Concorsi pubblici in regola solo se la procedura è “aperta”
Elemento essenziale del concorso pubblico è la natura “aperta” della procedura, sicché “procedure
selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la
possibilità di accesso dall’esterno, violano ‘il carattere pubblico’
del concorso”.
È pertanto illegittimo prevedere l’indizione di “concorsi riservati per l’assunzione di personale privato”.
Lo
ha stabilito il giudice delle leggi che, con la sentenza n. 100 del 17
marzo scorso, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 7 della legge
della Regione Campania n. 16 del 28 novembre 2008.
La norma censurata, infatti, facendo “obbligo
alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania
di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo
continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private
provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito
di provvedimento di revoca dell’accreditamento conseguente alla perdita
dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia”, viola i principi di cui agli articoli 3, comma 1, 51 e 97, commi 1 e 3, della Carta costituzionale.