Comodato gratuito di un bene: la restituzione diventa efficace senza provarne la proprietà
Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 16.3.2011 n. 6183)
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., e segg. E art. 37 bis c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. E degli artt. 300 e 305 c.p.c., e ancora degli artt. 948 e 1803 c.c., e infine l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo dell’accertamento della condizione dell’azione, ritenuta di rilascio, che la proprietà del bene fosse della società attrice all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado. Sostiene parte ricorrente che la società San xx difetta di legittimazione attiva, poichè con atto di assegnazione rogato dal notaio Genghini il 28.12.1995, a seguito di scioglimento e messa in liquidazione, i beni di sua proprietà, tra cui l’immobile di cui si questiona, furono assegnati ai soci S., A., G. G. e Di.Me.St. (e per questtultimo, deceduto, agli eredi di lui, I.P., I. e D.M.C.), di talchè doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società stessa, non avendo piuu questtultima la disponibilità del bene.