Compravendita: Il valore per il registro è confutabile nell’accertamento sintetico
Il principio di diritto secondo cui il prezzo versato per l’acquisto di un bene (nella fattispecie un immobile) debba corrispondere al valore attribuito allo stesso bene ai fini dell’imposta di registro, può valere in caso di determinazione del reddito ex art. 38 D.P.R. 600/1973, ma solo “fino a prova contraria”. Questa, in estrema sintesi, la conclusione cui giunge la Cassazione nell’Ordinanza n. 16334 depositata in Cancelleria il 28 giugno scorso.
Nel fatto di causa alla contribuente veniva rideterminato il reddito dichiarato nelle annualità 1999 e 2000, in forza delle disposizioni previste dall’art. 38 D.P.R. 600/1973 in vigore al momento dell’accertamento, sulla base del fatto che il valore dell’immobile acquistato nell’anno 2000 era stato accertato in misura di 550milioni di lire ai fini dell’imposta di registro, contro i 180milioni di lire dichiarati in atto. L’Ufficio aveva “spalmato” l’incremento patrimoniale così calcolato nell’annualità in cui era avvenuto l’acquisto e nelle 5 precedenti.
La contribuente non aveva contestato la rideterminazione ai fini dell’imposta di registro, sulla base del fatto che l’atto di compravendita era “a tutela di minore” e che il prezzo era stato giudicato “congruo” dal Tribunale competente.
A fronte di queste motivazioni l’Ufficio non aveva espresso alcuna controdeduzione, limitandosi alla constatazione della spesa sulla base del valore determinato ai fini dell’imposta di registro.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso della contribuente sostenendo che la presunzione con la quale si correla il valore ai fini delle diverse imposte (registro e redditi) è semplice ed è “superabile dalla prova contraria eventualmente offerta dal contribuente”.
Fonte: www.fiscopiu.it