Comunicazioni di irregolarità escluse per gli omessi versamenti
La comunicazione di irregolarità va inviata al contribuente solo se a seguito del controllo automatico emerge un risultato diverso rispetto a quelle indicato in dichiarazione e non anche quando c’è stato un omesso versamento di imposte, correttamente calcolate in dichiarazione. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 17396 depositata il 23 luglio.
Un contribuente, che si era avvalso della sanatoria sugli omessi versamenti (articolo 9 bis, legge 289/2002), lamentava che non avendo pagato le somme per beneficiare del condono, gli era stata notificata direttamente la cartella di pagamento e non la comunicazione di irregolarità. Mentre la commissione provinciale annullava l’atto impugnato, i giudici d’appello confermavano l’operato dell’ufficio. La Cassazione, cui si rivolgeva il contribuente, riteneva, invece, infondato il ricorso. Per la Cassazione, la comunicazione di irregolarità, che deve precedere l’iscrizione a ruolo in caso di liquidazione delle dichiarazioni, concerne solo l’ipotesi in cui dall’esito dell’attività dell’amministrazione siano emersi risultati differenti rispetto a quelli riportati in dichiarazione dal contribuente. Nel caso di specie, invece, si trattava di un omesso versamento delle imposte correttamente indicate in dichiarazione. L’amministrazione non è pervenuta, quindi, a un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione ma ha rilevato il mancato versamento. Ne consegue che nessun obbligo di comunicazione incombe sull’ufficio. Ciò in quanto i dati contabili da liquidazione automatica si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente e quindi sarebbe inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui se questi coincidono con il dichiarato. In conclusione, secondo la sentenza, non c’è stato alcun errore (da comunicare), ma una mera omissione.
La commissione regionale, peraltro, aveva precisato che in mancanza di precedenti comunicazioni relative al mancato pagamento delle somme, il contribuente avrebbe potuto chiedere all’ufficio la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per completezza, occorre segnalare che normalmente l’amministrazione, in occasione delle liquidazioni delle dichiarazioni, anche in presenza di omessi versamenti, totali o parziali, delle somme dichiarate, non effettua automaticamente iscrizioni a ruolo, ma invia comunque una comunicazione al contribuente. Ciò contribuisce anche a prevenire eventuali errori commessi nel corso del controllo automatizzato. Tale comunicazione, infatti, è l’unica possibilità che ha il contribuente, per segnalare all’ufficio eventuali errori della stessa amministrazione prima che la violazione e le relative sanzioni vengano iscritte a ruolo. Alla luce di questa sentenza, ove ciò non dovesse avvenire, sarà difficile per il contribuente sostenere la nullità della cartella.