Concorsi: ammesso ricorso collettivo per violazione del principio dell’anonimato
Il Consiglio di Stato, in fase cautelare, intervenendo con ordinanza si è pronunciato sia sulle ipotesi in cui è ammissibile il ricorso collettivo che sul principio sull’anonimato in relazione ai concorsi indetti per l’accesso all’impiego nella P.A.
Per una migliore comprensione della questione si riportano i fatti che hanno portato alle pronunce in analisi.
La Pubblica Amministrazione aveva pubblicato un bando per il reclutamento di Dirigenti scolastici. Tale concorso prevedeva la selezione del personale attraverso due prove: la prima scritta e la seconda, a cui hanno partecipato solo coloro che avevano superato la prima, in forma orale.
Alcuni dei candidati non ammessi alla prova orale hanno proposto ricorso contro gli atti del Ministero della Pubblica Istruzione con cui è stato approvato l’elenco dei partecipanti ammessi alla prova orale e, successivamente, avverso gli atti che hanno decretato i candidati vincitori, adducendo la violazione del principio dell’anonimato nella selezione operata.
Costituitasi, l’Avvocatura dello Stato ha sollevato due eccezioni procedurali. Nello specifico: ha evidenziato come alcuni ricorsi collettivi fossero stati proposti da soggetti in posizioni potenzialmente confliggenti tra di loro; e ha evidenziato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno superato l’ultima prova orale.
Su tale questioni il Consiglio di Stato ha motivato l’infondatezza di tali eccezioni ribadendo come sia ormai pacifica l’ammissibilità di ricorsi collettivi laddove venga dedotto un motivo il cui accoglimento porti potenzialmente un beneficio a tutti i ricorrenti e, nel caso specifico, ha statuito che coloro cha hanno superato la prova scritta non rivestono la figura di controinteressati e che dunque non vi era la necessità di alcuna integrazione del contraddittorio.
Infatti per controintressato devono intendersi quei soggetti ai quali l’atto impugnato conferisce un’utilità specifica ossia soggetti titolari di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato; in merito a ciò il Giudicante ha evidenziato che, nel caso specifico, essendo stati impugnati gli atti precedenti la formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, i soggetti che hanno superato la prova orale non sono individuabili come tali, posto che non sono ravvisabili come portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati, anche in raffronto al prevalente interesse pubblico alla più ampia partecipazione ad una procedura selettiva.
Per quanto attiene il merito della questione, ossia la possibilità per coloro che erano addetti alla correzione degli elaborati di conoscere i dati del candidato prima della apertura delle buste, dall’esame svolto in Camera di Consiglio è emerso chiaramente quanto ciò fosse semplice data la trasparenza della carta delle buste.
Esse infatti apparivano bianche ed estremamente trasparenti con la conseguenza che era sufficiente posizionare la busta in controluce per apprenderne il contenuto.
In seguito a tali verifiche il Collegio si è espresso rigettando l’istanza cautelare e confermando come l’impiego delle buste in parola abbia di fatto portato alla violazione del principio dell’anonimato degli elaborati nella procedura concorsuale, sottolineando che lo stesso costituisce la base della garanzia, della serietà e della corretta selezione per merito poste alla base di ogni selezione del personale della P.A.
Da ciò dunque l’annullamento degli atti impugnati e il rigetto dell’istanza cautelare.