Commercio elettronico e beni di consumo: Ecco le garanzie per tutelare i consumatori
Il commercio elettronico è diventato, negli ultimi anni, un settore in larga espansione che si sta diffondendo sempre più velocemente all’interno delle famiglie e tra i giovani del nostro Paese. In particolare, per commercio elettronico o e-commerce si intendono tutte quelle transazioni commerciali di beni e servizi che avvengono tra produttore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet. Tuttavia in questa nuova tipologia di mercato esistono dei pro e dei contro. I primi si riferiscono alla comodità di “riempire il carrello” da casa, cliccando semplicemente con il mouse del proprio computer su un bene offerto in rete. Nonostante questo enorme vantaggio, il rischio è sempre quello di acquistare praticamente un prodotto a “scatola chiusa” non venendone a contatto al momento dell’acquisto. E allora quali sono le garanzie che la legge prevede per tutelare i consumatori?
Il Decreto legislativo 206/2005 sancisce Il Codice del Consumo e nello specifico prevede:
L’articolo 128 riguardo alla disciplina di taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti tali beni e definisce il bene di consumo come qualsiasi bene mobile, compresi i beni mobili registrati, anche da assemblare, tranne specifiche eccezioni.
L’articolo 129 prevede che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore dei prodotti che rispecchino il contratto di vendita.
L’articolo 130 annuncia la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, ovvero delle caratteristiche del prodotto, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
L’articolo 132 definisce che la responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Ma attenzione! Se il consumatore non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto stesso, allora l’acquirente decade dai diritti attribuitigli dal Codice del Consumo.