Condominio: applicazione delle distanze legali tra le singole unità abitative
(Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 12520 del 21/5/2010)
“le norme relative ai rapporti di vicinato trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari. Pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali”.
La fattispecie concreta riguarda l’installazione di una tubazione per il passaggio di gas metano tra gli appartamenti di un edificio condominiale: il riferimento normativo, dunque, è all’art. 889 c.c., il quale dispone, al secondo comma, che “per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazione deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”.
Il giudice del merito aveva affermato la necessità di applicare la distanza prevista dall’art. 889 c.c., sul rilievo della concreta impossibilità di installare altrove la tubazione, conseguente alla peculiarità dell’ubicazione degli appartamenti facenti parte del condominio.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ritenendo insufficienti le deduzioni della parte interessata, limitate alla generica prevalenza delle norme sui beni comuni condominiali rispetto a quelle sulle distanze legali: per i giudici di legittimità, in sostanza, la parte avrebbe dovuto contestare espressamente l’affermazione del Tribunale, decisiva al fine di consentire di valutare la compatibilità dell’art. 889 c.c. con la concreta struttura dell’edificio condominiale e stabilire la ragionevolezza o meno della sua applicazione in relazione al caso di specie