Con il collegato lavoro nuova disciplina delle impugnazioni
Il 3 marzo il Senato ha approvato in via definitiva il c.d. “collegato
lavoro”, dopo un percorso parlamentare durato quasi due anni. Sono note
le polemiche che hanno accompagnato la nuova disciplina dell’arbitrato;
è stata invece poco approfondita la nuova disciplina dei termini di
impugnazione del licenziamento e dei contratti a termine.
Queste
innovazioni avranno un impatto molto forte sul contenzioso, in quanto
sollecitano la parte che vuole andare in giudizio a promuovere con
celerità la causa davanti al Giudice; di fatto, il tradizionale termine
di prescrizione quinquennale dell’azione viene “accorciato” dalla
perdita di efficacia dell’impugnazione, nel caso in cui questa non sia
seguita nei sei mesi successivi dall’azione in giudizio.
Ma vediamo in concreto come funziona la nuova disciplina.
Innanzitutto,
si conferma che il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione; la novità attiene al momento successivo.
Infatti,
l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo
termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro (oppure
dalla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato).
Le nuove
norme in materia di decadenza dall’azione si applicano anche ad altre
controversie: il recesso del committente nei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, il trasferimento del
lavoratore, l’azione di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro, la cessione di contratto di lavoro nell’ambito di un
trasferimento di azienda, le controversie in materia di
somministrazione irregolare, distacco o appalto illecito, le
controversie in cui si chieda la costituzione di un rapporto di lavoro
in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
Per
l’impugnazione dei contratti a tempo determinato, la nuova normativa è
molto stringente. Infatti, si prevede che il termine di decadenza
decorre dalla scadenza del contratto, ma si assoggettano al nuovo
principio anche i contratti scaduti prima dell’entrata in vigore della
nuova disciplina. Per tali contratti, l’impugnativa stragiudiziale
dovrà essere proposta entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
collegato lavoro, e la causa dovrà essere promossa entro 6 mesi.
Questa
disciplina va di pari passo con la norma che limita le conseguenze
risarcitorie della conversione del contratto a termine; viene
introdotto un tetto massimo di 12 mensilità, che sostituisce il
tradizionale criterio che imponeva di quantificare il risarcimento
spettante al lavoratore in una misura pari alle retribuzioni mensili
che sarebbero spettata dalla data in cui ha offerto le proprie
prestazioni di lavoro sino all’effettiva riammissione in servizio.