Comunione: indennizzo al comproprietario dell’immobile a cui è impedito l’accesso
Cassazione n.11486/10
Qualora uno dei proprietari dell’immobile ne fa un utilizzo esclusivo, impedendo agli altri di farne parimenti uso, è obbligato al pagamento di un indennizzo per danno causato, che deve ritenersi sussistente “in re ipsa”.
Tanto veniva deciso sul caso del comproprietario di un immobile che chiedeva la corresponsione di un indennizzo per l’uso del bene comune anche a fini commerciali da parte del comunista esclusivo possessore considerato che quest’ultimo, nonostante la richiesta formulata, non lo aveva messo nelle condizioni di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c.
Secondo la Corte, in tale ipotesi, non occorre la prova della sussistenza di un danno giacché “… in materia di comunione, laddove sia provata l’utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, il danno deve ritenersi in re ipsa”.