Condanna penale per il padre inadempiente anche se l’ex moglie e il figlio maggiore provvedono al mantenimento dei più piccoli
Non è liberato da responsabilità penale il padre che omette di versare
l’assegno fissato per il mantenimento dei figli minori perché ritiene
che il nucleo familiare non si trovi più in uno stato di indigenza, in
quanto sia l’ex moglie che il figlio maggiorenne svolgono attività
lavorativa. L’intervento economico di quest’ultimi congiunti non
elimina l’onere di fornire i mezzi di sussistenza a figli più piccoli,
quindi, se il genitore obbligato non adempie risponde del reato di cui
all’articolo 570, secondo comma n. 2, del Codice penale.
Così la
Cassazione con la sentenza 4395/10 ha confermato la condanna di un
padre che non aveva più versato l’assegno perché l’inadempimento
riguardava i suoi due figli minori, privati del tutto dei mezzi di
sostentamento, e perché non aveva alcuna rilevanza esimente il fatto
che il figlio maggiore lavorava ed aiutava la madre, che a sua volta
aveva un’occupazione saltuaria, per il mantenimento dei fratelli
minori. Con l’occasione, infatti, la sesta sezione penale del
Palazzaccio ha ricordato il seguente principio di diritto: «ai fini
della configurabilità del delitto cui all’articolo 570, comma secondo,
n. 2, Cp, l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore
ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore
con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento di altri
congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno
in cui versa il soggetto passivo».