Condannato ex art. 700 cpc il gestore telefonico che tarda ad attivare la linea
Le condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del provvedimento di cui all’articolo 700 c.p.c. sussistono per quella società che, a seguito di recesso da altro operatore telefonico, vede tardare l’attivazione della linea da parte del nuovo gestore telefonico.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi con la sentenza 14 giugno 2011, n. 1292 che, oltre ad accogliere il ricorso ex articolo 700 c.p.c. condanna il gestore telefonico ad una somma calcolata per ogni giorno di ritardo nell’allaccio della linea telefonica.
Ragionando nei termini del 700 c.p.c. il giudice dichiara la sussistenza delle due condizioni in maniera chiara. Il fumus boni iuris sussiste nel caso di specie in quanto la ricorrente ha dimostrato la propria qualifica imprenditoriale ed il proprio volume d’affari, producendo in giudizio anche i codici di migrazione che erano stati rilasciati dal precedente gestore telefonico. Sussiste, inoltre, il periculum in mora in quanto l’impossibilità di comunicare telefonicamente incide in maniera significativa sulle modalità di svolgimento dell’attività imprenditoriale della ricorrente – ledendo la sua posizione soggettiva fondata sul diritto di iniziativa economica privata, tutelata ex art. 41 della Costituzione – che si trova esposta al rischio di perdita di clientela o comunque di ritardi e difficoltà nella gestione dei propri rapporti commerciali, con conseguente necessità di tutela giurisdizionale immediata.
Il Giudice inoltre ha disposto la condanna del gestore al pagamento di una somma pari a € 50,00 al giorno, accogliendo la richiesta della società ricorrente dell’applicazione di un provvedimento di coercizione indiretta ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., come introdotto dalla legge n. 69/2009.
Al riguardo, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi osserva che la condanna accessoria costituisce un indubbio stimolo per la resistente al sollecito adempimento del comando giurisdizionale, scongiurando altresì il rischio di un successivo contenzioso.
Nel caso di specie, peraltro, tale istituto acquisisce un decisivo rilievo in quanto l’ordine giurisdizionale di riattivazione delle linee telefoniche non è suscettibile di esecuzione forzata, giacché l’attività di ripristino non può concretamente prescindere dal comportamento attivo del gestore del servizio telefonico.
Infine, il Giudice ha confermato il decreto giudiziale del 20 aprile 2011 che aveva ordinato la riattivazione della linea telefonica, senza esito, ed ha condannato il gestore telefonico al pagamento delle spese di lite.