Conciliazione: i chiarimenti del Ministero su procedure e requisiti dei mediatori
Non soddisfa la condizione di procedibilità la previsione nel regolamento di procedura dell’organismo secondo cui ove l’incontro fissato del responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.
E’ quanto chiarito dal Ministero della Giustizia con la circolare 4 aprile 2011 in merito all’applicazione del d.lgs. 28/2010.
Si tratta di previsione che, ove non limitata alle sole fattispecie di mediazione volontaria, contrasta con l’operatività della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del d.lgs.28/2010.
Secondo il Ministero (ma, anche se fosse stato dubbio, ci si chiede se la valutazione circa il corretto esperimento della condizione di procedibilità non debba essere rimessa all’interpretazione del Giudice, e non del legislatore) una tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione contrasta con l’art. 5 del d.lgs. 28/2010, “che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione”, in quanto la mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata; diversamente opinando si produrrebbe l’effetto, non consentito, di un “aggiramento della previsione che ha imposto l’operatività della condizione di procedibilità per talune materie”.
La circolare precisa infine che la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.
Il Ministero nella circolare de qua fornisce inoltre chiarimenti ai mediatori indicando gli obblighi formativi come individuati dal DM 180/2010, anche alla luce della disciplina transitoria e pertanto i mediatori debbono aver:
– frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore presso un enete formatore accreditato;
– oppure frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore nonché aver frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo integrativo di durata non inferiore a 10 ore presso un ente formatore accreditato;
– ove abbiano ottenuto l’iscrizione quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004, debbono aver frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato presso un ente formatore accreditato ovvero aver fatto riserva, ai sensi dell’art.20, comma secondo, del decreto ministeriale 180/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale (ossia il 5 maggio prossimo).