Concussione: non si realizza il tentativo se il direttore generale della asl fa pressione per il riconoscimento dell’invalidità di una paziente
La norma incriminatrice tutela, da un lato, il prestigio, la correttezza, la probità dei pubblici funzionari e, dall’altro, la libera determinazione del soggetto passivo, che può essere anche altro pubblico funzionario, che sia costretto o indotto da chi gli è gerarchicamente sovraordinato a compiere – in modo abnorme, illegittimo o strumentale – atti riferibili all’ufficio esercitato, in quanto condizionato, in maniera determinante, dalla posizione di preminenza del soggetto attivo.
Deve escludersi l’abuso soggettivo, che ricorre nel caso in cui l’agente compia atti che esulino dalla sua competenza funzionale o territoriale e faccia valere la sua qualità soggettiva, a prescindere dall’esercizio dei poteri a questa corrispondenti, per conseguire lo scopo illecito
Deve escludersi pure l’abuso dei poteri funzionali, non risultando che l’imputato sia andato oltre le sue prerogative e abbia perseguito finalità estranee all’interesse pubblico, la cui tutela non può non avere di mira anche la posizione soggettiva del singolo individuo, che non deve essere pregiudicata da decisioni affrettate, scarsamente meditate e non in sintonia con le linee guida dell’attività amministrativa.
Cassazione, Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 20792
Fatto e diritto
1 – La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza 23/4/2007, confermava quella in data 8/3/2006 del Tribunale di Paola, che aveva dichiarato E. L. colpevole del delitto di cui agli art. 56, 81 cpv., 317 c.p. – per avere, abusando della qualità e dei poteri di direttore generale della ASL omissis, tentato, con vari atti, di indurre o costringere G. P., presidente della Commissione invalidi civili, a riconoscere lo stato di grave invalidità di F. S. e per avere, a seguito del rifiuto del P. di aderire alla richiesta, rimosso lo stesso dall’incarico – e lo aveva condannato, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Il Giudice distrettuale riteneva che la colpevolezza dell’imputato era provata dalle attendibili e puntuali testimonianze del P. e degli altri componenti la Commissione invalidi civili e ricostruiva così la vicenda: la S., sottoposta a visita collegiale in data omissis, non era stata riconosciuta in stato di “grave invalidità”; in data omissis, l’imputato aveva adottato il provvedimento n. 19858, col quale portava a conoscenza del P. la circolare del Ministero della Sanità 17/11/1998 sui criteri da seguire nell’applicazione della normativa in materia di invalidità civile; con provvedimento n. 19959 in pari data, l’imputato aveva invitato il P. a rivedere la decisione della Commissione, per adeguarsi ai parametri di valutazione suggeriti dalla citata circolare ministeriale; con successiva nota del omissis, il P. era stato sollecitato a dare riscontro al precedente invito; con ulteriore nota del omissis, il direttore generale della ASL, di fronte all’inerzia del P., sottolineandone “lo scarso senso di collaborazione”, lo aveva sollevato con effetto immediato dall’incarico; il ricorso gerarchico proposto dalla S. avverso la decisione della Commissione era stato rigettato; la Corte d’Appello di Catanzaro – sezione lavoro -, con sentenza 3/6/2004, decidendo la controversia tra il P. e la ASL avente ad oggetto il provvedimento di rimozione del primo dall’incarico di presidente della Commissione invalidi civili, pur ritenendo la legittimità di tale provvedimento per essere venuto meno il rapporto fiduciario, stigmatizzava le modalità di attuazione della decisione come lesive del prestigio e del decoro professionale del P..
La sequenza cronologica di tali dati fattuali era indicativa – secondo la Corte territoriale – della strumentalizzazione da parte dell’imputato della propria posizione di preminenza nella prospettiva non certo di perseguire l’interesse pubblico, ma di assicurare un indebito vantaggio a un soggetto privato.
2 – Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato deducendo: 1) contraddittorietà della motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova in relazione all’individuazione della materialità del reato di concussione, di cui difettava l’abuso della qualità e dei poteri di direttore generale, avendo egli agito nell’ambito delle sue prerogative ed essendosi indotto a sollevare il P. dall’incarico ricoperto soltanto perché, come accertato in sede di controversia di lavoro, era venuto meno il rapporto di fiducia; 2) erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 42 e 43 c.p., e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, che andava – invece – escluso, per essersi egli attivato al solo scopo di garantire, in coerenza con quelle che erano le direttive ministeriali, una parità di trattamento alle persone affette da determinate patologie; 3) violazione dei criteri di valutazione della prova, erronea applicazione della legge penale (art. 317 c.p.) e omessa motivazione, per non essersi data risposta a quanto dedotto in sede di appello in ordine al difetto dell’elemento dell’indebita utilità e alle effettive ragioni che avevano determinato la rimozione del P. dall’incarico affidatogli.
3 – Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che le circostanze di fatto accertate in sede di merito non consentono di ravvisare nella condotta ascritta all’imputato gli elementi strutturali del tentativo di concussione.
Ed invero, la norma incriminatrice tutela, da un lato, il prestigio, la correttezza, la probità dei pubblici funzionari e, dall’altro, la libera determinazione del soggetto passivo, che può essere anche altro pubblico funzionario, che sia costretto o indotto da chi gli è gerarchicamente sovraordinato a compiere – in modo abnorme, illegittimo o strumentale – atti riferibili all’ufficio esercitato, in quanto condizionato, in maniera determinante, dalla posizione di preminenza del soggetto attivo.
Non è dato riscontrare, nel caso in esame, la lesione del bene giuridico protetto.
Il L., infatti, quale direttore generale della ASL omissis, nel prendere l’iniziativa di cui al capo d’imputazione, non pose in essere alcun abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Deve escludersi l’abuso soggettivo, che ricorre nel caso in cui l’agente compia atti che esulino dalla sua competenza funzionale o territoriale e faccia valere la sua qualità soggettiva, a prescindere dall’esercizio dei poteri a questa corrispondenti, per conseguire lo scopo illecito. Il L. agì nell’ambito delle sue potestà funzionali, tra le quali deve certamente ritenersi compresa quella di vigilare sulla funzionalità dei vari servizi e di garantire l’uniformità di orientamento e, quindi, l’imparzialità dell’attività amministrativa.
Deve escludersi pure l’abuso dei poteri funzionali, non risultando che l’imputato sia andato oltre le sue prerogative e abbia perseguito finalità estranee all’interesse pubblico, la cui tutela non può non avere di mira anche la posizione soggettiva del singolo individuo, che non deve essere pregiudicata da decisioni affrettate, scarsamente meditate e non in sintonia con le linee guida dell’attività amministrativa.
Il L., verosimilmente a seguito delle proteste di F. S., si limitò a richiamare l’attenzione del presidente P. sulle direttive impartite con la circolare ministeriale 17/11/1998, invitandolo ad adeguarsi alle stesse, per garantire una uniformità di trattamento degli aspiranti ai benefici previsti dalla legge n. 104/92 in tema di invalidità civile.
Era accaduto, infatti, che la S., pur essendo affetta da “insufficienza renale in trattamento dialitico trisettimanale”, non era stata ritenuta dalla Commissione presieduta dal P. “invalida grave” ex art. 3/3° della legge n. 104, nonostante la contraria previsione, per tale tipo di patologia, della citata circolare.
Il P. non ritenne di dare alcun seguito all’invito rivoltogli dal direttore generale, che, constatate la scarsa collaborazione del predetto e la conseguente alterazione del rapporto fiduciario, lo sollevò dall’incarico, decisione questa ritenuta legittima in sede di definizione della relativa controversia di lavoro (cfr. sentenza 3/6/2004 della Corte d’Appello di Catanzaro – sezione lavoro -).
Non è dato apprezzare neppure, data questa realtà di fatto, l’altro elemento strutturale dell’ipotizzata concussione tentata, rappresentato dagli atti univocamente diretti alla costrizione o all’induzione del soggetto passivo, moduli questi ultimi descrittivi del nesso eziologico che deve esistere tra il prospettato abuso e l’evento materiale, costituito dalla promessa o dazione indebita.
Pur a volere prescindere, infatti, da quanto detto in ordine alla non configurabilità della condotta abusiva, non va sottaciuto che in ogni caso l’invito rivolto dall’imputato al P. di rivedere, alla luce della circolare ministeriale, la decisione adottata sul caso “S.” non andava ad incidere sulla libertà di determinazione del medesimo P., considerato che la rivalutazione del caso non poteva che essere rimessa (come effettivamente, sia pure con ritardo, era accaduto) dal presidente al giudizio dell’intera Commissione invalidi, la cui dialettica interna, connessa al pluralismo di opinioni dei suoi componenti, si sottraeva al condizionamento del metus publicae potestatis.
A diversa conclusione non può indurre il rilievo che il ricorso gerarchico proposto dalla S. avverso la decisione a lei sfavorevole della Commissione invalidi civili fu rigettato, per inferirne, ex post, che l’iniziativa assunta dal L. sarebbe stata ispirata esclusivamente dalla finalità, non conseguita, di assicurare alla predetta una utilità indebita.
È agevole replicare che la condotta oggetto d’imputazione deve essere valutata ex ante e, in difetto di contrari elementi sintomatici, non può che essere apprezzata come espressione del legittimo esercizio dei poteri di cui il direttore generale della ASL omissis era investito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.