Commette illecito disciplinare il medico che pubblicizza l’attività senza autorizzazione
Il medico che pubblicizza la sua attività di chirurgo senza autorizzazione e con mezzi non consentiti dalla legge non solo è sospeso dall’esercizio professionale, ma è anche sottoposto a una sanzione pecuniaria. E’ quanto ha affermato la Suprema Corte nella sentenza 14652 del 17.06.2010, decidendo sul ricorso di un medico della provincia di Verona, sospeso dal servizio per aver pubblicizzato la sua attività senza aver ottenuto, né richiesto, la necessaria autorizzazione alla autorità competente, apponendo all’esterno dell’edificio in cui visitava una targa con i dati di apertura del suo studio medico. Il Ministero della salute gli irrogava poi una sanzione di oltre 5mila euro, che il chirurgo impugnava, di fronte al giudice di pace, che invece la confermava. I giudici di piazza Cavour hanno confermato la sanzione, ricordando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per cui il comportamento del medico veronese integra un illecito sia disciplinare che amministrativo. La sanzione è quindi legittima dal momento che “la legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”, comminando la sospensione dall’esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l’autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare, essendo pertanto escluso che detta legge abbia comportato la tacita abrogazione dell’art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), che assoggetta a sanzione amministrativa pecuniaria la violazione delle norme sulla pubblicità in materia sanitaria da esso previste”.