Condominio – controversie tra condomini – competenza del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. – 24.07.08. –
Il Giudice di Pace
di Martina Franca, nella sentenza in oggetto, relativa ad una
controversia tra condomini, ha ribadito quanto precisato dalla Corte di
Cassazione sulla competenza del Giudice di Pace: “In tema di
controversie tra condomini, rientranti nella competenza del giudice di
pace ex art. 7, comma 3, c.p.c., devono intendersi per cause relative
alle modalità d’uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i
limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di
comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed
opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, mentre per
cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi
quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto
dei singoli condomini. Sussiste, invece, la competenza ordinaria per
valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o
quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso”.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL GIUDICE DI PACE R. DI MARTINA FRANCA,
Dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente SENTENZA
nel ricorso, iscritto al n° R. G. 1134/07, avente ad oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo condominiale, promossa da: C. M. e C. A. residenti in Martina Franca rappresentati e difesi dall’Avv. L. S., ivi elettivamente domiciliati, presso e nello Studio Legale S., giusta procura a margine dell’ atto di citazione, parte attrice
contro
Condominio di Via M. n. n. ../A, in persona dell’amministratore pro-tempore, dott.ssa S. R., rappresentato e difeso dall’Avv. R. N., giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Martina Fr. parte convenuta
Conclusioni per la parte attrice:Voglia, il Giudice di Pace adito, respinto il contrario, così provvedere:
1) Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’opposto, per la mancata costituzione formale e legale dello stesso;
2) Nel
merito, revocando il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le avverse
domande perché infondate in fatto ed in diritto, in relazione ai motivi
di opposizione;
3) Condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio;
In via gradata, all’occorrenza, si insiste nelle richieste istruttorie già avanzate nel corso del giudizio.Conclusioni per il convenuto condominio: Voglia il Sig. Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere;
A. Confermare il decreto ingiuntivo n. 77/07 del 30.04.2007,
perché emesso in presenza delle condizioni di Legge in materia, e
rigettare l’opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e,
comunque, perché proposta con motivazioni e conclusioni non attinenti
al presente giudizio.
B. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
In via istruttoria ci si riporta ai documenti di cui ai fascicoli di
parte della fase monitoria e di quella di merito, con riserva di
eventuale ulteriore produzione documentale e richieste istruttorie nei
termini processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato il 11.10.2007, parte
attrice conveniva in giudizio il Condominio di Via M../A opponendosi al
decreto ingiuntivo emesso dal GDP di Martina Franca in data 3.04.2007,
notificato in data 11.05.07, con il quale veniva ingiunto al Dott. C.
M. e alla Sig.ra C. A. il pagamento della somma di E. 333,61 oltre alle
spese e competenze di giudizio.
Sosteneva il ricorrente, nella persona della Dott.ssa S. R. che
gli ingiunti si sarebbero resi morosi di tale somma conseguente alla
approvazione del bilancio consuntivo relativo alla gestione
amministrativa da gennaio 2006 a gennaio 2007 di un condominio sito in
Martina Franca alla Via M. …
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 15.06.07, notifica-to il 18.06.07, i Sigg.ri C. – C., citavano in giudizio il “condominio” di Via M. n. .., in persona
del dichiaratosi Amministratore p.t., opponendosi, pertanto, al decreto
ingiuntivo e chiedendo che venisse preliminarmente dichiarato il
difetto di legittimazione attiva dell’opposto,
per la mancata costituzione formale e legale del condominio, che
venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettate le avverse
domande, oltre alla condanna delle spese, competenze ed onorari di
giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2007 si costituiva il “condominio” sito in Martina Franca alla Via M. n. ../A chiedendo
di confermare il decreto ingiuntivo de quo oltre la condanna alle
spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
Istruita la causa attraverso la documentazione esibita dal
Condominio opposto consistente in copia dei seguenti documenti:
delibera del 26.06.2001 e della comunicazione del Sig. C. di pari data,
regolamento condominiale e tabelle millesimali, lettera Avv. S.del
13.07.2001, delibera del 14.03.2002 e relativa convocazione, delibera
del 7.08.2006 con relativo piano di riparto, situazione di cassa,
avviso di convocazione e notifica verbale, convocazioni e notifiche
assemblee del 23.11.2006 e 16.02.2007, fascicolo procedimento monitorio
con relativo ricorso e decreto, nonché con l’acquisizione di documentazione come richiesta dal Giudicante con Ordinanza del 17.12.2007, la stessa causa veniva all’udienza del 13.06.2008 per la decisione finale, essendo fallite le trattative di bonario componimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare è necessario esaminare la competenza di
questo giudice ad e-saminare la controversia di che trattasi a seguito
dell’opposizione proposta e che si solleva d’Ufficio.
In altre parole, prima di esaminare il merito e la regolare costituzione delle parti, è necessario eseguire preliminarmente l’accertamento in merito all’appartenenza
del tratto di strada sulla quale sono stati eseguiti i lavori di
riparazione alla proprietà con-dominiale in generale od in particolare
agli utenti di quel tratto di strada, che necessariamente devono
transitare sullo stesso tratto di strada per accedere alle loro
abitazioni.
Con l’esibizione della documentazione effettuata dalle parti sorgono dubbi per l’individuazione dell’appartenenza
del tratto di strada a tutti i condomini del complesso o solo a quelli,
come sopra detto, che utilizzano il suddetta tratto di strada per
accedere alle loro abitazioni.
Detto accertamento ha natura reale, per cui non è di competenza di questo giudice, ma del Tribunale. Prevede, infatti, l’art 7 sulla competenza del giudice di pace: “Il
giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c.
812] di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge
non sono attribuite alla competenza di altro giudi-ce [c.p.c. 8, 16,
322].
Il giudice
di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno
prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore
della controversia non supe-ri lire trenta milioni.
E’ competente qualunque ne sia il valore:
1) per le
cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condomi-nio di case;
3) per le
cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di
calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che
superino la normale tollerabilità.”
Dal dettato del suddetto art. si desume che in materia di
condominio il GDP è competente solo per le cause relative alla misura
ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case e non per
accertamenti di natura immobiliare.
Quanto sopra è confermato senza ombra di dubbio dalla Corte di Cassazione che ha stabilito:
–
In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza del
giudice di pace ex art. 7, comma 3, c.p.c., devono intendersi per cause
relative alle modalità d’uso dei servizi condominiali quelle
riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute
nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più
conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate,
mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono
intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa
del diritto dei singoli condomini.
Sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al
condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo
diritto, ma la negazione in radice di esso. (Nel caso di specie, in
applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia insorta a
seguito della domanda di un condomino che, deducendo la nullità della
delibera che aveva destinato a parcheggio l’area del cortile
condominiale, per il mutamento, da essa operato in violazione dell’art.
1102 c.c., della naturale destinazione del cortile, ha confermato la
decisione del tribunale, che aveva dichiarato la propria competenza,
sul rilievo che, in detta controversia, veniva in contestazione il
diritto stesso dei condomini ad utilizzare il cortile come area di
parcheggio).(Cass. civ., Sez. II, 22/05/2000, n.6642).
Questo GDP nell’ambito delle facoltà dei compiti istituzionali del Giudice di Pace, che ha come ben noto il fine principale di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, anche per evitare ulteriori fasi del giudizio che
inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale,
Cassazione, ecc.), ha invitato le parti a trovare una soluzione
transattiva, soluzione che purtroppo non è stata né coltivata, né
trovata da ambedue le parti.
Pertanto, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito: –
In materia di spese processuali, il giudice può disporre la
compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e
senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di
impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione
dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse
rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia
nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza
di giusti motivi.
In particolare, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad
accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le
spese non possono essere poste a carico della parte totalmente
vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente
illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente
erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Nel
riaffermare tali principi, la Corte di Cassazione, prendendo atto del
contenuto dell’ordinanza n. 395 del 2004 della Corte Costituzionale,
resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il
diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha
affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel
corso di una sedimentata attività di interpretazione, pongono in
bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel
processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest’ultimo (art.
111 Cost., comma secondo, ultima parte) senza che – allo stato – sia
possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni
di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento
delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili
effetti inflattivi in ordine al numero dei processi – già
particolarmente alto, fino ai limiti di guardia – e ai costi collettivi
sempre più elevati).(Cass. civ., Sez. I, 22/04/2005, n.8540.)
P.Q.M.
Il Giudice di pace r. di Martina Franca, dott. Martino Giacovelli, non
definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla parte
attrice contro il Condominio di Via M. nr. 69/A di Martina Franca, cosìPROVVEDE
1) dichiara la propria incompetenza per materia;
2) di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 77/07 del 30.04.2007;
3) dichiara la competenza del Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Martina Franca;4) compensa le spese di giudizio.
Così deciso a Martina Franca il 24.07.2008
Il Giudice di Pace r.
(Dr. Martino Giacovelli)