La commissione provinciale tributaria, ovvero il giudice tributario, e’ l’organo competente per tutte le controversie che hanno per oggetto i tributi di ogni genere, compresi:* i tributi locali (regionali, provinciali e comunali);* i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;* le sovrimposte, le addizionali e le sanzioni amministrative irrogate da uffici finanziari, nonche’ gli interessi ed ogni altro accessorio;* le controversie riguardanti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo di una stessa particella;* le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita’ immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale;* le controversie riguardanti il canone per l’occupazione di aree pubbliche e private (COSAP), il canone per lo scarico e la depurazione delle acque, il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il canone comunale sulla pubblicita’ e il diritto sulle pubbliche affissioni (competenze specificate dal d.l.203/2005).Le normative di riferimento sono il d.lgs.546/92 (con aggiornamenti) ed il codice di procedura civile. Ne riportiamo un estratto, riassumendo -per utilita’ pratica- le caratteristiche principali del procedimento.ATTI IMPUGNABILI Sono impugnabili tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria (il ministero delle Finanze, le agenzie delle Entrate) dell’ente locale (Regione, Provincia, Comune), oppure del concessionario della riscossione (Cerit, etc.etc.). Questi possono essere:– avviso di accertamento o di liquidazione del tributo;– provvedimento che irroga le sanzioni;– ruolo e cartella di pagamento;– avviso di mora;– uno o piu’ atti attinenti il classamento di immobili e l’attribuzione della relativa rendita (variazione di rendita catastale);– rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti;– diniego o revoca di agevolazioni;– iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del Dpr n. 602/73 (*)– fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del Dpr n. 602/73 (*)– tutti gli altri atti per i quali e’ consentito di ricorrere alla commissione.(*) si tratta delle procedure amministrative di esecuzione forzata che possono scattare qualora una cartella esattoriale non risulti ne’ pagata ne’ contestata nei termini previsti (60gg dalla notifica). Fino ad ora c’era stata incertezza sull’organo competente per i ricorsi, ma il decreto Bersani, in sede di conversione in legge, sembra aver messo fine alle diatribe in merito stabilendo che debba decidere il giudice tributario. La disposizione, prevista all’art.35 comma 26 quinques, e’ entrata in vigore il 12/8/06 (d.l.223/06 convertito nella legge 248/06).NOTA BENE:– Gli atti devono contenere la specifica della scadenza entro cui e’ possibile fare ricorso e la commissione provinciale competente;– Gli atti (o le procedure) di cui sopra possono essere impugnati solo per vizi propri, di forma o di notifica. Eventuali atti precedenti che non risultano correttamente notificati possono essere impugnati insieme a quello notificato per cui si sta procedendo.CHI PUO’ PROCEDERE (E STARE IN GIUDIZIO) L’ente locale o il ministero possono essere presenti autonomamente o tramite dirigenti o titolari -rispettivamente- degli uffici tributi e di quelli adibiti al contenzioso. Gli altri soggetti possono anche stare in giudizio mediante procura generale o speciale e devono essere assistiti da un difensore abilitato (che, a seconda della materia trattata, puo’ essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, un consulente del lavoro non dipendenti della pubblica amministrazione, etc., purche’ iscritti nei relativi albi professionali).Se la controversia ha un valore inferiore ad euro 2.582,28 il difensore non e’ obbligatorio e il ricorrente puo’ anche agire da solo. Per valore si intende l’importo del tributo al netto di interessi e di eventuali sanzioni. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni, il suo valore e’ costituito dalla somma delle stesse.IL PROCEDIMENTO Il ricorso va presentato alla Commissione competente entro 60gg dalla notifica dell’atto. Se esso riguarda un “rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi non dovuti” il termine decorre dal novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione e scade al termine della prescrizione prevista per quel rimborso.Il termine di presentazione e’ perentorio, pertanto se non viene rispettato l’atto non e’ piu’ impugnabile.PRIMA FASE, PROPOSIZIONE DEL RICORSODev’essere presentato direttamente alla controparte (ufficio del ministero delle Finanze, ente locale, concessionario) utilizzando, alternativamente, queste modalita’:* spedizione dell’originale in bollo tramite raccomandata A/R senza busta;* consegna diretta dell’originale in bollo presso l’ufficio finanziario (o ente locale o concessionario), con rilascio, da parte dell’impiegato addetto, di una ricevuta; * notifica tramite ufficiale giudiziario (secondo quanto previsto dal codice di procedura civile all’art.137 e segg.), con consegna allo stesso di due originali in bollo.Devono essere indicate:* la commissione tributaria cui e’ diretto il ricorso (quella competente territorialmente, che deve risultare riportata sull’atto);* il nome del ricorrente e del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale (o domicilio eventualmente eletto all’uopo), e il codice fiscale;* l’Ufficio del ministero delle Finanze o dell’ente locale o del concessionario della riscossione nei cui confronti e’ proposto il ricorso;* l’atto impugnato e l’oggetto della domanda;* i motivi;* la sottoscrizione -di tutte le copie- da parte del ricorrente e del suo eventuale difensore (nei casi in cui venga -volontariamente o obbligatoriamente- utilizzato).Qualora le suddette indicazioni manchino o siano incerte (con eccezione del codice fiscale), il ricorso e’ inammissibile.SECONDA FASE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIOIl ricorrente, dopo aver presentato il ricorso, deve “costituirsi in giudizio” presso la competente commissione provinciale tributaria. Cio’ entro 30gg dalla proposizione del ricorso, pena l’inammissibilita’ del ricorso stesso (termine perentorio).Per far cio’ deve depositare presso la segreteria della commissione (o spedire per raccomandata a/r senza busta, come disposto dal d.l.203/2005 a seguito della sentenza della corte costituzionale n.520/2002) uno dei seguenti atti:* l’originale del ricorso notificato dall’ufficiale giudiziario;* copia del ricorso consegnato direttamente, o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata. In questo caso e’ il ricorrente che attesta la conformita’ della copia con l’originale. In caso di difformita’ il ricorso diventa inammissibile;* l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e gli altri documenti utili alla controversia.Tutta questa documentazione costituisce il fascicolo del ricorrente.Anche la controparte, ovvero l’ufficio del ministero, l’ente o il concessionario nei cui confronti e’ stato presentato il ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso. In questo caso il termine della costituzione in giudizio non e’ perentorio, infatti un eventuale ritardo non comporta la inammissibilita’. Anche in questo caso la costituzione e’ fatta tramite deposito presso la segreteria della commissione di un fascicolo (contenente controdeduzioni, prove, eccezioni, etc.) in tante copie quante sono le parti in giudizio.Sospensione dell’atto impugnatoIl ricorrente puo’ chiedere, quando dall’atto impugnato puo’ derivargli un danno grave ed irreparabile, la sospensione degli effetti dello stesso tramite istanza di sospensione motivata da presentarsi con il ricorso o con atto separato e da notificarsi alle altre parti. La decisione in merito viene presa dal collegio con ordinanza non impugnabile, dopo aver sentito le parti. La sospensione, che “congela” l’atto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, puo’ anche essere parziale o subordinata al rilascio -da parte del ricorrente- di specifiche garanzie (cauzione, fideiussione). Dal momento in cui viene emanata l’ordinanza di sospensione, la controversia dev’essere trattata entro 90 giorni.Integrazione dei motiviQuando la controparte deposita documenti non conosciuti all’altra parte, si rende necessario procedere ad un integrazione dei motivi. Essa e’ ammessa entro (tassativamente) 60 giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia del deposito suddetto.Se fosse gia’ fissata la trattazione della controversia, l’interessato deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In questo caso la trattazione o l’udienza debbono essere rinviate.Esame preliminare del ricorsoLa segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d’ufficio del processo, il quale include il fascicolo del ricorrente e della parte resistente.Il presidente della commissione assegna il ricorso ad una delle sezioni. Il presidente di tale sezione esamina il ricorso in via preliminare e puo’ dichiararne -con apposito decreto- l’inammissibilita’ nei casi espressamente previsti (decorrenza del termine di presentazione, mancanza di uno dei requisiti, etc.etc.), oppure -qualora ne sussistano i presupposti- l’interruzione, la sospensione o l’estinzione.Contro tale decreto e’ ammesso reclamo alla stessa commissione o alla sezione di cui fa parte il presidente. Va notificato alle altre parti entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del presidente effettuato ad opera della segreteria. Successivamente, nel termine di 15 giorni, il reclamo va depositato in segreteria con le stesse modalita’ della costituzione in giudizio del ricorrente.Quindi si apre un vero e proprio contenzioso incidentale, in quanto anche le altre parti entro 15 giorni possono presentare controdeduzioni. La commissione, scaduti i termini, decide.Se la commissione condivide l’operato del presidente sull’inammissibilita’ del ricorso o l’estinzione del processo, la fase si chiude con una sentenza. Negli altri casi la commissione pronuncia un’ordinanza (non impugnabile) dove dispone per la prosecuzione del processo.TERZA FASE, LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIAInizia con la nomina del relatore e la fissazione dell’udienza di trattazione, a cui provvede il presidente di sezione. La segreteria della commissione provvede a darne comunicazione alle parti, almeno 30 giorni (non festivi) prima dell’udienza.Fino a 20 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare documenti, e fino a 10 giorni possono presentare memorie illustrative.Solitamente la controversia e’ trattata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti. E’ possibile, comunque, l’udienza pubblica su istanza di una delle parti, che deve essere depositata presso la Segreteria entro 10 giorni dall’udienza. Una volta deciso per l’udienza pubblica, il presidente non puo’ piu’ revocare tale decisione.Il relatore riferisce i fatti e le questioni al collegio. Qualora l’udienza sia pubblica il presidente ammette alla discussione anche le parti. Della trattazione, o dell’udienza, e’ redatto un verbale da parte del segretario. In taluni casi la commissione puo’ disporre, su istanza di una delle parti, un differimento della discussione.Tentativo conciliativoCiascuna delle parti puo’ proporre davanti alla commissione, non oltre la prima udienza, la conciliazione parziale o totale della controversia, ovvero un accordo “amichevole”. La proposta di conciliare puo’ anche essere avanzata dalla commissione stessa, d’ufficio.L’eventuale accordo dev’essere riportato su un verbale che costituisce titolo per riscuotere le somme tramite versamento unico o a rate (massimo otto rate trimestrali, che diventano dodici se l’importo dovuto supera euro 51.645,69), aggiungendo gli interessi legali e presentando una garanzia. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, della cifra dovuta (il totale o la prima rata) e con la presentazione di dette garanzie. Se una delle rate successive non viene pagata dall’obbligato o dal suo garante, l’amministrazione finanziaria puo’ procedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. La conciliazione permette di ridurre le sanzioni ad un terzo.In mancanza di accordo, la trattazione continua.Emissione della sentenzaIl collegio giudicante, dopo la discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio, delibera la decisione in segreto. Solitamente la cosa avviene subito, ma in certi casi la delibera puo’ essere rinviata (di non oltre trenta giorni, in ogni caso).La decisione della commissione, ovvero la SENTENZA, deve contenere: * indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori (se ci sono);* concisa esposizione dello svolgimento del processo;* richieste delle parti;* succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;* dispositivo;Deve inoltre riportare la data della deliberazione e deve essere sottoscritta dal presidente e dall’estensore.Viene resa pubblica mediante deposito del testo integrale in segreteria (entro 30 giorni), con la sottoscrizione del segretario. Il dispositivo della sentenza dev’essere comunicato alle parti entro 10 giorni dal deposito.Ciascuna parte puo’ richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza, che devono essere rilasciate entro cinque giorni dietro pagamento delle spese (bolli).E’ posto a carico di ciascuna parte interessata l’onere di provvedere alla notifica della sentenza alle altre parti, e di depositare, nei successivi 30 giorni, l’originale della notifica o copia autenticata in segreteria. Impugnazione della sentenzaPer le impugnazioni delle sentenze delle commissioni provinciali tributarie si applicano le norme del codice di procedura civile, art.323 e segg. Il termine per fare opposizione e’ di 60 giorni dalla notifica della sentenza su istanza di parte e l’organo al quale ci deve rivolgere e’ la commissione tributaria regionale. In alcuni casi particolari (essenzialmente i vizi di illegittimita’) si puo’ ricorrere presso la corte di cassazione. In altri (dolo, pronuncia in base a prove false, ritrovamento di documenti decisivi prima non prodotti, etc.) si puo’ impugnare la sentenza per revocazione. Non ci soffermiamo piu’ di tanto sulla materia. Volendo approfondire puo’ essere consultata la normativa di riferimento (d.lgs.546/92 e il codice di procedura civile) oppure il materiale reso disponibile su Internet dal ministero delle Finanze (vedi link in calce alla scheda).SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEI RICORSICome gia’ visto, durante l’esame preliminare del ricorso il presidente della sezione puo’ disporre -con apposito decreto- la sospensione, l’interruzione o l’estinzione dello stesso. Anche la stessa commissione puo’ provvedere in tal senso, tramite emissione di un’ordinanza o di una sentenza.Vediamo, in particolare, di cosa si tratta.SOSPENSIONESi ha qualora sorga:– l’esigenza di risolvere in via pregiudiziale una questione di falsita’ in atti o documenti (sollevata con la querela di falso);– una questione sullo stato e sulla capacita’ delle persone (esclusa quella di stare in giudizio). In questa circostanza, essendo prevista la competenza esclusiva del tribunale civile, e’ naturale che il giudice tributario sospenda il processo fino a quando la questione non sia decisa nella competente sede con sentenza passata in giudicato.Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo tributario ne’ ad opera delle parti, ne’ della Commissione, e neppure della Segreteria.Dopo che e’ cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro 6 mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione. Tale termine e’ tassativo, se viene fatto trascorre inutilmente, l’intero processo si estingue.INTERRUZIONESi ha per:– morte di una delle parti;– perdita della capacita’ di stare in giudizio di una delle parti diverse dall’ufficio tributario;– morte, radiazione, sospensione dall’albo, ruolo, elenco di uno dei difensori tecnici;Anche durante l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo. La ripresa del processo interrotto compete alla parte colpita dall’evento, o ai suoi successori o a qualsiasi altra parte interessata, con istanza presentata al presidente della sezione entro 6 mesi da quando l’interruzione stessa e’ stata dichiarata.ESTINZIONEPuo’ avvenire per:– rinuncia al ricorso:Il ricorrente che rinuncia al ricorso deve dichiararlo per iscritto e rimborsare le spese alle altre parti (salvo diverso accordo). Tale dichiarazione non produce effetto se non e’ accettata dalla controparte, per cui il giudice, constatata la disponibilita’ di entrambe le parti a definire il processo in questi termini, dichiara l’estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo.Sia la dichiarazione di rinuncia che quella di accettazione devono essere sottoscritte dalle parti o dai loro procuratori speciali, oltre che dai rispettivi difensori.– inattivita’ delle parti:Scatta quando le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere, integrare il giudizio (ad esempio dopo la sospensione o l’interruzione del giudizio stesso) non vi abbiano provveduto nei termini perentori stabiliti dalla legge.– cessazione della materia del contendere:Si ha nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. L’esempio tipico e’ il condono tributario, in cui per effetto di una nuova dichiarazione del contribuente e del conseguente pagamento di una maggiore imposta, l’amministrazione finanziaria rinuncia a continuare nella richiesta di maggiori (o diverse) pretese, rinunciando talvolta anche a sanzioni ed interessi.LINK UTILISito del dipartimento per le politiche fiscali contenente una sezione dedicata all’argomento dove possono essere trovati indirizzi, informazioni e modulistica: http://www.finanze.gov.it/export/sites/default/finanze/index.htm |