Conciliazione tributaria inefficace senza garanzia per le rate a scadere
L’Agenzia delle Entrate di Perugia ricorre ai giudici di piazza Cavour per la cassazione di una decisione emanata dalla Commissione Tributaria Regionale in grado d’appello, asserendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 48, terzo comma del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, del c.p.c. La Commissione Tributaria per l’Umbria aveva ritenuto perfezionato l’accordo, trasfuso nel processo verbale di conciliazione, nonostante la corresponsione della sola prima rata, e senza che la società contribuente avesse prestato alcuna garanzia fideiussoria sull’importo delle rate residue.
La VI sezione Civile, nell’accogliere la censura, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, evidenzia che il terzo comma dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede che la conciliazione si perfeziona coil versamento, entro venti giorni dalla redazione del verbale di conciliazione, di tutta la somma dovuta, oppure della prima rata con contesuale prestazione di garanzia sull’importo delle rate residuali.
Richiamando un proprio precedente (Cass. n. 3560 del 2009) gli ermellini rammentano che la conciliazione tributaria giudiziale rappresenta una fattispecie a formazione progressiva, che si distingue per “l’identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia e che solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere”.