mancata consegna del
libretto nei termini previsti al comma 3 e’ valutata dal Consiglio
dell’ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell’articolo 13.
Art. 11.
Certificato di compimento del tirocinio
1.
Il Consiglio dell’ordine rilascia il certificato di compiuto tirocinio,
entro trenta giorni dalla consegna del libretto ai sensi dell’articolo
10, comma 3, dopo aver espletato l’attivita’ di vigilanza sull’intero
periodo di praticantato.
2. In caso di mancata deliberazione di
cui al comma 1 o di rigetto della deliberazione, l’interessato ha
facolta’ di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, per il tramite dell’Ordine
che ha rigettato la richiesta.
3. Il reclamo e’ proposto entro
trenta giorni dal compimento del termine di cui al comma 1 nel caso di
mancata deliberazione, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione
scritta del rigetto da parte della segreteria del Consiglio
dell’ordine. L’Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo,
lo trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti ed esperti contabili e all’interessato che puo’
inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito
personalmente.
4. Il Consiglio nazionale decide nel merito entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.
Art. 12.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1.
La cancellazione dal registro dei tirocinanti e’ pronunciata dal
Consiglio dell’ordine a seguito di rinuncia dell’iscritto, su richiesta
del pubblico ministero, o d’ufficio nei seguenti casi:
a) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
b) al rilascio del nulla osta per trasferimento presso altro Ordine;
c) quando l’iscritto si rende irreperibile.
2.
La cancellazione dal registro dei tirocinanti e’ pronunciata dal
Consiglio dell’ordine su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio,
previa audizione dell’interessato, nei seguenti casi:
a) nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento;
b) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili.
3.
Le deliberazioni del Consiglio dell’ordine aventi ad oggetto i casi di
cui al comma 1, lettera c), ed al comma 2 sono notificate, entro
quindici giorni, all’interessato ed al pubblico ministero presso il
tribunale. In caso di irreperibilita’ la notificazione avviene mediante
affissione nell’albo pretorio del tribunale.
4. L’interessato ed
il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
5. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Art. 13.
Sanzioni disciplinari
1.
In tutti i casi di violazione del presente regolamento, il tirocinante
e’ sottoposto al procedimento disciplinare di cui al regolamento del
Consiglio nazionale emanato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo n. 139 del 2005.
2. Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell’ordine puo’ irrogare le seguenti sanzioni:
a) censura;
b) sospensione;
c) interruzione e cancellazione.
3.
La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue
all’accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza.
4. La sospensione puo’ essere irrogata per un periodo massimo di novanta giorni e consegue all’accertamento:
a) del mancato rispetto dell’obbligo di assiduita’ nello svolgimento del tirocinio;
b) dell’irreperibilita’ durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
c)
del mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la
segreteria del Consiglio dell’ordine nei termini di cui all’articolo
10, comma 2;
d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza;
e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza;
f)
di comportamenti che non risultino consoni alla dignita’, all’onore, al
decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori
dell’esercizio della stessa.
5. L’interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all’accertamento:
a) della reiterata irreperibilita’ durante le verifiche telefoniche e/o dirette;
b) della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche;
c) della mancata comunicazione al Consiglio dell’ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;
d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;
e) del mancato pagamento della tassa per l’iscrizione nel registro del tirocinio;
f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 8;
g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall’articolo 8, commi 3 e 4;
h) della non veridicita’ del contenuto del libretto del tirocinio.
6. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul libretto del tirocinio.
Art. 14.
Tirocinio degli esperti contabili per l’accesso alla sezione A «Commercialisti» dell’albo
1. Il tirocinio per l’accesso alla sezione A «Commercialisti»
dell’albo,
per coloro che hanno gia’ compiuto il periodo di tirocinio per
l’accesso alla sezione B «Esperti contabili», ed hanno conseguito la
laurea specialistica della classe 84 S, corrispondente alla laurea
magistrale della classe LM 77 – Scienze economico-aziendali, oppure
nella classe 64 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe
LM 56 – Scienze dell’economia, ha durata di un anno.
2. Il
tirocinio ha ad oggetto le materie di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera a), ed e’ svolto presso un professionista iscritto nella
sezione A «Commercialisti» dell’albo con i requisiti di cui al comma 4
dell’articolo 1.
3. Alla domanda di iscrizione al registro del
tirocinio, da presentarsi nei modi previsti dall’articolo 7, deve
essere allegato anche il certificato di compiuto tirocinio per il
sostenimento dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione B «Esperti
contabili» dell’albo.
Art. 15.
Disposizioni transitorie
1.
In sede di prima attuazione, il registro del tirocinio dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e’ formato in applicazione
dell’articolo 71 del decreto legislativo n. 139 del 2005.
2.
Sono altresi’ iscritti nella sezione «tirocinanti commercialisti»
coloro che, in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono iscritti nei registri dei
tirocinanti tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei
registri dei praticanti tenuti dai collegi dei ragionieri e periti
commerciali, nonche’ nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio
dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed
hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o
magistrale. In tal caso almeno un anno di tirocinio dovra’ essere
svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
3.
In ossequio alla disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, alla data
dell’entrata in vigore del presente regolamento, i praticanti iscritti
nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell’ordine
territoriale in una circoscrizione diversa da quella presso la quale e’
iscritto il professionista, sono iscritti nel registro del tirocinio
tenuto dal Consiglio dell’ordine territoriale nella circoscrizione
presso la quale quest’ultimo e’ iscritto. Il trasferimento e’ disposto
d’ufficio, per iniziativa dell’Ordine territoriale presso il quale il
tirocinante risultava iscritto, e’ notificato al tirocinante ed al
professionista a cura dell’Ordine territoriale che riceve il
trasferimento e non determina interruzione del periodo di tirocinio. Il
dovere di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e’ esercitato, per
ciascuna frazione di semestre di iscrizione, dall’Ordine territoriale
presso il quale il tirocinante risulta iscritto; l’esito del controllo
sulla frazione di semestre precedente il trasferimento e’ comunicato, a
cura dell’Ordine territoriale di provenienza, all’Ordine territoriale
che riceve il trasferimento.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2009
Il Ministro: Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 108.