Commette reato l’impiegato della p.a. che non fornisce documenti al cittadino
L’impiegato pubblico che non fornisce tempestivamente documenti al
cittadino è imputabile per rifiuto di atti d’ufficio. A puntualizzare
il principio la Corte di cassazione con la sentenza n. 14466/09
(disponibile sul sito on line di «Guida Normativa»).
I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda che vedeva
protagonista un cittadino siciliano che, in merito a un terreno per il
quale era stata chiesta l’espropriazione, non era venuto a conoscenza
di un atto di cessione dell’area da parte della Regione a un Comune per
la realizzazione di un parcheggio.
Ora alla luce di quanto chiarito la sanzione prevista dall’articolo
328 del codice penale potrebbe sembrare sproporzionata. I giudici di
piazza Cavour, tuttavia, hanno specificato che la fattispecie ricorre
pienamente perchè se da una parte il cittadino aveva avuto cognizione
della possibile espropriazione, quest’ultimo di fronte a un nuovo e
diverso provvedimento sull’area poteva tutelarsi in modo diverso. Ad
esempio intraprendendo nuove iniziative legali per ottenere il
risarcimento dei danni, oppure accedendo alla retrocessione o anche
rinunciando in via definitiva a ogni azione.
Conclude la sentenza che poi l’impiegato pubblico, proprio per il
ruolo tecnico a lui attribuito (visto che aveva partecipato attivamente
al progetto di sistemazione definitiva dell’area a parcheggio) fosse
tenuto a trasmettere tempestivamente i documenti. Infatti l’azione
tipica del delitto previsto dall’articolo 328 del Codice penale è
integrata «dal mancato compimento di un atto ufficiale da parte del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla
mancata esposizione delle ragioni del ritardo, entro trenta giorni
dalla richiesta di chi vi ha interesse, con la conseguenza che il
reato, omissivo proprio a consumazione istantanea, si intende
perfezionato con la scadenza del predetto termine».