Condominio – competenza per materia del Giudice di Pace – 29.05.06
base all’art. 7 c.p.c., introdotto dall’art. 17 L. 374/91, il giudice
di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative
alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case.
In linea generale, si intendono per cause relative alle modalità d’uso
dei servizi condominiali, quelle concernenti i limiti qualitativi di
esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali
si controverte sul “modo” -“come”, più conveniente ed opportuno, in cui
tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di
godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto
stabilito dagli artt. 1102 ed 1118 c. c. ed in conformità della volontà
della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento
condominiale, mentre le cause relative alla misura di detti servizi, si
identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione
quantitativa del diritto di godimento dei singoli condomini (Cass.
7888/94, 8431/94, 25/00, 6642/00, 5449/02).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa, iscritta al n. 10397/04 R.G.A.C., avente ad oggetto “rimozione
cancello”, riservata in decisione alla udienza del 1.3.2006
TRA
A,
B, C, D, E, F, G, H, I, L, tutti elett.te domiciliati in Casoria (Na)
alla via …, presso lo studio dei p.avv. ….e ….. , che li rappresentano
e difendono, giusta procura in calce alla citazione; – attori –ETIZIA
, elett.te domiciliata in Acerra (Na) alla via …, presso lo studio
dell’Avv. …, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce
alla copia notificata della citazione; -convenuta-CONCLUSIONI:
come da citazione, scritti difensivi e verbale di causa del 1/3/06, che
si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione, ritualmente notificato in data 20/10/04, A, B, C, D,
E, F, G, H, I, L, assumevano di essere proprietari di singole o più
unità immobiliari nel fabbricato sito nel comune di ….. alla via … ;
che nel mese di gennaio dell’anno 2004, Tizia aveva provveduto a far
installare un cancello in ferro, antistante la porta d’ingresso della
sua abitazione; che tale cancello, con apertura all’esterno sul
pianerottolo, ostacolava di fatto il normale utilizzo del bene comune
da parte degli altri condomini; che il cancello aperto occupava buona
parte del pianerottolo,creando un grave ostacolo agli altri condomini
nell’utilizzo delle scale; che, inoltre, il manufatto in questione era
in evidente disarmonia con le linee cromatiche del signorile stabile,
le cui scale avevano perso l’armonia architettonica; che, in base alla
S.C., l’art. 1122 c.c. intendeva vietare il compimento delle opere che
potessero danneggiare le parti comuni dell’edificio e che il concetto
di danno non doveva essere limitato al danno materiale, bensì
ricomprendere ogni danno di ordine edonistico ed estetico; che, invero,
il cancello, quando era aperto, riduceva in maniera apprezzabile
l’utilità offerta dalla parte comune ai condomini, i quali utilizzavano
le scale con maggior difficoltà sia in fase di salita che discesa; che,
inoltre, in virtù dell’art. 1102 c.c., il manufatto in questione era
illegittimo per aver alterato la destinazione della cosa comune,
impedendo agli altri condomini di farne pari uso; che, inoltre,
l’installazione del cancello aveva realizzato la lesione del decoro
architettonico dell’edificio condominiale, per aver il cancello in
parola una forma ed un colore in disarmonia con l’intero edificio.
Tanto premesso, gli istanti convenivano in giudizio Tizia per sentirla
condannare, previa declaratoria di illegittimità dell’installazione del
cancello antistante la porta d’ingresso della abitazione della
convenuta, sita in …. (Na) alla via … n. . p . .. int. … , alla
eliminazione di tale manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi, con
vittoria delle spese e competenze di lite ed attribuzione ai difensori
anticipatari.Si
costituiva in giudizio la convenuta Tizia, la quale impugnava
estensivamente la domanda, chiedendone il rigetto, vinte le spese e
competenze di lite, con attribuzione. In via preliminare, eccepiva la
incompetenza per materia del giudice adito in favore del Tribunale di
Napoli – Sezione Distaccata di Casoria, riguardando la controversia la
esistenza del diritto di essa convenuta di apporre, nella sua
proprietà, un cancello prospiciente il pianerottolo condominiale.
Esponeva, infatti, che si trattava di un manufatto posto non su parti
condominiali bensì nell’ornia della porta di sua proprietà esclusiva;
che, pertanto, la lite riguardava diritti reali e non la
regolamentazione d’uso dei servizi condominiali; che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla controparte, non si era realizzata alcuna
limitazione dell’uso del pianerottolo da parte degli altri condomini,
in quanto, una volta aperto, il cancello stesso poggiava sulla parete
laterale della porta, senza affatto occupare ed ostacolare il passaggio
agli altri condomini. Eccepiva altresì la nullità della citazione per
nullità del mandato, che risultava conferito su foglio separato a
margine e non in calce, senza costituire corpo unico con l’atto.
Inoltre eccepiva la carenza di legittimazione attiva da parte degli
istanti, in quanto, trattandosi di un condominio, la stessa spettava
all’amministratore, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c..Nel
corso del giudizio, senza assunzione di mezzi di prova, venivano
precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa
veniva riservata per la decisione all’udienza del 1/3/06.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente,
va esaminata l’eccezione di nullità della procura alle liti conferita
dagli istanti, sollevata dalla convenuta Tizia , per essere stata
apposta su foglio separato a margine e non in calce alla citazione,
senza costituire un corpo unico con l’atto.L’eccezione non è condivisibile e pertanto va disattesa.Invero,
riesce agevole rilevare come la procura in questione risulti rilasciata
su foglio separato, materialmente congiunto alla citazione cui si
riferisce, in ossequio al disposto di cui all’art. 83 c.p.c..D’altro
canto, considerata la particolare natura della controversia ed il
numero considerevole degli istanti, non può revocarsi in dubbio che la
procura alle liti in parola si riferisca alla citazione che ne occupa e
sia pertanto idonea ad instaurare un valido rapporto processuale.Sempre
in via preliminare, va esaminata la questione pregiudiziale concernente
la competenza di questo giudice a conoscere della domanda.Occorre
premettere che in base all’art. 7 c.p.c., introdotto dall’art. 17 L.
374/91, il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore,
per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di
condominio di case.Orbene,
in linea generale, si intendono per cause relative alle modalità d’uso
dei servizi condominiali, (già di competenza del conciliatore), quelle
concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute
nel diritto di comunione, nelle quali si controverte sul “modo”
-“come”, più conveniente ed opportuno, in cui tali facoltà devono
essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in
proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli
artt. 1102 ed 1118 c. c. ed in conformità della volontà della
maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento
condominiale, mentre le cause relative alla misura di detti servizi,
(già di competenza del Pretore), si identificano con quelle riguardanti
una limitazione o riduzione quantitativa del diritto di godimento dei
singoli condomini (Cass. 7888/94, 8431/94, 25/00, 6642/00, 5449/02).E’
appena il caso di rilevare che nell’ambito della previsione normativa
del citato articolo rientrano non solo le controversie in cui si
discute della utilizzazione dei servizi in senso tecnico, cioè degli
impianti comuni (acqua, riscaldamento, ascensore), bensì anche quelle
che riguardano la regolamentazione dell’uso degli spazi comuni (scale,
lastrici solari, cortili interni).Invero,
la S.C., secondo consolidato indirizzo, formatosi sopratutto quando
vigeva la figura del conciliatore, ha precisato che, sebbene la norma
in questione menzioni espressamente soltanto i servizi comuni, questa
dizione ricomprenda necessariamente anche i beni comuni, in quanto i
servizi comuni, lungi dal costituire qualcosa di diverso e di
contrapposto ai beni condominiali, rappresentano la risultante della
destinazione dei beni all’uso comune e della loro conseguente
utilizza-zione da parte dei condomini (Cass.1529/67, 2854/71, 5800/92).In
definitiva, rientrano nella competenza del giudice di pace le cause
condominiali nelle quali si controverta delle modalità qualitative e/o
quantitative dell’utilizzazione, in senso materiale, dei servizi e
delle cose comuni e quindi le cause aventi ad oggetto, rispettivamente,
il modo in cui deve essere esercitato il godimento dei beni immobili
comuni e quelle relative ai limiti quantitativi, spaziali e temporali,
del diritto di godimento da parte dei singoli condomini.Per
contro, esulano da questa speciale competenza le cause nelle quali si
controverta sull’esistenza stessa del diritto ad un determinato uso del
bene o del servizio ovvero sul regolamento dei rapporti economici tra
condomini, derivanti dal godimento dei servizi e beni comuni (Cass.
7041/88, 5449/02).Nel
caso di specie, occorre rilevare che, a fronte della richiesta di
rimozione del cancello antistante la porta d’ingresso della abitazione
della convenuta, parandosi il cancello medesimo verso il pianerottolo
della scala comune, così da ridurne la fruibilità da parte degli altri
condomini con il proprio ingombro in fase di apertura, la convenuta
Tizia ha dedotto che trattasi di un proprio diritto, atteso che il
manufatto è stato innestato nell’ornia della porta della sua proprietà
esclusiva, senza poggiare sulle parti condominiali.Ne
deriva che, essendo in discussione il diritto stesso della convenuta
Tizia ad un determinato uso del pianerottolo ovvero un diritto proprio
esclusivo della convenuta, ben può ritenersi che la controversia non
riguardi le modalità, quantitative o qualitative, dell’uso delle cose o
dei servizi comuni, bensì la stessa possibilità dell’esercizio del
diritto, essendo diretta ad ottenere la preclusione di un determinato
utilizzo della cosa da parte della convenuta.La
stessa S.C. ha chiarito che “Sussiste la competenza ordinaria per
valore, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del
suo diritto, ma la negazione in radice dello stesso, come per la
domanda diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio
dell’autovettura nel cortile comune” (Cass. 7888/94).In altri termini, si verte in tema di diritti immobiliari e la competenza non può che essere attribuita al Tribunale.Invero,
l’art. 7 del codice di rito, nello statuire che il giudice di pace è
competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore
a €. 2582,28, che non siano attribuite alla competenza di un altro
giudice, implicitamente, ma inequivocabilmente, esclude, sotto il
profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le
controversie immobiliari, cioè per tutte le controversie aventi ad
oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto personali
relativi a beni immobili, cioè pretese che abbiano la loro fonte in un
rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene immobile (Cass.
1031/95, 10787/96).Va
affermata, pertanto, la incompetenza per materia di questo giudice a
conoscere della domanda in atti, in favore del Tribunale di Napoli
-Sezione Distaccata di Casoria.Il carattere assorbente di tale questione preclude l’esame di tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti in causa.Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite di questa fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Casoria, definitivamente pronunciando, così provvede:dichiara
la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda in atti,
essendo competente il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di
Casoria, innanzi al quale rimette la causa, assegnando alle parti il
termine di legge per la riassunzione;dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Casoria, 29/5/06
Il Giudice di Pace
Dott. Vincenzo Richiello
Depositata il 30/6/2006